COMUNICAZIONE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

 

 

Serve la preventiva autorizzazione della Agenzia delle Entrate

 

L’Agenzia delle Entrate ha introdotto il nuovo obbligo di dichiarazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie e di iscriversi al VIES mediante presentazione di una apposita istanza da inviare preventivamente all’effettuazione delle operazioni Ue.

 

Le modalità per un nuovo adempimento nei confronti dei titolari di partita Iva che intendono porre in essere operazioni intracomunitarie, vale a dire le operazioni definite dal titolo II capo II del DL 331 del 1993 avente ad oggetto gli interventi di armonizzazioni della disciplina comunitaria dell’imposta sul valore aggiunto meglio conosciuta come IVA: dovranno darne comunicazione con istanza o nel modello di apertura di partita Iva (AA7 o AA9 di inizio attività) all’Agenzia delle Entrate al fine di essere inseriti tra i soggetti che hanno la facoltà di operare e contro il diniego e conseguente rischio di revoca della stessa facoltà.

 

Le modalità

Con due provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre scorso (n. 2010/188376 e n. 2010/188381) è stato attuato l’obbligo. In particolare sono state determinate:

Pertanto, chi inizia un’attività nel territorio dello Stato deve indicare nel modello AA7 o AA9 la volontà di realizzare acquisti, cessioni o prestazioni intracomunitarie.

I contribuenti già titolari di partita Iva, invece, possono scegliere di svolgere le operazioni in questione o di rinunciarvi presentando un’apposita istanza a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. I soggetti non residenti devono adempiere a tali obblighi presentando al Centro operativo di Pescara il modello Anr.

 

Tempi di autorizzazione

Dalla presentazione della richiesta, l’Agenzia delle Entrate ha 30 giorni di tempo per concedere o meno la possibilità di effettuare tali operazioni. Se non interviene un provvedimento negativo da parte delle Entrate, il contribuente è inserito in un "archivio" di soggetti legittimati ad effettuare operazioni con gli altri paesi comunitari e può operare sul mercato Ue.

Pertanto fino alla richiesta autorizzativa, il contribuente non può compiere operazioni di acquisto e di vendita nella Ue.

 

Soggetti tenuti o esclusi alla comunicazione

Sono obbligati i soggetti titolari di partita Iva che pongono in essere o hanno intenzione di porre in essere operazioni intracomunitarie. A tal fine dobbiamo distinguere tre fattispecie a seconda del momento in cui si trovano i soggetti con partita Iva.

Soggetti già iscritti all’archivio Vies ed esclusi dall’obbligo di comunicazione della volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie:

sono i titolari di partita Iva che hanno iniziato l’attività prima del 31 maggio 2010 e che hanno presentato gli elenchi Intrastat o per gli anni 2009 o 2010 e che hanno adempiuto agli obblighi dichiarativi Iva per il 2009.

Soggetti esclusi dall’archivio Vies e obbligati alla comunicazione della volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie:

sono i titolari di partita Iva che hanno iniziato l’attività prima del 31 maggio 2010 e che non hanno presentato gli elenchi Intrastat per gli anni 2009 o 2010, ma che potranno comunque riattivare il procedimento di richiesta di inclusione dell’archivio dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie.

Soggetti che hanno iniziato l’attività tra il 31 maggio 2010 ed il 28 febbraio 2011:

per questi soggetti l’inclusione nell’archivio VIES non è automatica ma sarà possibile attivare la procedura o manifestando la volontà nel modello AA7 o AA9 nel caso di inizio attività o mediante comunicazione preventiva. Sono esclusi dalla comunicazione i soggetti che hanno posto in essere operazioni intracomunitarie nel secondo semestre 2010.

E’ comunque possibile la verifica autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie  tramite il servizio messo a disposizione dalla Agenzia delle Entrate.

 

I controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ricevuta la “dichiarazione di volontà” ad effettuare operazioni intraUE effettua una specifica attività di verifica / controllo che si articola nei seguenti 3 passaggi:

- entro 30 giorni, verifica “che i dati forniti siano completi ed esatti” e valuta i correlati fattori di rischio;

- entro 6 mesi, nei confronti dei soggetti inclusi nel citato archivio informatico dei soggetti autorizzati (VIES), effettua una serie di “controlli più approfonditi”;

- il soggetto iscritto nel citato archivio informatico dei soggetti autorizzati sarà sottoposto a “controlli periodici” che determineranno, in caso di esito negativo:

- l’avvio di un’attività di controllo;

- l’emanazione di un provvedimento di revoca.

È espressamente previsto che i “provvedimenti di diniego e revoca sono impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie territorialmente competenti … entro sessanta giorni dalla data di notificazione”.

Gli “elementi”, indicati dall’Agenzia delle Entrate nel citato Provvedimento n. 2010/188376, sui quali si fonda (l’eventuale) esito negativo dell’attività di verifica sono i seguenti:

• mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi che comportano la cessazione d’ufficio della partita Iva;

• mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi che legittimano l’inclusione nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intraUE;

• analisi del rischio della posizione del contribuente sulla base dei criteri individuati nel Provvedimento 29.12.2010, n. 2010/188381 ai sensi dell’art. 35, comma 15-quater, D.P.R. n. 633/72;

• riscontro circa l’esattezza e la completezza dei dati forniti per l’identificazione ai fini Iva ai sensi dell’art. 214, Direttiva n. 2006/112/CE, effettuato anche con riferimento ai criteri individuati dal Regolamento UE 7.10.2010, n. 904;

• verifica delle seguenti situazioni:

a) soggetto identificato ai fini Iva che ha dichiarato di non esercitare più l’attività, come definita dall’art. 9, Direttiva n. 2006/112/CE, o per il quale l’Amministrazione Finanziaria ha ritenuto che non eserciti più l’attività;

b) soggetto che ha dichiarato dati falsi per l’identificazione Iva o non ha comunicato eventuali variazioni dei propri dati tali che, se l’Amministrazione Finanziaria ne fosse stata a conoscenza, avrebbe rifiutato l’identificazione o avrebbe cessato d’ufficio la partita Iva;

• riscontro di gravi inadempimenti relativi agli obblighi dichiarativi Iva nei 5 anni precedenti;

• precedente coinvolgimento in frodi fiscali del titolare della ditta individuale, del rappresentante legale, degli amministratori o dei soci del soggetto richiedente l’autorizzazione;

• altri elementi a disposizione dell’Amministrazione finanziaria rappresentativi di criticità e di rischio.

 

Tavola riassuntiva

Le novità sono così riassumibili:

 

 

 

 

 

soggetti con dichiarazione di inizio attività ai fini Iva presentata dal 31/05/2010 e fino al 28/02/2011

Entro il 28 febbraio 2011 sono esclusi dall’archivio i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività a partire dal 31 maggio 2010 senza manifestare tale volontà nel modello AA7 o AA9, ovvero i soggetti che, in mancanza, non hanno comunque posto in essere nel secondo semestre 2010 operazioni intracomunitarie e adempiuto agli obblighi di presentazione dei relativi elenchi riepilogativi.

I medesimi soggetti che non hanno presentato un modello Intrastat per il secondo semestre 2010 possono chiedere l’inclusione nell’archivio con un’istanza alle Entrate 30 giorni prima del termine ultimo (28 febbraio 2011) o della data in cui intendono operare nella Ue.

Per i soggetti che siano stati inclusi negli elenchi senza una prima valutazione dei dati, si procede a tale verifica entro il 31 luglio 2011.

 

 

 

 

 

soggetti con hanno presentato la dichiarazione di inizio attività anteriormente al 31/05/2010

Entro il 28 febbraio 2011, dall’archivio dei soggetti  autorizzati alle operazioni intracomunitarie sono esclusi coloro che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività ai fini Iva prima del 31 maggio 2010 e che non abbiano presentato elenchi riepilogativi delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi negli anni 2009 e 2010, o che pur avendoli presentati non abbiano adempiuto agli obblighi dichiarativi Iva per il 2009.

Gli stessi soggetti, se sono esclusi, qualora intendano porre in essere operazioni intracomunitarie, possono richiedere l’inclusione nell’archivio dei soggetti autorizzati presentando un’istanza direttamente a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate ovvero al Centro operativo di Pescara se operatori non residenti,  identificati direttamente.

Per i soggetti per i quali alla data di conferma in archivio siano già decorsi 30 giorni dall’eventuale richiesta di inclusione nello stesso e per tutti gli altri soggetti inclusi secondo le regole di cui sopra, si procede a una prima valutazione dei dati entro il 31 luglio 2011.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.eu

 

 

02/02/2011

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

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