NOVITA’ SULLE COMPENSAZIONI IVA DAL 2012
Cambiano dal 1° aprile le regole per le compensazioni del credito Iva
L’agenzia delle Entrate ha annunciato con un comunicato stampa l’anticipazione di un provvedimento del suo Direttore che fisserà a decorrere dal 1° aprile 2012 il dimezzamento del limite attuale di 10.000 euro a 5.000 euro per effettuare le compensazioni del credito Iva.
Entro la fine del mese di marzo sarà ancora possibile effettuare le compensazioni “orizzontali” del credito Iva fino a € 10.000,00 senza la preventiva presentazione della dichiarazione annuale. Il nuovo limite di 5mila euro, ai sensi dell’art. 8 del D.L. 16/2012 avrà decorrenza dal 1° aprile 2012.
Occorrerà quindi prestare particolare attenzione al nuovo importo, tenendo presente che qualora si faccia erroneamente riferimento al vecchio limite, le sanzioni previste sono equiparate all’omesso versamento, con applicazione delle sanzioni nella misura del 30%.
Regola fino al 31 marzo p.v.
Le compensazioni del credito Iva possono essere effettuate nel limite di € 10.000,00 senza la presentazione della dichiarazione Iva annuale.
Per l’effetto di tali norme, gli utilizzi del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale per importi superiori ad € 10.000,00 possono essere eseguiti solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui esso emerge.
Per utilizzi in compensazione superiori alla soglia di € 15.000,00 invece, è necessario effettuare tramite soggetti a ciò abilitati i controlli previsti ai fini dell’apposizione nella dichiarazione annuale del “visto di conformità”.
Nuova regola dal 1° aprile 2012
Il D.L. 16/2012 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha ridotto a € 5.000,00 il limite che consente l’utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito Iva, senza la preventiva presentazione della dichiarazione annuale.
La nuova soglia di € 5.000,00 opera a partire dal 1° aprile p.v. qualora entro il 31 marzo non venga presentata la dichiarazione annuale, modello IVA 2012.
Per gli importi eccedenti bisogna preventivamente presentare la dichiarazione annuale e la compensazione è ammessa solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui esso emerge.
Nulla di variato per le compensazione superiori alla soglia di € 15.000,00 dove permane l’obbligo di apporre il “visto di conformità” da parte di un soggetto abilitato.
Crediti già utilizzati
Sono fatte salve le compensazioni – nel limite di 10mila euro – effettuate fino al 31 marzo p.v.
Ad esempio, un contribuente che abbia compensato 7mila euro alla data del 31/03 p.v. non potrà più compensare alcunché a partire dal 01/04 fino alla presentazione delle dichiarazione Iva annuale.
Se invece le compensazioni effettuate sono pari ad € 3mila alla data del 31/03/2012, sarà possibile continuare le compensazioni anche dal 01/04 per la differenza e fino al nuovo limite di 5mila euro.
Si ricorda che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni “orizzontali” (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall’Iva o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle “Iva da Iva”, anche se superano le soglie dei 5.000, 10.000 o 15.000 euro.
Nuove regole di compensazione fino a 5.000 euro annui
Chi intende utilizzare in compensazione – a partire dal 01/04/2012 – crediti Iva per importi non superiori ad € 5.000,00 può presentare il modello F24:
· già dal 1° gennaio 2012;
· senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva;
· potendo utilizzare per il versamento sia i canali telematici di Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato) sia un sistema di home o remote banking.
Tali compensazioni per importi non superiori ad € 5.000,00 sono possibili indipendentemente dall’ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i “primi” cinquemila euro del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.
In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla C.M. n. 29/E/10:
Æ non ricadono nel monitoraggio (quindi solo liberi) gli utilizzi del credito Iva per pagare debiti d’imposta che sorgono successivamente al 31/12/11 (es: credito Iva annuale 2011 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2012)
Æ devono essere conteggiate nel limite, invece, le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente al 1/01/12 (es: debito Iva ottobre 2011 ravveduto utilizzando in compensazione il credito Iva annuale 2011).
Nuove regole di compensazioni tra 5.000 e i 15.000 euro annui
Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori ad € 5.000,00 invece, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva e poi procedere alla compensazione presentando il modello F24 con la seguente tempistica:
· non prima del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale;
· gli F24 contenenti utilizzi in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori ad € 5.000,00 potranno essere trasmessi unicamente tramite i canali di Entratel o Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato), quindi NON si può utilizzare il canale bancario (home banking o remote banking); gli F24 presentati senza osservare tali regole (prima delle tempistiche o con canali difformi da quelli previsti) verranno scartati dalla procedura.
Per agevolare i tempi di utilizzo del credito Iva in compensazione, è previsto che il contribuente escluda la dichiarazione annuale Iva dall’unificazione con la dichiarazione dei redditi, e, quindi, possa presentarla in anticipo rispetto alla canonica scadenza del modello Unico.
Compensazioni superiori a 15.000 euro annui e visto di conformità
Chi intenderà utilizzare crediti Iva in compensazione per importi superiori a ad € 15.000,00 annui dovrà chiedere l’apposizione del “visto di conformità” sulla dichiarazione dalla quale emerge il credito.
Il visto viene apposto dal commercialista che si occupa delle registrazioni e che è depositario delle scritture contabili, ed è finalizzato alla verifica ad evitare errori di calcolo nella determinazione dell’imponibile, al corretto riporto delle eccedenze a credito, nonché a verificare la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini dell’Iva.
Il visto di conformità può essere richiesto dai contribuenti che tengono la contabilità in proprio ad un Caf o ad un professionista abilitato.
Residuo credito dell’anno 2010
Anche i crediti residui del 2010, che derivano dal precedente modello IVA/2011, non interamente utilizzati, possono essere utilizzati in compensazione con le vecchie regole, se esposti nel modello F24 con il codice 6099 e l’anno 2010, con le seguenti regole:
Ø il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2010, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale, può essere utilizzato nel 2012, fino al termine di presentazione della dichiarazione IVA/2012 relativa all’anno 2011, e non deve sottostare alle regole descritte, a condizione che non venga fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva (in pratica, nel modello F24, deve ancora essere indicato “2010” come anno di riferimento); ciò in quanto per questo credito relativo al 2010 la dichiarazione annuale già è stata presentata nel 2011 e quindi le tempistiche sono già state rispettate (l’unica cautela riguarda il caso di superamento del limite dei 15.000 euro, laddove la dichiarazione Iva relativa al 2010 non sia stata “vistata”; in questo caso, per poter compensare il residuo credito 2010 nel 2012 oltre tale limite occorre procedere all’apposizione del visto tramite ripresentazione “integrativa” nella dichiarazione relativa al 2010);
Ø al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2010, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti “rigenerato” come credito Iva relativo all’anno 2011 e come tale soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.
Procedure di controllo telematiche
I controlli telematici messi in atto dall’Agenzia delle Entrate bloccheranno le compensazioni errate.
Tre sono i punti di novità: il tipo di canale telematico da utilizzare, i controlli automatici che verranno svolti sulle deleghe presentate e l’utilizzo di crediti maturati in capo a soggetti diversi dal fruitore.
1. Per le deleghe in compensazione di crediti Iva per importi annui oltre i 5.000 euro non potranno più essere utilizzati gli strumenti diffusi tra le aziende come l’home banking o il remote banking messi a disposizione dal sistema bancario o postale, ma dovranno avvenire esclusivamente per il tramite del canale Entratel o Fisconline in forma diretta da parte del contribuente (abilitandosi al servizio) oppure tramite un intermediario abilitato (professionista).
2. Saranno scartate dal sistema le deleghe di importo superiore a 5.000 euro nel caso in cui manchi la dichiarazione annuale preventiva; le deleghe di importo superiore a 15.000 euro nel caso in cui manchi l’apposizione del visto di conformità; le deleghe con credito Iva in compensazione di importo superiore a quello residuo spettante al contribuente.
3. Per l’utilizzo di crediti maturati in capo a soggetti diversi, occorre indicare le informazioni aggiuntive (parte anagrafica del modello), nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi in compensazione crediti maturati da altro soggetto (consolidato, Iva di gruppo, incorporazioni, ecc.).
Rimborsi trimestrali infrannuali
La nuova soglia opera anche relativamente ai rimborsi Iva trimestrali, maturati nel 2012; in questo caso entro il 16 aprile sarà consentita la compensazione del credito relativo al primo trimestre soltanto per l’importo di 5.000 euro; successivamente dovendo presentare il modello TR entro il 30 aprile, dal 16 maggio sarà possibile compensare il restante credito Iva maturato nel trimestre.
I crediti infrannuali rappresentano comunque un plafond distinto rispetto al credito della dichiarazione, anche se riferiti alla stessa annualità. In questo caso il contribuente ha due tetti distinti di 5.000 euro: uno riferito al credito annuale e l’altra a quello infrannuale, riferito all’ammontare complessivo dei crediti dei tre trimestri dell’anno in corso.
L’invio delle istanze relative ai primi tre trimestri dell’anno consente di ridurre il credito annuale e non richiede il “visto di conformità”.
Divieto di compensazioni in presenza di “ruoli” scaduti
Il D.L. 78/2010 ha previsto che dal 1° gennaio 2011 non sarà più possibile compensare i crediti erariali con i debiti nel modello F24 se vi sono delle cartelle scadute di importo superiore a € 1.500,00.
Quindi sarà preclusa la compensazione in presenza delle seguenti due condizioni:
1) che vi siano degli importi iscritti a ruolo per i quali siano scaduti i termini per il pagamento (dopo i 60 gg. dalla notifica); non basta quindi la sola notifica della cartella per determinare il divieto, ma occorre che sia scaduto il termine per il pagamento;
2) l’importo del ruolo deve essere superiore a € 1.500,00 considerando oltre all’imposta anche gli oneri accessori e le sanzioni.
Quindi con ruoli scaduti oltre i 1.500,00 euro il blocco delle compensazioni è integrale e non limitato all’importo del debito da pagare (comunicato stampa del 14/01/11).
La disposizione è circoscritta ai soli ruoli definitivi. E’ comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’Economia.
Soluzioni operative
Lo Studio valuterà l’opportunità di presentare le Dichiarazioni Iva entro il prossimo 31 marzo, senza attendere il termine del modello Unico 2012, al fine di consentire le compensazioni a partire dal 16 aprile prossimo.
Altra possibile soluzione è utilizzare il credito Iva solamente per i debiti Iva dei periodi successivi, riportando sui registri Iva il credito (la c.d. detrazione Iva da Iva o interna) e destinando alla compensazione una parte del credito Iva, per un importo inferiore a 5.000 euro, da “spendere” sul modello F24 per gli altri debiti. In questa ipotesi non vi è alcuna limitazione ad utilizzare il credito nelle liquidazioni periodiche anche se di importo superiore a 15mila euro.
Sono escluse dal monitoraggio delle compensazioni quelle aventi natura diversa dall’Iva, come le imposte (Irpef, Ires, Irap), i contributi previdenziali o altro, che potranno essere liberamente utilizzati in compensazione senza limite di importo.
Tavola riassuntiva
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Fino al 31/03/2012 |
Dal 01/04/2012 |
Compensazione libera |
Fino a 10mila euro
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Fino a 5mila euro
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Compensazione previa presentazione della dichiarazione annuale |
Fino a 15mila euro
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Fino a 15mila euro
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Compensazione con visto di conformità |
Oltre i 15mila euro
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Oltre i 15mila euro
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Rimborso Iva |
Con dichiarazione Iva |
Con dichiarazione Iva |
Credito Iva trimestrale con compensazione orizzontale senza la preventiva presentazione del modello TR |
Fino a 10mila euro
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Fino a 5mila euro
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Compensazione credito Iva trimestrale preventiva presentazione del modello TR |
Oltre i 10mila euro
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Oltre i 5mila euro
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15/03/2012