CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA DAL 20 MARZO
E’ attesa una riduzione dei tempi della giustizia
A partire dal prossimo 20 marzo entra in vigore la seconda parte della riforma sulla giustizia, dove la conciliazione diventa condizione di procedibilità, cioè non sarà possibile andare in giudizio civile se non si è prima tentata la strada dell’accordo presso uno degli organismi accreditati.
In Inghilterra è già da anni presente questa norma che ha fatto scendere di circa 80% le cause civili nei tribunali oltremanica; una norma che snellirebbe molto anche il nostro ingolfato sistema giudiziario.
Dopo un incontro preliminare con il mediatore e la stesura di un verbale dovranno passare al massimo quattro mesi perché si arrivi a un concordato fra le parti. Se dopo i quattro mesi non si sarà raggiunto un accordo si passerà al tribunale. Il mediatore, assisterà le parti in conflitto facilitandone la comunicazione, facendone affiorare gli interessi, identificando i punti della controversia ed orientandoli verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti.
Evoluzione normativa
Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il D.Lgs. 28/2010, recante misure per il rilancio della conciliazione in sede civile, che attuava la delega prevista dalla Legge 69/2009. A partire da questa data nella cause civili e commerciali è possibile utilizzare:
a) la conciliazione facoltativa: sono le parti in lite a scegliere di tentare la strada dell’accordo amichevole;
b) la conciliazione delegata: è il giudice a suggerire, verificata la natura della controversia, la strada della conciliazione.
Dal 20 marzo 2011 entra in vigore la seconda parte della riforma sulla giustizia, mentre l’ultima tappa è stata differita, da un emendamento alla legge di conversione del D.L. “milleproroghe”, al 20 marzo 2012 con l’estensione alle controversie in materia condominiale e per il risarcimento dei danni da circolazione dei veicoli e dei natanti.
Materie conciliabili dal 20 marzo 2011
Le controversie per le quali diventa obbligatoria la conciliazione sono quelle civili relative alle seguenti materie:
- diritti reali quindi, proprietà, usufrutto e ipoteca;
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di aziende;
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Materie conciliabili dal 20 marzo 2012
Grazie al rinvio inserito nel decreto milleproroghe, il 20 marzo 2012 entrerà in vigore l’ultimo tassello della procedura e la conciliazione diventerà obbligatoria anche per le controversie:
- in materia condominiale;
- risarcimento dei danni da circolazione dei veicoli e dei natanti.
Controversie per le quali non è obbligatoria la conciliazione
Non è obbligatorio attivare la conciliazione nei seguenti casi:
û procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;
û convalida di licenza o sfratto;
û procedimenti possessori;
û opposizione o incidenti di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
û procedimenti in Camera di Consiglio;
û azione civile esercitata nel processo penale;
û provvedimenti urgenti e cautelari;
û trascrizione della domanda giudiziale.
Fasi della conciliazione
In presenza di una controversia, occorre prima tentare la conciliazione davanti ad un mediatore professionista, e solo dopo, se l’esito della mediazione è negativo, si può percorrere la via giudiziale. Il professionista avrà un tempo massimo di 120 giorni per gestire la controversia e favorire l’accordo tra le parti. Inoltre lo stesso mediatore può avanzare una proposta di conciliazione, dove in caso di esito negativo della mediazione, se la stessa viene fatta propria dal giudice durante la fase successiva presso il tribunale, la parte che l’aveva precedentemente rifiutata viene obbligata alle spese processuali e legali anche della controparte.
Se invece la conciliazione ha successo le spese verranno ripartite ugualmente tra le parti in lite. Per incentivare l’uso di questo strumento per la risoluzione delle controversie civili, il Governo ha previsto anche alcune agevolazione fiscali come l’esenzione del verbale di conciliazione dall’imposta di registro sino all’importo di 50.000 euro, e il diritto per le parti, ad un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione.
Ruolo dei mediatori
Dal 20 marzo, quando scatterà la conciliazione obbligatoria, scenderanno in campo almeno 8mila nuovi mediatori; sono i professionisti iscritti agli albi che hanno già completato la formazione e sono pronti a fare da paciere. Il tutto sempreché non arrivi uno stop dell’ultimo minuto: mercoledì prossimo il Tar Lazio dovrà infatti decidere sul ricorso contro il regolamento attuativo della conciliazione presentato dagli avvocati dell’Oua (organismo unitario avvocatura).
Modello di informativa sulla conciliazione obbligatoria
Di seguito proponiamo un modello di informativa per la conciliazione obbligatoria.
Io sottoscritto ____________________ dichiaro di essere stato informato dall’Avv./Dott./Rag. _____________________, in ossequio a quanto previsto dall’art. 4, 3° comma del d.lgs., 4 marzo 2010, n. 28, 1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra me e _____________________ (indicazione della controparte) in relazione a _____________________ (indicazione della lite); nonché dell’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs. n. 179/2007 o dall’art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. 2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento; 3. dei benefici fiscali connessi all’utilizzo della procedura, ed in particolare: a) della possibilità di giovarsi di un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che: b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; c) che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
Luogo e data,
(sottoscrizione dell’assistito) (sottoscrizione del mediatore)
07/03/2011