LIMITE ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE E CONTROLLI SUI CONTI CORRENTI

 

 

Le disposizioni anti-evasione del decreto salva Italia

 

Se nel percorso parlamentare il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (pubblicato nel Supplemento n. 251 alla Gazzetta Ufficiale n. 284) non subirà modifiche drastiche, gran parte delle disposizioni anti-evasione faranno sentire subito gli effetti, come le nuove limitazioni all’uso del contante a partire da 1.000 euro.

 

Da mercoledì 6 dicembre scorso è scattata la nuova limitazione per le transazioni in contanti che non potranno superare i 999,99 euro anziché i 2.499,99 euro.

L’adeguamento riguarda anche i libretti di deposito e al portatore il cui saldo dovrà essere ricondotto sotto la nuova soglia entro il 31/03/2012.

La stretta sull’uso dei contanti riguarda anche i pagamenti della Pubblica Amministrazione che dovranno usare d’ora in poi strumenti telematici e conti correnti dei creditori per importi superiori a 500 euro.

 

Limitazione all’uso del contante

È introdotta, a decorrere dal 6.12.2011, una ulteriore riduzione del limite all’uso del contante e dei titoli al portatore (pari a € 2.500,00 fino al 5.12.2011) in base alla quale:

• il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori a € 1.000,00;

• gli assegni bancari e postali nonché i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a € 1.000,00 devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

• il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno essere estinti o “riportati” ad importi inferiori alla soglia di € 1.000,00 entro il 31.03.2012.

La regola si applica anche in caso di "frazionamenti". Chi dovesse effettuare uno dei pagamenti in più momenti successivi (per esempio: 500 euro al giorno per 3 giorni, anche non consecutivi) e la somma di questi sia riconducibile a un'unica operazione di acquisto, attuerebbe un trasferimento di denaro comunque sanzionabile in via amministrativa.

La legge antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) definisce frazionata l’operazione posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo di 7 giorni, fermo restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrono elementi per ritenerla tale.

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che le operazioni di prelevamento e di versamento di denaro contante, agli sportelli di banche o poste, superiori ai limiti imposti dalla normativa non concretizzano “automaticamente” una violazione. Costituisce elemento di sospetto, in generale, il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante e, in particolare, il prelevamento e il versamento di contanti di importo pari o superiore a € 15.000,00.

In ogni caso, gli intermediari finanziari devono valutare con attenzione la natura delle operazioni effettuate dai propri clienti prima di segnalare l’operazione, e raffrontarla con il profilo soggettivo del cliente o dell’effettivo beneficiario dell’operazione.

 

Addio alla lira

Sempre a decorrere dal 6.12.2011, le lire ancora in circolazione si sono prescritte. Banconote e monete del vecchio conio non hanno più valore, con vantaggio delle entrate del bilancio dello Stato, che hanno visto recuperare le risorse dalla prescrizione anticipata.

 

Pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione

È introdotta, a decorrere dal 6.12.2011, una ulteriore riduzione del limite all’uso del contante e dei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione. Il Decreto in esame prevede che per “favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento” la Pubblica Amministrazione deve “avviare il processo di superamento dei sistemi basati sull’uso di supporti cartacei”.

Inoltre, le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, nonché i loro enti, devono effettuare “in via ordinaria” i pagamenti:

• su un c/c bancario o postale del creditore;

ovvero

• con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dai beneficiari.

Lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dai predetti soggetti a prestatori d’opera in via continuativa e ogni altro emolumento destinato a chiunque, devono essere pagati con strumenti diversi dal denaro contante se di importo superiore a € 500,00. Tali pagamenti devono essere eseguiti con strumenti elettronici bancari o postali, tra cui sono ricomprese anche le carte di pagamento prepagate.

I versamenti delle somme a soggetti con trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali sono esenti dall’imposta di bollo ed inoltre, le banche / altri intermediari finanziari non potranno addebitare alcun costo.

 

Movimenti bancari tracciati dal Fisco

Con il pacchetto anti-evasione del decreto salva Italia, l’Amministrazione Finanziaria potrà fare una vera e propria radiografia a tutti i cittadini per poi sottoporre a controllo quelli con indici di rischio più elevato.
Oltre a conoscerne i "guadagni" con le dichiarazioni dei redditi e, tra non molto, le loro capacità di spesa con il nuovo accertamento sintetico/redditometro, dal prossimo 1° gennaio il Fisco avrà piena visione di tutte le movimentazioni che interessano i rapporti intrattenuti con gli intermediari finanziari.

A partire dal 1° gennaio prossimo, tutti gli operatori finanziari saranno obbligati a comunicare all’Anagrafe Tributaria periodicamente tutte le movimentazioni che hanno interessato i rapporti finanziari intrattenuti con i contribuenti e ogni altra informazione relativa a questi rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali.

Saranno oggetto di comunicazione le movimentazioni di ogni soggetto che intrattenga con l’intermediario finanziario, la banca o le Poste Spa, qualsiasi rapporto, o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria.

In questo modo, l’Agenzia delle Entrate potrà utilizzare i dati delle comunicazioni fornite per individuare i contribuenti a maggior rischio di evasione e per elaborare delle apposite “liste selettive” sulle quali operare le strategie anti-evasione.

Va detto che, ai fini degli accertamenti, la procedura di innesco per attivare l’indagine finanziaria - ed applicare al contribuente le presunzioni stabilite dalle specifiche norme di legge - non cambia. Sarà necessaria, infatti, l’apposita autorizzazione delle Direzioni Regionali o dei Comandi della Guardia di Finanza. Ma è altrettanto vero che d’ora in poi l’Amministrazione Finanziaria potrà conoscere nei dettagli lo stato della situazione finanziaria del contribuente e le sue specifiche movimentazioni, così da inserirlo tra i soggetti da andare a controllare.

Per conoscere i dettagli delle comunicazioni degli operatori finanziari si dovrà attendere un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 

Nuovi controlli sugli studi di settore

Nel decreto salva Italia c’è spazio anche per gli accertamenti da studi di settore e le indagini finanziarie "d'ufficio" nel regime di trasparenza per i soggetti non congrui agli studi di settore.

Il nuovo regime di "trasparenza", infatti, prevede che, per i soggetti che non risultano in linea con gli studi di settore, verranno effettuati degli specifici controlli, articolati su tutto il territorio e tenendo conto delle apposite informazioni presenti nella specifica sezione dell’Anagrafe Tributaria. Sempre nei confronti dei "non congrui", viene stabilito che se gli stessi risultano anche "non coerenti" rispetto ai risultati degli indicatori degli studi, i controlli verranno effettuati prioritariamente con l'utilizzo dei poteri istruttori propri delle indagini finanziarie.

I contribuenti in regola con gli studi di settore hanno diritto a più tutele rispetto all'accertamento sintetico. Il decreto legge varato domenica scorsa rivede le disposizioni sugli effetti dell'allineamento al programma Gerico.

Per chi applica gli studi di settore il decreto prevede un capitolo dedicato ad una sorta di “super-congruità”. Stabilisce che chi risulta allineato rispetto a Gerico può godere degli stessi vantaggi previsti per chi aderisce al regime premiale, ma non è soggetto agli studi. Esclusi, pertanto, gli accertamenti analitici-induttivi basati su presunzioni semplici. Per chi è congruo agli studi c’è poi un altro vantaggio: l’accertamento sintetico è possibile solo se il reddito accertabile si discosta di un terzo da quello dichiarato.

 

Sanzioni penali per chi mente al Fisco

Chiunque, a seguito delle richieste effettuate dal Fisco esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la sanzione penale prevista in materia di falsa autocertificazione (art. 76 del D.P.R. 445/2000).

Nel decreto salva Italia c’è anche questo: accessi, ispezioni, verifiche, questionari in qualsiasi forma, ovvero esibire o trasmettere atti o documenti falsi in tutto o in parte si rischia il carcere.

Manca, tuttavia, un contorno definito in merito. Così, le ricadute nell’illecito sono possibili nell’ambito dell'intera attività di controllo: dai questionari inviati al contribuente, alle richieste in sede di verifica.

 

 

09/12/2011

 

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