COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA 2009

 

 

Il primo adempimento Iva del 2010

 

Il prossimo 1° marzo scade il termine per la presentazione telematica della Comunicazione Annuale dei dati Iva relativa all’anno 2009, in quanto la ordinaria scadenza del 28 febbraio cade di domenica.

 

La comunicazione annuale dati Iva non ha natura dichiarativa e quindi non è finalizzata a determinare l’imposta dovuta dal contribuente. E’ infatti necessaria  per il calcolo delle risorse che ogni stato membro è tenuto a versare all’Unione Europea.

 

Soggetti obbligati

Sono tenuti alla presentazione della Comunicazione annuale dati Iva, in via generale, i titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva; particolare attenzione deve essere prestata nel caso in cui il contribuente:

·        abbia optato per la liquidazione Iva di gruppo;

·        si sia avvalso della contabilità separata;

·        sia non residente;

·        sia stato interessato da operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.).

 

Novità del D.L. 78/2009

Le novità introdotte dall’art. 10 del D.L. n. 78/09 (Manovra d’estate) in tema di compensazione e rimborsi dei crediti Iva producono delle conseguenze anche con riferimento all’obbligo di presentazione della Comunicazione Annuale dei Dati Iva.

Viene offerta la possibilità ai contribuenti a credito di Iva di presentare la Dichiarazione annuale Iva 2010 (relativa al periodo d’imposta 2009) in forma autonoma (quindi, non unificata) a partire dal 1° febbraio 2010; in presenza di tale fattispecie si configura una nuova ipotesi di esonero dell’obbligo di presentare la Comunicazione Annuale dei Dati Iva per coloro che presenteranno la Dichiarazione annuale Iva entro il 28 febbraio 2010, posticipato al 1° marzo in quanto il 28 febbraio cade di domenica. Se si intende compensare il credito Iva superiore a € 10.000,00 dal 16/03/2010 è necessario presentare la Dichiarazione Annuale Iva entro il 28/02/2010.

 

Soggetti esclusi

Le principali eccezioni sono di seguito indicate:

·         Persone fisiche che nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione hanno realizzato un volume d’affari uguale od inferiore ad Euro 25.000,00.

·         Contribuenti che hanno aderito al regime dei “minimi”, introdotto dall’art. 1, L. 244/2007 (legge Finanziaria 2008).

·         Contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972.

·         Imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell’IVA nell’anno cui si riferisce la comunicazione.

·         Produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 2.582,28 (limite elevato ad euro 7.746,85 se l’attività agricola viene esercitata nei comuni montani).

·         Esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA.

·         Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e associazioni pro-loco (legge 16 dicembre 1991, n. 398) esonerate dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali.

·         Soggetti che presentano la dichiarazione annuale Iva in forma autonoma entro il 1° marzo 2010 (art. 10 D.L. 78/2009).

 

Dati da riportare nel modello

Il contribuente è tenuto a riportare nella comunicazione le risultanze delle liquidazioni periodiche per determinare l’IVA a debito o a credito. In particolare il totale delle operazioni attive (al netto dell’IVA), il totale delle operazioni passive (sempre al netto dell’IVA) ed il totale delle importazioni relative ad oro, argento, rottami ed altro materiale di recupero effettuate senza il pagamento dell’IVA in dogana.

 

Presentazione del modello

Può essere presentato esclusivamente in via telematica direttamente dal contribuente oppure per il tramite di un intermediario abilitato utilizzando l’apposito modello entro la fine del mese di febbraio (come detto sopra, quest’anno il termine slitta al 1° marzo).

 

Sanzioni

Non avendo natura dichiarativa l’omissione della comunicazione ovvero l’invio della stessa con dati incompleti o errati comporta l’applicazione della sanzione da € 258,00 a € 2.065,00 senza la possibilità di procedere con il ravvedimento operoso.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

del sito web www.studioansaldi.eu

 

 

20/02/2010

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

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