NO ALLE COMPENSAZIONI PER CARTELLE IMPAGATE
Da gennaio l’operazione è vietata in presenza di cartelle esattoriali insolute
Con la Manovra correttiva d’estate (D.L. 31/05/2010 n. 78 convertita in Legge 30/07/2010 n. 122) l’Erario pone un ulteriore freno all’istituto della compensazione, stabilendo che dal 1° gennaio 2011 non si potrà più provvedere all’utilizzo dei crediti fiscali spettanti in compensazione con modello F24 in presenza di somme iscritte a ruolo per debiti erariali e relativi accessori di importo superiore a 1.500 euro per i quali è scaduto il termine di pagamento.
Con tale disposizione si intende pertanto impedire la compensazione ai contribuenti non puntuali nel pagamento dei debiti fiscali iscritti a ruolo per i medesimi importi e già scaduti. Ciò sarà possibile mediante l’introduzione di una sanzione pari al 50 per cento dell’importo dei debiti iscritti a ruolo qualora si proceda indebitamente alla compensazione. Detta sanzione sarà applicata solo nel caso in cui il ruolo abbia natura definitiva, non troverà pertanto applicazione nel caso il ruolo sia provvisorio in quanto sullo stesso penda una contestazione giudiziale o amministrativa (per esempio un ricorso tributario). Sono inoltre esclusi dalla sanzione i ruoli scaduti verso l’Inps. La sanzione tuttavia non potrà comunque essere superiore al 50 per cento dell’importo del ruolo.
Giustificazione alla stretta sulle compensazioni
Emerge con chiarezza che l’esercizio della compensazione dei crediti sia passata da una iniziale libertà ad una lenta e inesorabile rigidità, giustificata dalle abitudini di alcuni contribuenti che hanno generato spesso compensazioni con i famosi “F24bancomat”; ossia utilizzo di crediti inesistenti successivamente regolarizzati mediante ravvedimento operoso.
Come opera la limitazione
Ai sensi dell’art. 31 del D.L. n. 78/10, se il contribuente presenterà un ruolo scaduto e vanterà un credito (ad esempio Iva da dichiarazione annuale) non potrà utilizzare liberamente detto credito in compensazione. Tale preclusione all'utilizzo dei crediti è però interessata da alcune limitazioni:
- il blocco della compensazione riguarda i soli crediti erariali;
- il blocco opera solo in caso di somme iscritte a ruolo, per le quali è scaduto il termine di pagamento, di ammontare superiore ad € 1.500;
- i debiti iscritti a ruolo che comportano il blocco delle compensazioni devono riferirsi alle sole imposte erariali e relativi accessori (quindi ruoli per contributi previdenziali o per multe stradali, ad esempio, non comportano alcun blocco alle compensazioni);
- il blocco alle compensazioni opera fino a concorrenza dei ruoli scaduti, mentre la parte eccedente non risulterà interessata da alcun blocco (ad esempio: ruolo scaduto € 3.000 e credito di € 8.000, la compensazione sarà ammessa per € 5.000).
In altre parole dal 2011 è vietato l’utilizzo in compensazione dei crediti “erariali” fino a concorrenza dell’importo dei debiti:
in modo tale che ai contribuenti che siano anche debitori morosi verso l’Erario sia inibita la possibilità di utilizzare nel mod. F24 i crediti d’imposta che vantano nei confronti dell’Erario.
Ambito applicativo del divieto di compensazione
Innanzitutto l’operatività della disposizione in esame è circoscritta ai crediti e debiti relativi alle sole imposte erariali (ad esempio, Irpef, Ires, Iva etc.) e non riguarda le altre imposte quali, ad esempio, i tributi locali, i contributi previdenziali.
Per
trovare applicazione il divieto in esame deve essere scaduto il termine di
pagamento delle somme iscritte a ruolo, ossia deve essere decorso il termine di
60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Nel caso sia in corso la sospensione della riscossione (ad esempio, la
sospensione concessa su istanza del contribuente dall’Ufficio dell’Agenzia
delle Entrate o dalla Direzione provinciale che ha formato il ruolo ex art. 39,
D.P.R. n. 602/73, la sospensione operata dalla Commissione Tributaria in caso
di proposizione del ricorso se dall’atto impugnato può derivare al contribuente
un danno grave ed irreparabile ex art. 47, D.Lgs. n. 546/92, ecc.) ovvero in
caso di regolare pagamento delle rate a seguito di dilazione delle somme
iscritte a ruolo ex art. 19, D.P.R. n. 602/73, il
contribuente non dovrebbe essere considerato inadempiente e pertanto
sembrerebbe possibile ricorrere alla compensazione.
Individuazione dei limiti del divieto di compensazione
Come sopra descritto il divieto in esame è applicabile qualora l’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori sia di ammontare superiore a € 1.500. Di conseguenza non sussiste alcun divieto alla compensazione in presenza di importi iscritti a ruolo e non pagati di importo pari o inferiore a tale limite.
Il limite in esame dovrebbe essere inteso quale importo complessivo delle somme iscritte a ruolo e non pagate (ad esempio il divieto opera in presenza di una cartella di pagamento scaduta per € 1.000 a titolo di Irpef e di un’altra per € 900 a titolo di Iva).
Inoltre, considerato che il divieto è limitato all’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a € 1.500, qualora i crediti a disposizione del contribuente siano superiori ai debiti iscritti a ruolo e non pagati la compensazione dovrebbe essere ammessa relativamente all’eccedenza.
Regime sanzionatorio
In caso di violazione del divieto in esame è applicabile la sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può comunque essere superiore al 50% di quanto indebitamente compensato.
L’art. 31 prevede espressamente che la sanzione “non può essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa”. Ciò potrebbe essere inteso che in pendenza di un procedimento contro l’iscrizione a ruolo sia possibile effettuare la compensazione.
Nel caso in cui l’iscrizione a ruolo successivamente sia, in tutto o in parte, riconosciuta legittima, la compensazione è considerata indebita con conseguente applicazione della relativa sanzione.
Decorrenza delle nuove disposizioni
Il divieto alla compensazione sopra esaminato è applicabile a decorrere dall’01/01/2011. Si ritiene che lo stesso riguardi i mod. F24 presentati a decorrere da tale data, indipendentemente dall’anno di maturazione dei crediti, dall’anno di riferimento delle imposte iscritte a ruolo, dall’anno di formazione del ruolo e dall’anno di scadenza del pagamento della relativa cartella.
Problemi non ancora risolti
Al di là dei profili di opportunità, comunque, gli aspetti soggettivi, oggettivi e procedurali della nuova limitazione risultano ancora incerti, e questo costituisce un problema, visto che la norma entra in vigore da sabato 1° gennaio e la prima scadenza in cui si concentrano diversi pagamenti oggetto di compensazione sarà il 17 gennaio prossimo.
In assenza di chiarimenti permangono non poche perplessità.
Il divieto dovrebbe riguardare ciò che in F24 si indica nella sezione Erario, pertanto Irpef, Ires, Iva; tendendo ad escludere il ruolo non pagato e scaduto di Irap (sezione Regione del modello). Eppure ciò desta incertezza in quanto l’Irap prevede le stesse regole delle imposte dirette.
Quando si afferma “ruolo per imposte erariali e relativi accessori”, per relativi accessori rimane necessario comprendere cosa considerare: le sole sanzioni oppure anche aggi di riscossione, mora spese ecc.
Una questione operativa si pone con riferimento al fatto se la disposizione in esame sia applicabile soltanto in presenza di iscrizioni a ruolo definitive ovvero possa trovare applicazione anche alle cartelle di pagamento scadute derivanti da iscrizioni a ruolo a titolo non definitivo. Si rammenta che come prescritto dall’art. 14, DPR n. 602/73 sono iscritte a ruolo a titolo definitivo:
- le imposte / ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e dell’art 54-bis, DPR n. 633/72;
- le imposte / maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
- i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall’Ufficio in base alle risultanze catastali;
- i relativi interessi e pene pecuniarie, mentre sono iscritte a ruolo non definitivo, ad esempio, le iscrizioni a ruolo effettuate in presenza di accertamenti non definitivi ex artt. 15, DPR n. 602/73 e 68, D.Lgs. n. 546/92.
Sul punto va segnalato che soltanto nella rubrica dell’art. 31 in esame è fatto riferimento al requisito della definitività. Analogo riferimento è desumibile anche nella relazione accompagnatoria del Decreto in esame. Nel testo della disposizione in commento non è fatto alcun riferimento al titolo di iscrizione delle somme.
Appare
comunque chiaro che limitare l’applicazione della disposizione soltanto ai casi
di iscrizione a titolo definitivo significherebbe ridurre l’ambito operativo
della nuova disposizione.
N.B. L’applicazione operativa della limitazione in esame dovrà essere
coordinata con quanto contenuto nell’art. 29, DL n. 78/2010, in base al quale a
decorrere dall’1.7.2011, gli atti di accertamento riguardanti imposte sui
redditi e Iva, relativi ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2007 e
successivi, conterranno l’intimazione ad adempiere al versamento delle somme
ivi indicate entro 60 giorni dalla notifica.
Altre novità in favore del contribuente, ma non ancora entrate in vigore
Un’altra novità contenuta nell’art. 31 riguarda la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale relativi alla somministrazione e alla fornitura di appalti con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, previa attestazione da parte dell’Ente che attesti la certezza dei crediti vantati.
Per rendere effettiva tale opportunità occorrerà attendere un apposito regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze che sarà emanato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto.
07/01/2011