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Una comunicazione per tutti gli adempimenti
Il D.L. 78/2009 (c.d. manovra d’estate) è intervenuta sull’art. 9 del D.L. 7/2007 (c.d. legge Bersani), contenente la disciplina volta a semplificare e velocizzare le pratiche amministrative necessarie per iniziare una nuova attività di impresa.
Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi connessi alla nascita di una nuova impresa, viene prevista la trasmissione unificata al Registro delle Imprese di tutte le istanze che prima dovevano essere presentate alle diverse Pubbliche Amministrazioni (Cciaa, Agenzia Entrate, Inps e Inail) interessate.
Che cos’è la comunicazione unica
Dal 1 ottobre 2009 chi vuole avviare un’attività imprenditoriale può presentare telematicamente al solo ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio una Comunicazione Unica, valida - ove sussistono i requisiti di legge - anche ai fini fiscali, previdenziali e assistenziali.
Sarà possibile quindi dire addio alle interminabili code presso i vari enti (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL) per completare gli adempimenti di legge.
Presentando quindi la nuova Comunicazione Unica si assolvono contemporaneamente tutti gli adempimenti amministrativi dettati dal codice civile per l’avvio di una attività imprenditoriale.
Contenuto dei dati della comunicazione unica
I dati della Comunicazione Unica, per la parte attinente le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva saranno trasmessi tramite collegamento telematico all’ufficio del Registro delle Imprese all’Agenzia delle Entrate.
Utilizzando lo stesso tipo di collegamento l’Agenzia Entrate rilascerà all’Ufficio del Registro una ricevuta contenente – in caso di inizio dell’attività – il codice fiscale e/o la partita Iva attribuiti, ovvero il motivo dell’eventuale rifiuto. Sarà a cura del Registro Imprese inoltrare al soggetto richiedente la ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
Soggetti interessati
La disciplina della Comunicazione Unica interessa l’avvio di una nuova attività imprenditoriale, nonché le eventuali modifiche a quelle già esistenti e/o la cessazione dell’attività d’impresa dei seguenti soggetti:
Ø società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni e società in accomandita per azioni);
Ø società di persone (società semplici, società in accomandita semplice, società in nome collettivo);
Ø società cooperative;
Ø consorzi e società consortili;
Ø imprenditori individuali.
Decorrenza dell’obbligo
Dopo la proroga, che ha fissato il nuovo termine al 1° ottobre 2009, seguirà un periodo transitorio della durata di 6 mesi durante il quale l’uso della Comunicazione Unica da parte delle imprese sarà ritenuto facoltativo. In pratica durante tale periodo, le imprese avranno la possibilità di scegliere se:
- usufruire della nuova procedura;
- continuare ad applicare le consuete modalità operative attualmente in vigore.
L’obbligo di presentare le pratiche unicamente con la Comunicazione Unica diventerà operativo solo a decorrere dal 1° aprile 2010.
Adempimenti per i quali presentare la Comunicazione Unica
A decorrere dal 1° ottobre 2009 in modo facoltativo e con obbligo dal 1° aprile 2010 l’impresa può utilizzare la Comunicazione Unica per effettuare i seguenti adempimenti:
P dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione dell’attività ai fini Iva, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 633/72;
P domanda di iscrizione di nuova impresa, modifica, cessazione nel registro imprese e nel R.E.A., con esclusione dell’adempimento del deposito del bilancio;
P domanda di iscrizione, variazione, cessazione dell’impresa ai fini Inail;
P domanda di iscrizione, variazione, cessazione al Registro Imprese con effetto per l’Inps relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali;
P domanda di iscrizione, variazione, cessazione di impresa con dipendenti ai fini Inps o di impresa agricola;
P domanda di iscrizione, variazione, cessazione di impresa artigiana nell’albo delle imprese artigiane.
Attivazione della procedura
La procedura può essere effettuata in via telematica presso i siti internet delle Camere di Commercio: in particolare presso il sito http://www.registroimprese.it/dama/comc/comc/IT/cu/index.jsp sono disponibili gli applicativi per poter effettuare tale comunicazione, corredati delle istruzioni tecniche necessarie.
Il servizio di invio è disponibile dalle ore 8:00 alle ore 21:00 nei giorni feriali e dalle ore 8:00 alle ore 14:00 il sabato. Nel corso dell’anno, in occasione di consistenti invii a comunica, è già previsto di estendere l’orario fino alle 24.
Ai fini della trasmissione della pratica di “Comunicazione Unica” può essere utilizzato il modello di “procura” (allegato alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 febbraio 2008 n. 3616/C), con il quale l’imprenditore conferisce a professionisti o ad altri intermediari l’incarico di sottoscrivere digitalmente e presentare per via telematica la “comunicazione unica per la nascita dell’impresa”.
Alle imprese che presentano la Comunicazione Unica, è richiesta, come indirizzo elettronico, una casella PEC: in assenza, viene assegnata dalla Camera di Commercio senza spese per l’impresa. Tale casella sarà utilizzata dalle Amministrazioni per comunicare gli esiti della registrazione.
06/11/2009