COMUNICAZIONE DATI IVA PER IL 2010

 

 

La comunicazione annuale dei dati Iva chiude a fine mese

 

Il 28 febbraio è l’ultimo giorno per presentare in via telematica la Comunicazione Annuale dei dati Iva relativi al 2010; tale adempimento non sostituisce la Dichiarazione Iva, ma costituisce adempimento autonomo.

 

Va ricordato che la Comunicazione dati Iva non ha natura dichiarativa, infatti la stessa non è finalizzata a determinare l’imposta dovuta dal contribuente. L’obiettivo di tale adempimento è quello di consentire il calcolo delle risorse che ciascun Stato membro è tenuto a versare al bilancio comunitario, nei termini previsti dalla normativa comunitaria.

 

Novità per il 2010

Con la recente C.M. n. 1/E del 25 gennaio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha permesso l’invio autonomo della Dichiarazione Annuale anche a coloro che presentano un saldo annuale da dichiarazione Iva a debito. Pertanto, a partire dal presente modello dichiarativo, tutti i soggetti passivi d’imposta possono presentare la Dichiarazione Iva autonoma entro il mese di febbraio al fine di beneficiare dell’esonero dall’obbligo di presentazione della Comunicazione Annuale dati Iva.

Si ricorda, peraltro, che il D.L. n. 78/09 ha introdotto, a partire dal periodo d’imposta 2009, la possibilità di inviare separatamente la dichiarazione Iva nel caso questa presenti un saldo annuale a credito; in tale caso, l’invio della dichiarazione effettuato entro il 28/02 consente di omettere la presentazione della Comunicazione Annuale dati Iva.

 

Soggetti obbligati e esonerati

La comunicazione in esame è riservata ai titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale anche se:

• nel 2010 non hanno effettuato operazioni imponibili;

• non sono tenuti all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti rientranti nel regime delle nuove iniziative di cui all’art. 13, Legge n. 388/2000).

Tra i soggetti esonerati dall’obbligo in esame rientrano:

• le persone fisiche che nel 2010 hanno realizzato un volume d’affari non superiore a € 25.000,00  considerando a tal fine il volume d’affari di tutte le attività esercitate, comprese quelle gestite con contabilità separata;

• le imprese individuali che hanno affittato l’unica azienda, a condizione che nel 2010 non abbiano esercitato altra attività rilevante ai fini IVA;

• i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, co. 6, del D.P.R. n. 633/72 (soggetti con volume d’affari dell’anno precedente non superiore a € 7.000,00);

• i contribuenti minimi ex art. 1, co. 96 e seg., Legge n. 244/2007;

• i soggetti che nel mese di febbraio presentano la Dichiarazione Iva relativa al 2010 (mod. IVA/2011) in forma autonoma.

 

Dati da riportare nel modello

Il contribuente è tenuto a riportare nella comunicazione le risultanze delle liquidazioni periodiche per determinare l’Iva a debito o a credito. In particolare il totale delle operazioni attive (al netto dell’IVA), il totale delle operazioni passive (sempre al netto dell’IVA) ed il totale delle importazioni relative ad oro, argento, rottami ed altro materiale di recupero effettuate senza il pagamento dell’IVA in dogana.

Le novità del modello rispetto al precedente interessano soltanto le istruzioni per la compilazione, che sono state “aggiornate” al vigente quadro normativo. In particolare sono state recepite le novità relative alla territorialità Iva delle prestazioni di servizi e le regole applicabili ai soggetti non residenti con “doppia” posizione IVA in Italia, di seguito sintetizzate:

• ai sensi dell’art. 7-ter, D.P.R. n. 633/72, le prestazioni di servizi c.d. “generiche” rese da soggetti passivi stabiliti in Italia a soggetti passivi UE, sono fatturate senza applicazione dell’Iva. Tali operazioni non concorrono a formare il volume d’affari e quindi ora non vanno riportate nella Comunicazione dati Iva;

• ai sensi dell’art. 17, D.P.R. n. 633/72, il soggetto non residente non può più avere 2 posizioni IVA in Italia, ossia non può più operare sia tramite la stabile organizzazione che tramite un rappresentante fiscale ovvero l’identificazione diretta. Conseguentemente, in presenza di un soggetto non residente con stabile organizzazione in Italia, deve essere presentata una Comunicazione dati Iva riferita alle operazioni imputabili alla stessa e nel riquadro “dichiarante” della Sezione I di tale modello, va riportato il codice carica “1”.

 

Presentazione del modello

Ai sensi dell’art. 8-bis, D.P.R. n. 322/98, la Comunicazione dati Iva deve essere presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione può essere trasmessa:

• direttamente dal contribuente;

• tramite un intermediario abilitato. In tal caso il soggetto incaricato deve rilasciare apposita dichiarazione contenente l’impegno alla presentazione telematica.

 

Sanzioni

L’omessa presentazione ovvero l’invio della stessa con dati incompleti o errati non comporta l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa o infedele dichiarazione, bensì la sanzione da € 258,00 a € 2.065,00 prevista dall’art. 11, D.Lgs. n. 471/97. Eventuali errori o omissioni riportati nella comunicazione non possono essere integrati o rettificati utilizzando il ravvedimento operoso. I dati corretti dovranno essere riportati in sede di Dichiarazione Annuale Iva.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.eu

 

 

14/02/2011

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

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