REGOLE PER LE COMPENSAZIONI IVA 2011

 

 

Si rinnovano le regole per le compensazioni relative all’anno 2010

 

In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva relativo all’anno 2010, a partire già dal 17 gennaio prossimo, si rinnovano le restrittive regole introdotte già dallo scorso anno con il D.L. n. 78/09 che ha introdotto un maggior rigore nelle compensazioni dei crediti Iva a partire dal 1° gennaio 2010.

 

Per effetto di tali regole, gli utilizzi del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale per importi superiori ad € 10.000 possono essere eseguiti solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui esso emerge (per utilizzi in compensazione superiori alla soglia di € 15.000,00 invece è necessaria anche l’apposizione del visto di conformità).

Tali vincoli interessano solo le compensazioni orizzontali, mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle “Iva da Iva”, anche se superano le soglie dei 10.000 o 15.000 euro.

 

Novità

A decorrere dal 1.01.2011, la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500,00, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

A “regime”, da quando verrà emanato il D.M., non sarà consentito effettuare alcuna compensazione se non si assolve preventivamente all’intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento.

Quindi con ruoli scaduti oltre i 1.500,00 euro il blocco delle compensazioni è integrale e non limitato all’importo del debito da pagare (comunicato stampa del 14/01/11).

La disposizione è circoscritta ai soli ruoli definitivi. In caso di inosservanza di tale divieto, si applica la sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50% di quanto indebitamente compensato. Inoltre, è comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’Economia.

 

Compensazioni Iva entro i 10.000 euro annui

Chi intende utilizzare in compensazione per l’intero anno 2011 credito Iva per importi non superiori ad € 10.000 può presentare il modello F24:

·         già dal 1° gennaio 2011 (e, quindi, già in occasione della prima scadenza “tipica” del 17 gennaio 2011) ;

·         senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva;

·         potendo utilizzare per il versamento sia i canali telematici di Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato) sia un sistema di home o remote banking.

Tali compensazioni per importi non superiori ad € 10.000,00 sono possibili indipendentemente dall’ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i “primi” diecimila euro del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.

 

Compensazioni tra 10.000 e i 15.000 euro annui

Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori ad € 10.000, invece, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva e poi procedere alla compensazione presentando il modello F24 con la seguente tempistica:

·         non prima del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale;

·         occorre, inoltre, attendere 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione (quindi non è possibile presentare la dichiarazione Iva 2011 il 28/02/11 e compensare il 3 marzo 2011);

·         gli F24 contenenti utilizzi in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori ad € 10.000 potranno essere trasmessi unicamente tramite i canali di Entratel o Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato), quindi NON si può utilizzare il canale bancario (home banking o remote banking); gli F24 presentati senza osservare tali regole (prima delle tempistiche o con canali difformi da quelli previsti) verranno scartati dalla procedura.

Per agevolare i tempi di utilizzo del credito Iva in compensazione, è previsto che il contribuente escluda la dichiarazione annuale Iva dall’unificazione con la dichiarazione dei redditi, e, quindi, possa presentarla in anticipo rispetto alla canonica scadenza del modello Unico.

 

Compensazioni superiori a 15.000 euro annui e visto di conformità

Chi intenderà utilizzare crediti Iva in compensazione per importi superiori a ad € 15.000,00 annui dovrà chiedere l’apposizione del “visto di conformità” sulla dichiarazione dalla quale emerge il credito.

Il visto viene apposto dal commercialista che si occupa delle registrazioni e che è depositario delle scritture contabili, ed è finalizzato alla verifica ad evitare errori di calcolo nella determinazione dell’imponibile, al corretto riporto delle eccedenze a credito, nonché a verificare la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini dell’Iva.

Il visto di conformità può essere richiesto dai contribuenti che tengono la contabilità in proprio ad un Caf o ad un professionista abilitato.

 

Procedure di controllo telematiche

I controlli telematici messi in atto dall’Agenzia delle Entrate bloccheranno le compensazioni errate.

Tre sono i punti di novità: il tipo di canale telematico da utilizzare, i controlli automatici che verranno svolti sulle deleghe presentate e l’utilizzo di crediti maturati in capo a soggetti diversi dal fruitore.

1.      Per le deleghe in compensazione di crediti Iva per importi annui oltre i 10.000 euro non potranno più essere utilizzati gli strumenti diffusi tra le aziende come l’home banking o il remote banking messi a disposizione dal sistema bancario o postale, ma dovranno avvenire esclusivamente per il tramite del canale Entratel  o Fisconline in forma diretta da parte del contribuente (abilitandosi al servizio) oppure tramite un intermediario abilitato (professionista).

2.      Saranno scartate dal sistema le deleghe di importo superiore a 10.000 euro nel caso in cui manchi la dichiarazione annuale preventiva; le deleghe di importo superiore a 15.000 euro nel caso in cui manchi l’apposizione del visto di conformità; le deleghe con credito Iva in compensazione di importo superiore a quello residuo spettante al contribuente.

3.      Per l’utilizzo di crediti maturati in capo a soggetti diversi, occorre indicare le informazioni aggiuntive (parte anagrafica del modello), nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi in compensazione crediti maturati da altro soggetto (consolidato, Iva di gruppo, incorporazioni, ecc.).

 

Esclusioni e soluzioni operative

Sono escluse dal monitoraggio delle compensazioni quelle aventi natura diversa dall’Iva, come le imposte (Irpef, Ires, Irap), i contributi previdenziali o altro, che potranno essere liberamente utilizzati in compensazione senza limite di importo.

Anche i crediti residui del 2009, che derivano dal precedente modello IVA/2010, non interamente utilizzati, possono essere utilizzati in compensazione con le vecchie regole, se esposti nel modello F24 con il codice 6099 e l’anno 2009, con le seguenti regole:

Ø      il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2009, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale ed utilizzato nel 2011 fino al termine di presentazione della dichiarazione IVA/2011 relativa all’anno 2010, non deve sottostare alle regole descritte, a condizione che non venga fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva (in pratica, nel modello F24, deve ancora essere indicato “2009” come anno di riferimento); ciò in quanto per questo credito relativo al 2009 la dichiarazione annuale già è stata presentata nel 2010 e quindi le tempistiche sono già state rispettate (l’unica cautela riguarda il caso di superamento del limite dei 15.000 euro, laddove la dichiarazione Iva relativa al 2009 non sia stata “vistata”; in questo caso, per poter compensare il residuo credito 2009 nel 2011 oltre tale limite occorre procedere all’apposizione del visto tramite ripresentazione (integrativa) nella dichiarazione relativa al 2009); 

Ø      al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2009, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti “rigenerato” come credito Iva relativo all’anno 2010 e come tale soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.

Una possibile soluzione è utilizzare il credito Iva solamente per i debiti Iva dei periodi successivi, riportando sui registri Iva il credito (la c.d. detrazione Iva da Iva o interna) e destinando alla compensazione una parte del credito Iva, per un importo inferiore a 10.000 euro, da “spendere” sul modello F24 per gli altri debiti. In questa ipotesi non vi è alcuna limitazione ad utilizzare il credito nelle liquidazioni periodiche anche se di importo superiore a 15mila euro.

 

Regime sanzionatorio

Per l’utilizzo in compensazione di crediti Iva inesistenti si applica la sanzione dal 100% al 200% della misura del credito stesso. E’ inoltre disposto che in nessun caso si applica la definizione agevolata che prevede l’abbattimento al 25% delle sanzioni.

 

Tavola riassuntiva

Le novità sono così riassumibili:

 

Limite alle compensazioni

per le compensazioni di credito Iva annuale o infrannuale di importo annuo non superiore a € 10.000: nessuna novità rispetto al passato, né sul termine iniziale, né sulle formalità.

 

Compensazioni superiori a          € 10.000

la compensazione del credito Iva, annuale o trimestrale, di importo superiore a € 10.000 annui, può avvenire solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva (il modello potrà essere trasmesso in forma autonoma e non unificata a partire dal 01.02.2011) o della istanza periodica.

 

Compensazioni superiori a          € 15.000

per effettuare compensazioni di credito Iva per importi superiori a € 15.000 annui è necessario che sulla dichiarazione annuale siano apposti (alternativamente): il visto di conformità o la sottoscrizione del revisore contabile (per le società di capitali che ne sono dotate) che attesti l’effettuazione di tutti i controlli necessari per il rilascio del visto di conformità.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.eu

 

 

12/01/2011

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

La riproduzione con qualsiasi mezzo è vietata. Tutti i diritti sono riservati.