COMUNICAZIONE DEI BENI UTILIZZATI DAI SOCI

 

 

A marzo la comunicazione riferita al 2011

 

Entro il 31 marzo prossimo sarà obbligatorio inviare alla Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione nella quale indicare tutti quei beni che, seppur di proprietà della società o dell’impresa individuale, sono concessi in godimento a soci o familiari.

 

In materia di accertamento, dopo il Redditometro, più volte annunciato e non ancora pronto, lo Spesometro, ormai in dirittura di arrivo per fine anno, arriva la Comunicazione dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci o ai familiari.

 

Scopo della comunicazione

I dati raccolti tramite tale comunicazione potranno quindi essere utilizzanti dall’Amministrazione Finanziaria per condurre i controlli fiscali sulla congruità dei redditi dichiarati dagli utilizzatori.

In particolare:

}    si viene a generare un reddito diverso in capo all’utilizzatore;

}    i costi del bene utilizzato divengono indeducibili.

 

Obbligo di comunicazione

In base al testo del provvedimento del 16 novembre scorso, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sono obbligati a effettuare la comunicazione:

Il testo del provvedimento, in merito, stabilisce che la comunicazione deve riguardare i soci che detengono direttamente o indirettamente partecipazioni nell’impresa concedente, ma anche i familiari dei soci e i soci e i familiari dei soci e delle altre società del gruppo.

I beni delle società semplici e delle associazioni professionali per le quali l’art. 67 del Tuir non trovano applicazione. Sul punto, si rileva, però, che potrebbero rientrare nell’obbligo di invio della comunicazione società semplici ovvero, associazioni professionali che siano, al contempo, soci di una società concedente.

 

Operazioni da comunicare

Occorre comunicare all’Anagrafe Tributaria i beni dati in godimenti a familiari o soci.

La comunicazione deve essere effettuata anche per i beni concessi in godimento dall’impresa ai familiari dei soci o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

Vanno comunicati tutti i beni dati in suo gratuito o dietro corrispettivo a prescindere dal fatto che quest’ultimo sia o meno inferiore al valore di mercato.

I beni dati in uso gratuito vanno indicati in modo distinto e sono classificabili in sei categorie: autovetture, veicoli diversi, imbarcazioni da diporto, aerei, immobili, altri beni.

L’unico caso nel quale non sussiste l’obbligo della comunicazione riguarda i beni riconducibili alla categoria “altri beni” il cui valore non supera tremila euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto applicata.

L’obbligo di comunicazione riguarda anche forme di finanziamento o di capitalizzazione effettuate nei confronti della società concedente.

 

Dati da comunicare

I dati da comunicare sono:

·        per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e Stato estero di residenza;

·        per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo Stato estero di residenza;

·        tipologia di utilizzazione del bene;

·        tipologia, identificativo del contratto e relativa data di stipula;

·        categoria del bene, durata della concessione (data di inizio e fine), corrispettivo e relativo valore di mercato;

·        ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni.

 

Beni monitorati

La comunicazione riguarda le seguenti categorie di beni (con le relative informazioni):

ü autovettura (numero di telaio);

ü altro veicolo (numero di telaio);

ü unità da diporto (lunghezza in metri);

ü aeromobile (potenza del motore in KW);

ü immobile (Comune di ubicazione e identificativi catastali);

ü altro (altre tipologie di beni rilevano solo se il bene è di valore superiore ad € 3.000,00 al netto dell’imposta).

Nella comunicazione vanno indicati anche qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente. Il riferimento alla “società concedente” dovrebbe quindi restringere l’obbligo di comunicazione agli apporti effettuati nei confronti delle sole società che abbiano in concessione ai soci un bene. Nel qual caso, comunque, dovrebbero essere monitorati tutti i finanziamenti e le capitalizzazioni.

 

Termini della comunicazione

La comunicazione deve essere effettuata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento.

Per i beni concessi in godimento nei periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione del provvedimento, la comunicazione deve essere effettuata entro il 31 marzo 2012.

La comunicazione deve essere effettuata, entro il medesimo termine, con riferimento ai beni per i quali nel periodo d’imposta precedente è cessato il diritto di godimento.

 

 

03/12/2011

 

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