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Il prossimo 2 marzo scade il termine per la presentazione telematica della Comunicazione Annuale dei dati Iva relativa all’anno 2008, in quanto la ordinaria scadenza del 28 febbraio cade di festivo.
La comunicazione annuale dati Iva non ha natura dichiarativa e quindi non è finalizzata a determinare l’imposta dovuta dal contribuente. E’ infatti necessaria per il calcolo delle risorse che ogni stato membro è tenuto a versare all’Unione Europea.
Soggetti obbligati
Sono tenuti alla presentazione della Comunicazione annuale dati Iva, in via generale, i titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva; particolare attenzione deve essere prestata nel caso in cui il contribuente:
· abbia optato per la liquidazione Iva di gruppo;
· si sia avvalso della contabilità separata;
· sia non residente;
· sia stato interessato da operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.).
Soggetti esclusi
Le principali eccezioni sono di seguito indicate:
· Persone fisiche che nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione hanno realizzato un volume d’affari uguale od inferiore ad Euro 25.822,84
· Contribuenti che hanno aderito al regime dei “minimi”, introdotto dall’art. 1, L. 244/2007 (legge Finanziaria 2008)
· Contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972
· Imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell’IVA nell’anno cui si riferisce la comunicazione
· Produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 2.582,28 (limite elevato ad euro 7.746,85 se l’attività agricola viene esercitata nei comuni montani)
· Esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA
· Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e associazioni pro-loco (legge 16 dicembre 1991, n. 398) esonerate dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali.
Dati da riportare nel modello
Il contribuente è, infatti, tenuto a riportare nella comunicazione le risultanze delle liquidazioni periodiche per determinare l’IVA a debito o a credito. In particolare il totale delle operazioni attive (al netto dell’IVA), il totale delle operazioni passive (sempre al netto dell’IVA) ed il totale delle importazioni relative ad oro, argento, rottami ed altro materiale di recupero effettuate senza il pagamento dell’IVA in dogana.
Presentazione del modello
Può essere presentato esclusivamente in via telematica direttamente dal contribuente oppure per il tramite di un intermediario abilitato utilizzando l’apposito modello entro la fine del mese di febbraio (come detto sopra, quest’anno il termine slitta al 2 marzo).
Sanzioni
Non avendo natura dichiarativa l’omissione della comunicazione ovvero l’invio della stessa con dati incompleti o errati comporta l’applicazione della sanzione da € 258 a € 2.065. Inoltre non è previsto il ravvedimento operoso.
Rinvio per approfondimento
Per un maggior approfondimento, previa registrazione, accedendo alla sezione
è possibile scaricare la guida pratica all’adempimento.
13/02/2009