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COMUNICAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PROROGA DI ALCUNI ADEMPIMENTI
Sono stati prorogati sul finale di scadenza, alcuni provvedimenti in materia di sicurezza. Con la pubblicazione dei chiarimenti amministrativi, sono state prorogate due scadenza in materia di sicurezza sul lavoro, il cui termine iniziale era fissato al 16 maggio 2009.
Le proroghe sono:
Ø sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale, ancora da approvare, per le l’invio delle denunce di infortunio di almeno un giorno;
Ø al 16 agosto 2009 il termine per la comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Denuncia di infortunio di un giorno
A seguito dell’emanazione della circolare n. 17 del 12 maggio 2009 da parte del Ministero del Lavoro, è stato chiarito che l’obbligo di comunicazione per gli infortuni sul lavoro di almeno un giorno non entrerà in vigore il giorno 16 maggio 2009, in quanto non è stato ancora istituito il Sistema Informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (c.d. SINP), dove dovranno confluire tali informazioni.
L’obbligo di comunicazione, previsto dall'art.18, co.1, lett.r), del D.Lgs. n.81/08, era stato prorogato al 16 maggio 2009 dal D.L. n. 207/08, art. 32, affinché fosse possibile la costituzione del SINP. Le regole del suo funzionamento dovevano infatti essere individuate mediante decreto interministeriale che, comunica il Ministero del Lavoro, si trova in stato di “avanzata elaborazione”. Inoltre, come evidenziato sempre dalla stessa circolare n. 17, l’obbligo subirà a breve “sensibili modifiche” dalle disposizioni integrative e correttive recentemente approvate dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 marzo 2009.
A seguito di tali considerazioni, il Ministero del Lavoro ha concluso precisando che l’obbligo di comunicazione decorrerà dalla scadenza di sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale sopra richiamato, ancora non approvato.
La mancata entrata in vigore comporta il permanere della sussistenza dell’obbligo di annotare l’infortunio nell'apposito registro.
Si ricorda, infine, che tale comunicazione non ha nulla a che vedere con l’obbligo di denuncia ai fini assicurativi per infortunio superiore a tre giorni (art.53, DPR n.124/65), da effettuarsi entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’evento.
Comunicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
L’Inail, con comunicato sul proprio sito del 15 maggio 2009, rende noto che Il Ministero del Lavoro con nota del medesimo giorno ha disposto lo slittamento del termine per la comunicazione all’Inail dei nominativi degli RLS al 16 agosto 2009 in considerazione dell’evoluzione normativa ancora in corso.
16/05/2009