LA COMUNICAZIONE DATI IVA PER IL 2011
Entro il 29 febbraio la Comunicazione dei totali Iva del 2011
Entro il 29.2.2012 va presentata, esclusivamente in via telematica, la Comunicazione dati Iva relativa al 2011. Come noto la Comunicazione dati IVA non ha natura dichiarativa. Infatti, l’obiettivo dell’adempimento è quello di consentire il calcolo delle risorse che ciascun Stato membro è tenuto a versare al bilancio comunitario, nei termini previsti dalla normativa comunitaria.
Nella Comunicazione in esame, il cui modello è stato approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 17.1.2011, vanno riepilogate le risultanze relative al 2011 delle liquidazioni periodiche, al fine di determinare l’Iva a debito / credito.
Non vanno considerate le “tipiche” operazioni eseguite in sede di dichiarazione annuale, ossia, calcolo definitivo del pro-rata, le compensazioni effettuate nell’anno e il riporto del credito Iva relativo all’anno precedente.
Novità della Comunicazione
Per fornire informazioni più dettagliate e facilitare il confronto con la dichiarazione annuale, in sede di compilazione della Comunicazione in esame si ritiene possibile tenere conto delle citate operazioni di rettifica e conguaglio. Si evidenzia che:
• a seguito delle modifiche apportate alla territorialità Iva, i servizi c.d. “generici” resi a soggetti passivi UE non vanno riportati nella Comunicazione dati Iva;
• la presentazione della dichiarazione Iva 2012 “in via autonoma” nel mese di febbraio, esonera il contribuente dalla presentazione della Comunicazione dati Iva.
Soggetti obbligati ed esonerati
La comunicazione in esame è riservata ai titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale anche se:
• nel 2011 non hanno effettuato operazioni imponibili;
• non sono tenuti all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti rientranti nel regime delle nuove iniziative di cui all’art. 13, Legge n. 388/2000).
Tra i soggetti esonerati dall’obbligo in esame rientrano:
• le persone fisiche che nel 2011 hanno realizzato un volume d’affari non superiore a € 25.000,00 considerando a tal fine il volume d’affari di tutte le attività esercitate, comprese quelle gestite con contabilità separata;
• le imprese individuali che hanno affittato l’unica azienda, a condizione che nel 2011 non abbiano esercitato altra attività rilevante ai fini Iva;
• i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, co. 6, del D.P.R. n. 633/72 (soggetti con volume d’affari dell’anno precedente non superiore a € 7.000,00);
• i contribuenti minimi ex art. 1, co. 96 e seg., Legge n. 244/2007;
• i soggetti che nel mese di febbraio presentano la Dichiarazione Iva relativa al 2011 (modello IVA 2012) in forma autonoma.
Contenuto della Comunicazione
Il modello è composto da 3 Sezioni. Nella Sezione I, oltre ai dati del contribuente, vanno riportati nei rispettivi campi: Anno d’imposta “2011” e Codice attività. Il codice attività va desunto dalla Tabella Ateco 2007. In presenza di più attività va riportato il codice dell'attività prevalente in base al relativo volume d’affari.
Nel caso di soggetti che esercitano più attività con contabilità separata va barrata l’apposita casella “Contabilità separata”. I soggetti che esercitano più attività gestite con contabilità separata, sia per obbligo che per opzione, devono presentare un’unica Comunicazione, riportando i dati relativi a tutte le attività esercitate. Se per una delle predette attività è previsto l’esonero dalla presentazione della Comunicazione, nella stessa vanno esposti soltanto i dati delle attività per le quali vige l’obbligo di presentazione del modello.
Nelle Sezioni II e III vanno riportati i dati relativi alle operazioni effettuate nel 2011, annotate nei registri Iva (fatture emesse/corrispettivi o acquisti). Non rileva la periodicità di liquidazione (mensile o trimestrale).
I soggetti trimestrali devono includere anche i dati relativi alle operazioni del quarto trimestre (ottobre - dicembre), anche se saranno liquidate nella dichiarazione annuale.
I soggetti mensili c.d. posticipati devono includere i dati delle operazioni relative al 2011 (gennaio - dicembre), a nulla rilevando le modalità seguite per le liquidazioni periodiche, così come avviene nella dichiarazione annuale.
Modalità e termini di presentazione
La Comunicazione dati Iva va presentata:
• entro il mese di febbraio di ogni anno (la Comunicazione del 2011 va quindi presentata entro il 29.2.2012 utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate);
• in via telematica, direttamente ovvero tramite un intermediario abilitato.
La Comunicazione si considera trasmessa tempestivamente se inviata entro il 29.2 e scartata dal sistema telematico, a condizione che la stessa (corretta) sia nuovamente inviata entro 5 giorni lavorativi dalla data della comunicazione “di scarto” dell’Agenzia delle Entrate.
Regime sanzionatorio
L’omessa presentazione ovvero l’invio della Comunicazione dati Iva con dati incompleti o errati non comporta l’applicazione delle sanzioni applicabili all’omessa o infedele dichiarazione, poiché, come sopra accennato, la stessa non ha natura dichiarativa. In tal caso trova applicazione la sanzione da € 258,00 a € 2.065,00 di cui all’art. 11, D.Lgs. n. 471/97.
Eventuali errori ed omissioni riportati nella Comunicazione non possono essere integrati o rettificati utilizzando il ravvedimento operoso. I dati corretti dovranno essere riportati in sede di dichiarazione Iva annuale.
Rinvio per approfondimento
Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:
del sito web www.studioansaldi.eu
13/02/2012