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COMUNICAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI

 

L’art. 18 del D.Lgs. 81/2008 ha previsto la modalità di nomina da parte dei lavoratori e dei dirigenti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, eletto o designato ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 81/08 (testo unico sulla sicurezza).

Il nuovo testo normativo estende i poteri del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori facendone una figura di riferimento nella procedura di valutazione dei rischi, della prevenzione e della formazione specifica degli addetti ai lavori.

La norma si applica alle aziende che impiegano personale dipendente e alle società anche senza dipendenti, in quanto i soci lavoratori sono equiparati ai dipendenti.

Obbligo di comunicazione

A carico del datore di lavoro (o del dirigente) pubblico o privato è posto l’obbligo di comunicare all’Inail il nominativo del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori.

La comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza deve avvenire tramite l’Inail entro il 31 marzo di ogni anno, mentre per l’anno in corso, entro il 16 maggio 2009.

Modalità di comunicazione

Tale comunicazione dovrà fotografare la situazione presente in azienda al 31 dicembre dell’anno precedente e dovrà essere effettuata dal datore di lavoro di tutte le aziende private e pubbliche.

L’Inail informa che per la comunicazione andrà utilizzata la nuova procedura online o in alternativa la spedizione tramite fax al numero 800.657.657 utilizzando il nuovo modello “Dichiarazione RLS”.

Elezione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori

L’art. n. 47 del D.Lgs. n. 81/08 a stabilire i criteri e le modalità di elezione e designazione dei suddetti Rappresentanti nelle aziende e/o nelle unità produttive, come segue:

·    nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo;

·   nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

La procedura di nomina può essere così riassunta:

a) Modalità

L’elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto.

Hanno diritto di voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova, con contratto a tempo indeterminato, che prestano la propria attività nell’azienda o unità produttiva.

Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.

Prima delle elezioni, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale delle elezioni.

La durata dell’incarico è di 3 anni.

b) Scheda di votazione per l’elezione del rappresentante alla sicurezza dei lavoratori

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D. Lgs 81/08 e successive modifiche esprimo il voto per

Il sig. ________________________________________

 

 

c) Verbale di avvenuta elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale

 

Elezione avvenuta in data _______________________

Lavoratori aventi diritto al voto n. __________

Lavoratori votanti n. __________

Schede nulle n. __________

Schede bianche n. __________

Hanno ottenuto voti:

___________________________________ n. __________

___________________________________ n. __________

___________________________________ n. __________

In relazione ai risultati sopra riferiti è stato/a eletto/a quale Rappresentante dei lavoratori

per la sicurezza il signor:

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In fede. IL SEGRETARIO DI SEGGIO

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Data, lì

 

 

La sanzione

L’Inail ricorda che in caso di inosservanza dall’obbligo di adempimento, sarà applicata una sanzione pecuniaria di € 500,00 per ogni singola violazione (art. 55 del testo unico). Chi avesse già comunicato all’Istituto il nominativo del R.L.S. sarà tenuto a ripetere l’adempimento secondo le procedure stabilite dalla circolare 11/2009 del 12 marzo scorso.

Corsi per rappresentanti dei lavoratori (R.L.S.)

I corsi hanno una durata minima di 32 ore ed hanno l’obiettivo di formare i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Devono parteciparvi i lavoratori assunti in azienda che risultano eletti o designati per rappresentare i restanti dipendenti dell’azienda per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

I costi variano da 350 a 500 euro, in funzione del numero dei partecipanti.

Altri adempimenti entro il 16 maggio 2009

Entro la data del 16 maggio 2009 dovranno essere adempiuti alcuni altri obblighi, il cui rispetto è causato dallo slittamento della data di approvazione del Decreto correttivo, posticipata al 16 agosto prossimo.

Di seguito si riepilogano gli obblighi che dovranno essere rispettati dal 16 maggio 2009, oltre alla comunicazione degli R.L.S. di cui si è già parlato prima:

Data certa sul documento di valutazione dei rischi. L’art. 28, co.2, del D.Lgs. n. 81/08, nell'individuare il contenuto del documento di valutazione dei rischi (DVR), specifica che esso deve avere data certa, senza indicarne gli strumenti, affinché tale disposizione possa essere rispettata. Il richiamo generico consente quindi di utilizzare tutti gli strumenti esistenti a tale fine, dalla spedizione del DVR mediante raccomandata, all'utilizzo della posta elettronica certificata e all'apposizione di marca temporale.

Comunicazione degli infortuni di almeno un giorno. L’art. 18 del D.Lgs. n.81/08 prevede che i datori di lavoro debbano comunicare all'Inail, ovvero all’Ipsema per il settore marittimo, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza per almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Tale comunicazione si sovrappone alla comunicazione obbligatoria in caso di infortuni sul lavoro che comportino un'assenza superiore a 3 giorni (art.53, D.P.R. n. 1124/65): la prima ha infatti valenza esclusivamente statistica e informativa, la seconda è necessaria ai fini dell'intervento assicurativo dell’Inail nell’ambito degli eventi da essa tutelati e coperti. La nuova comunicazione, una volta che sarà a regime il nuovo sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), andrà a sostituire la compilazione del registro degli infortuni, adempimento attualmente ancora in vigore.

Divieto di visite mediche preassuntive. L’art. 41, co.3, lett.a), del D.Lgs. n. 81/08, prevede il divieto assoluto di effettuare visite mediche preassuntive, volte a verificare la compatibilità dello stato psicofisico del lavoratore con le mansioni specifiche a cui sarà adibito. In virtù di tale disposizione la visita può essere fatta solo dopo l’assunzione, creando non pochi problemi, al datore di lavoro e al lavoratore, in caso di esito negativo: il datore di lavoro potrà infatti recedere dal rapporto, in virtù del periodo di prova o, nel caso di rapporti già stabilizzati, mediante licenziamento per giustificato motivo oggettivo (con il contestuale obbligo di repechage in mansioni compatibili, se disponibili), così che il lavoratore che eventualmente si sia dimesso dal precedente posto di lavoro si troverà privo di occupazione.

Nel decreto correttivo al Testo Unico sulla Sicurezza è prevista l’abrogazione di tale disposizione; poiché dal 16 maggio vige la disposizione attuale, si consiglia di richiedere al lavoratore, in fase di selezione per l’assunzione, gli eventuali certificati medici che possano provare la compatibilità delle mansioni, senza effettuare direttamente la visita medica tramite il medico competente, possibilità che dal 16 maggio 2009 risulta essere vietata.

 

Anticipazioni su modifiche al testo unico della sicurezza.

Il Governo ha messo a punto uno schema di decreto legislativo correttivo del Testo Unico della Sicurezza, che verrà approvato definitivamente entro il 16 agosto, le cui novità riguardano:

·   il documento di valutazione dei rischi deve tener conto anche dei precari, con differenziazione in relazione al campo di attività con più o meno rischio di infortunio;

·   la previsione di una nuova certificazione di qualità dell’organizzazione dell’azienda effettuata dagli Enti bilaterali;

·   il potenziamento dell’attività dell’Inail soprattutto nel campo della riabilitazione e del reinserimento dei lavoratori colpiti da infortunio;

·   la variazione delle previsioni sanzionatorie, con conferma delle previsioni sull’arresto, che può essere l’unica sanzione in casi particolarmente gravi e sostitutiva dell’ammenda, inoltre la misura delle sanzioni previste dalla L. n. 626/94 viene aumentata del 50%. È stata prevista una modalità di adeguamento automatico delle sanzioni in base a indici statistici.

 

 

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20/04/2009