LE NUOVE COMPENSAZIONI IVA 2010

 

 

La stretta sulle compensazioni dal mese di gennaio

 

Il primo appuntamento dell’anno, della preannunciata riforma fiscale, è la stretta sulle compensazioni Iva, la cui scadenza sarà il prossimo 18 gennaio 2010, anche se non tutti i dubbi sono stati sciolti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

Con il D.L. 78/09 il Governo ha dichiarato guerra alle frodi perpetrate attraverso le false compensazioni dei crediti Iva, con altri debiti tributari o contributi, le c.d. compensazioni orizzontali o esterne.

Per quelle di importo superiore a 10mila euro è ora necessaria la presentazione della dichiarazione annuale, mentre per quelle superiori a 15mila euro è indispensabile munirsi di un visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.

Inoltre non sarà più possibile utilizzare il canale telematico di pagamento dell’F24 con home banking, ma sarà obbligatorio effettuare i pagamenti mediante il sistema Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate.

 

Ultimi chiarimenti e aspetti ancora da chiarire

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con il provvedimento del 21 dicembre scorso per precisare il canale telematico sul quale viaggeranno i pagamenti con crediti Iva compensabili per importi superiori ai 10.000 euro e con la circolare 57/E del 23 dicembre per chiarire alcuni aspetti relativi al rilascio del visto di conformità, necessario per le compensazioni di crediti Iva per importi superiori a 15.000 euro l’anno.

Restano però aperte alcune questioni, per le quali potrebbe essere emanata a giorni una nuova circolare, anche perché ai nuovi obblighi si profilano già per le scadenze del 18 gennaio e 16  febbraio.

Si tratta in particolare delle seguenti questioni:

-         l’individuazione dei crediti Iva oggetto di monitoraggio: se quelli sorti nel 2009 in avanti, o quelli residui precedenti;

-         la corretta quantificazione del superamento delle soglie dei 10.000 e 15.00 euro;

-         il comportamento da attuare in occasione delle scadenze di gennaio e febbraio, considerando la presentazione della dichiarazione annuale al 28/02 e l’utilizzo in compensazione dal 16/03;

-         i dubbi operativi che costituiscono un ostacolo all’apposizione della certificazione e al libero utilizzo del credito.

Prudentemente si consiglia di sospendere le compensazioni prima di aver presentato la dichiarazione annuale Iva.

 

Compensazioni Iva entro i 10.000 euro annui

E’ possibile operare come in precedenza, mediante il modello F24 con pagamento telematico, utilizzando i canali bancari dell’home banking e del remote banking.

 

Compensazioni tra 10.000 e i 15.000 euro annui

Tutte le compensazioni Iva oltre i 10.000 euro dovranno essere precedute dalla dichiarazione annuale o dall’istanza da cui emerge il credito e la presentazione del modello di pagamento potrà avvenire a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state trasmesse le dichiarazioni o istanze.

Se la dichiarazione Iva annuale viene presentata entro il 28 di febbraio, è possibile utilizzare il credito in compensazione dal 16 marzo.

 

Compensazioni superiori a 15.000 euro annui e visto di conformità

Chi intenderà utilizzare crediti Iva in compensazione per importi superiori a 15mila euro annui dovrà chiedere l’apposizione del “visto di conformità” sulla dichiarazione dalla quale emerge il credito.

Il visto viene apposto dal commercialista che si occupa delle registrazioni e che è depositario delle scritture contabili, ed è finalizzato alla verifica ed evitare errori di calcolo nella determinazione dell’imponibile, al corretto riporto delle eccedenze a credito, nonché a verificare la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini dell’Iva.

Il visto di conformità può essere richiesto dai contribuenti che tengono la contabilità in proprio ad un Caf o ad un professionista abilitato.

 

Modalità di pagamento

I modelli F24 contenenti crediti Iva in compensazione per importi annui superiori a 10mila euro devono essere trasmessi esclusivamente online direttamente dai contribuenti attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline, o facendo ricorso agli intermediari abilitati al canale Entratel.

Viene esclusa la possibilità di ricorrere a versamenti attraverso gli F24 messi a disposizione da banche e poste con i sistemi di home banking o remote banking.

 

Procedure di controllo telematiche

I controlli telematici messi in atto dall’Agenzia delle Entrate bloccheranno le compensazioni errate.

Tre sono i punti di novità: il tipo di canale telematico da utilizzare, i controlli automatici che verranno svolti sulle deleghe presentate e l’utilizzo di crediti maturati in capo a soggetti diversi dal fruitore.

1.      Per le deleghe in compensazione di crediti Iva per importi annui oltre i 10.000 euro non potranno più essere utilizzati gli strumenti diffusi tra le aziende come l’home banking o il remote banking messi a disposizione dal sistema bancario o postale, ma dovranno avvenire esclusivamente per il tramite del canale Entratel  o Fisconline in forma diretta da parte del contribuente (abilitandosi al servizio) oppure tramite un intermediario abilitato (professionista).

2.      Saranno scartate dal sistema le deleghe di importo superiore a 10.000 euro nel caso in cui manchi la dichiarazione annuale preventiva; le deleghe di importo superiore a 15.000 euro nel caso in cui manchi l’apposizione del visto di conformità; le deleghe con credito Iva in compensazione di importo superiore a quello residuo spettante al contribuente.

3.      Per l’utilizzo di crediti maturati in capo a soggetti diversi, occorre indicare le informazioni aggiuntive (parte anagrafica del modello), nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi in compensazione crediti maturati da altro soggetto (consolidato, Iva di gruppo, incorporazioni, ecc.).

 

Esclusioni e soluzioni operative

Sono escluse dal monitoraggio delle compensazioni quelle aventi natura diversa dall’Iva, come le imposte (Irpef, Ires, Irap), i contributi previdenziali o altro, che potranno essere liberamente utilizzati in compensazione senza limite di importo.

Anche i crediti residui del 2008, che derivano dal modello IVA 2009, non interamente utilizzati, possono essere utilizzati in compensazione con le vecchie regole, se esposti nel modello F24 con il codice 6099 e l’anno 2008..

Una possibile soluzione è utilizzare il credito Iva solamente per i debiti Iva dei periodi successivi, riportando sui registri Iva il credito (la c.d. detrazione Iva da Iva o interna) e destinando alla compensazione una parte del credito Iva, per un importo inferiore a 10.000 euro, da “spendere” sul modello F24 per gli altri debiti. In questa ipotesi non vi è alcuna limitazione ad utilizzare il credito nelle liquidazioni periodiche anche se di importo superiore a 15mila euro.

 

Regime sanzionatorio

Per l’utilizzo in compensazione di crediti Iva inesistenti si applica la sanzione dal 100% al 200% della misura del credito stesso. E’ inoltre disposto che in nessun caso di applica la definizione agevolata che prevede l’abbattimento al 25% delle sanzioni.

 

Tavola riassuntiva

Le novità sono così riassumibili:

 

Termine iniziale per le compensazioni

per le compensazioni di credito Iva annuale o infrannuale di importo annuo non superiore a €10.000: nessuna novità rispetto al passato, né sul termine iniziale, né sulle formalità.

 

Compensazioni superiori a          € 10.000

la compensazione del credito Iva, annuale o trimestrale, di importo superiore a €10.000 annui, può avvenire solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva (il modello potrà essere trasmesso in forma autonoma e non unificata a partire dal 01.02.10) o della istanza periodica.

 

Compensazioni superiori a          € 15.000

per effettuare compensazioni di credito Iva per importi superiori a €15.000 annui è necessario che sulla dichiarazione annuale siano apposti (alternativamente): il visto di conformità o la sottoscrizione del revisore contabile (per le società di capitali che ne sono dotate) che attesti l’effettuazione di tutti i controlli necessari per il rilascio del visto di conformità.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

del sito web www.studioansaldi.eu

 

 

07/01/2010

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

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