SCENDE A € 2.500 L’UTILIZZO DEL CONTANTE
Abbassato da € 5.000 a € 2.500 il limite per effettuare transazioni
Con la manovra salvadeficit 2011 introdotta dal D.L. 138/2011 (detta anche decreto di ferragosto), dal 13 agosto è stato ridotto l’uso del contante ad un massimo di € 2.500,00.
Scende pertanto da € 5.000,00 ad € 2.500,00 il limite al di sotto del quale è ammessa la trasferibilità del denaro contante e dei titoli al portatore di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 231/07.
L’art. 2 co. 4 del D.L. 138/2011 riduce a 2.500,00 euro non solo il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante o titoli al portatore, ma anche quello relativo all’emissione di assegni bancari o postali non trasferibili, (il limite era stato già abbassato da 12.500,00 a 5mila euro con la manovra dell’anno scorso).
Operazioni limitate con i contanti
In pratica significa che non si potrà utilizzare il contante per importi pari o superiori a 2.500,00 euro, neppure per pagamenti frazionati.
Generalmente, dunque, devono ritenersi interessate dalle nuove norme una serie di operazioni frequenti nella pratica commerciale, qualora le stesse siano effettuate per importi superiori a € 2.500,00 quali:
- incasso o pagamento delle fatture in contanti (la norma afferma che il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più incassi/pagamenti in contanti inferiori alla soglia, ma per l’importo complessivo superiori alla stessa, che appaiano artificiosamente frazionati);
- movimentazioni di contante tra soci e società sia nel caso delle società di persone sia nel caso delle società a responsabilità limitata (prelievo soci, finanziamento, distribuzione di utili, ecc.);
- transazioni infragruppo;
- emissione di obbligazioni;
- incasso o pagamento di caparre.
Qualche esempio per chiarire:
ð fattura di 2.499,99 euro: è possibile il pagamento con qualsiasi mezzo (assegni non trasferibili, assegni liberi, contanti);
ð fattura di 2.500,00 euro: pagamento solo con strumenti tracciabili (assegni non trasferibili, bonifici, carte di credito, carte di debito e prepagate);
ð fattura di 3.000,00: non è possibile procedere a pagamenti frazionati con utilizzo di contante (esempio, pago un acconto di 2.000,00 in contanti e dopo qualche tempo il saldo di 1.000,00 in contanti).
Altre novità sugli assegni
Al fine di adeguare l’Italia alle disposizioni comunitarie in merito alle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore sono cambiate alcune disposizioni previste dal D.Lgs. n. 231/07:
· è introdotto il divieto di pagamento tramite libretto di deposito bancario o postale al portatore, o titoli al portatore fra soggetti diversi per importo pari o superiore a € 2.500,00;
· gli assegni bancari, postali e circolari e i vaglia postali e cambiari emessi per importo pari o superiore a € 2.500,00 devono indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il rilascio di assegni bancari, postali e circolari e di vaglia postali e cambiari liberi senza clausola di non trasferibilità può essere richiesto per iscritto dal cliente, se di importo inferiore ad € 2.500,00 previo pagamento dell’imposta di bollo di € 1,50 per singolo modulo di assegno o vaglia;
· i libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno avere un saldo inferiore a € 2.500,00. Se gli stessi sono esistenti alla data del 13 agosto 2011 sarà necessario entro il termine ultimo del 30 settembre 2011 provvedere alla riduzione del saldo ad una somma inferiore a € 2.500,00 ovvero estinguerli.
Comportamenti contabili da adottare
Per tutte le imprese sarà necessaria una gestione oculata del saldo cassa; è quindi sempre più consigliabile ridurre al minimo l’utilizzo di contante, e solo per esigenze di piccola cassa, e provvedere al pagamento di stipendi, prelievi soci e pagamento fornitori con strumenti tracciabili, ovvero assegni non trasferibili o, meglio ancora, bonifici.
I soggetti tenutari delle scritture contabili e i revisori contabili ove nominati, dovranno vigilare sul rispetto di tali limiti. Nel caso si riscontassero utilizzi di contante oltre il limite, è fatto obbligo allo Studio o al professionista incaricato di segnalare tali movimenti, pena la sanzione di 3.000,00 euro in capo al professionista.
Operazioni segnalate
Sarà sempre possibile richiedere ad un istituto bancario il rilascio di contante per qualsiasi ammontare ma, nel caso l’operazione sia di importo superiore a 2.499,99 euro l’istituto bancario dovrà segnalarla al ministero dell’Economia e delle Finanze e pertanto si sconsiglia vivamente.
Nessun limite al versamento in banca da parte dei commercianti al dettaglio, che versano l’incasso della giornata in banca; ovviamente potranno depositare un ammontare superiore a 2.500,00 euro se l’importo corrisponde agli scontrini rilasciati il giorno precedente, o i giorni successivi all’ultimo versamento effettuato.
Sanzioni
Le sanzioni incidono non solo sul soggetto che compie l’irregolarità, ma anche su chi, tenuto a comunicarla agli enti competenti, omette tale obbligo. In particolare, si segnala che chi viola la soglia di € 2.500,00 relativamente alle movimentazioni di denaro contante ovvero omette di inserire la clausola di non trasferibilità o la ragione sociale del beneficiario di un assegno superiore a € 2.500,00 è assoggettato ad una sanzione che va dall’1% al 40% dell’importo trasferito, con una sanzione minima non inferiore a € 3.000,00. Nel caso di violazione con importo trasferito superiore a € 50.000,00 le sanzioni saranno comprese tra il 5% e il 40% dell’importo trasferito.
Relativamente alla prassi (illecita) dell’emissione di assegni post datati, si ricorda che tale condotta, seppur priva di rilevanza penale, costituisce comunque un’irregolarità amministrativa per evasione dell’imposta di bollo. Gli assegni post datati (emessi prima del 13/08/2011, ma recanti data successiva) di importo superiore alla nuova soglia, quindi, potrebbero:
- non essere pagabili all’ultimo beneficiario;
- esporre l’emittente alle sanzioni sopra ricordate.
06/09/2011