CONGEDI E PERMESSI PER L’ASSISTENZA A DISABILI

 

 

Novità in tema di congedi e permessi

 

Il decreto legislativo n. 119/11 ha apportato modifiche alla normativa sui congedi e sui permessi per l’assistenza ai disabili gravi e l’Inps, con la circolare n.32/12, ha fornito le istruzioni operative in merito alle novità citate, rendendo altresì noto che sono in corso di aggiornamento i modelli di domanda che saranno pubblicati nel sito dell’Istituto, alla sezione “modulistica on-line”.

 

L’Inps, evidenziando che provvederà alla verifica a campione delle situazioni dichiarate, ricorda anche che il lavoratore decade dal diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensili qualora il datore di lavoro o l’Inps accertino l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dello stesso diritto e che il richiedente i permessi o il congedo si impegna a comunicare, entro 30 giorni dall’avvenuto cambiamento, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni accertate d’ufficio al momento della richiesta o contenute in dichiarazioni sostitutive prodotte dallo stesso, indicando in tal caso gli elementi necessari per il reperimento delle variazioni, ovvero producendo una nuova dichiarazione sostitutiva.

 

Prolungamento del congedo parentale

È fruibile, alternativamente da parte di ciascun genitore del disabile, il prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di normale congedo, di tre anni, da godere entro il compimento dell’ottavo anno di vita del figlio (con diritto all’indennità economica del 30% della retribuzione) e decorrente dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale. Pertanto:

4    i genitori, anche adottivi, con bambini fino a tre anni possono fruire, in alternativa, dei tre giorni di permesso, ovvero delle ore di riposo giornaliere, ovvero del prolungamento del congedo parentale;

4    i genitori, anche adottivi, con bambini oltre i tre anni e fino agli otto anni possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso, ovvero del prolungamento del congedo parentale;

4    i genitori, anche adottivi, con figli oltre gli otto anni possono fruire dei tre giorni di permesso mensile.

 

Congedo straordinario

Potranno usufruire del congedo i seguenti beneficiari, secondo l’ordine indicato:

1.      il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;

2.      il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;

3.      uno dei figli conviventi della persona disabile, nel caso in cui tutti i soggetti prima indicati siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

4.      uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui tutti i soggetti prima elencati siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Il requisito della convivenza sarà accertato d’ufficio, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti alla residenza anagrafica, ovvero all’eventuale dimora temporanea, se diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. In alternativa all’indicazione di tali elementi, l’interessato può produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n.445/00.

Per mancanza si intende non solo la situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma anche ogni altra condizione giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono (il richiedente dovrà indicare gli elementi necessari per l’individuazione dei provvedimenti, ovvero produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione).

Le patologie sono da considerarsi invalidanti solo se a carattere permanente, come indicate dall’art.2, co.1, lett.d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n.278/00 e a tal fine il richiedente dovrà fornire idonea documentazione del medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico per l’opportuna valutazione medico legale.

Per quanto concerne la durata, ciascun disabile ha diritto a due anni di assistenza a titolo di congedo straordinario da parte dei familiari individuati dalla legge, ma tale periodo deve essere ricompreso nell’ambito del diritto dei lavoratori al congedo per gravi e documentati motivi familiari, che spetta per un periodo massimo di due anni, continuativo o frazionato, nell’arco della vita lavorativa. Di conseguenza, una volta che il lavoratore intenzionato a prestare assistenza al disabile avesse esaurito tale periodo biennale (indipendentemente dal titolo di utilizzo dello stesso e anche se non retribuito), non sarà più possibile, per il medesimo lavoratore, richiedere ulteriori periodi di congedo, né per l’assistenza ai disabili, né per gravi e documentati motivi familiari. In tale caso il congedo straordinario potrà essere fruito, oltre che dall’altro genitore, anche, nei casi previsti dalla legge, dal coniuge, dai figli o dai fratelli del disabile (es. il secondo figlio disabile), naturalmente con decurtazione di eventuali periodi dagli stessi utilizzati a titolo di congedo per gravi e documentati motivi familiari.

 

Misura dell’indennità

Chi chiede il congedo straordinario ha diritto a percepire un’indennità pari alla retribuzione dell’ultimo mese di lavoro prima del congedo, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione, entro un tetto massimo complessivo, dell’indennità e del relativo accredito figurativo, rivalutato annualmente secondo gli indici Istat. I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.

La fruizione di un periodo di congedo straordinario continuativo non superiore a sei mesi matura il diritto a fruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza il riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

 

Assistenza a più disabili

Il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore che intenda assistere più disabili è ammissibile solo purché il familiare da assistere sia il coniuge o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora uno dei genitori o il coniuge del disabile abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

 

Permessi per assistenza a persone che distano più di 150 Km

Il dipendente che usufruisca dei permessi per assistere un disabile residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello della sua residenza, deve attestare il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito, provando di essersi effettivamente recato, nei giorni di fruizione degli stessi, presso la residenza del familiare da assistere, mediante l’esibizione del titolo di viaggio o altra documentazione idonea. A tal fine dovrà essere preferito l’uso di mezzi di trasporto pubblici che consentano di esibire al datore di lavoro il titolo di viaggio e, solo in via residuale e nell’ipotesi dell’impossibilità o non convenienza dell’uso del mezzo pubblico, l’utilizzo del mezzo privato dovrà tener conto della necessità di munirsi di idonea documentazione comprovante l’effettiva presenza in loco, che dovrà essere esibita al datore di lavoro che ha il diritto/dovere di concedere i permessi nell’ambito del singolo rapporto lavorativo. L’assenza non potrà essere giustificata a titolo di permesso ex lege n.104/92 qualora il lavoratore non riesca a produrre al datore di lavoro l’idonea documentazione prevista.

Per la fruizione dei permessi per assistere un disabile residente in comune distante oltre i 150 Km da quello di residenza del lavoratore, rileva, ai fini della distanza da dichiarare, la dimora temporanea accertata d’ufficio dall’Inps, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento di tale dato, ovvero prodotta dallo stesso mediante dichiarazione sostitutiva.

 

Assenza di ricovero a tempo pieno

Il presupposto per la concessione sia dei permessi sia del congedo straordinario è l’assenza di ricovero a tempo pieno del disabile, ma sono state introdotte alcune eccezioni: i genitori potranno fruire del prolungamento del congedo parentale e gli aventi diritto del congedo straordinario nell’ipotesi di ricovero qualora sia richiesta dai sanitari la loro presenza.

Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

A titolo esemplificativo l’Inps ha elencato alcune ipotesi che fanno eccezione, sia per quanto concerne i permessi (prolungamento del congedo parentale, riposi orari, permessi giornalieri) sia relativamente al congedo straordinario:

interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;

ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;

ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

 

 

20/04/2012

 

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