CONTRIBUTI I.N.P.S. SENZA AUMENTI PER IL 2009

 

 

 


L’appuntamento per artigiani e commercianti sarà il prossimo 18 maggio per il versamento della prima rata dei contributi previdenziali 2009. La buona notizia è che le aliquote sono rimaste ferme al 20% del reddito imponibile, in quanto nel 2008 si è concluso il percorso di graduale innalzamento del prelievo, previsto dalla Finanziaria 2007.

 

L’Inps, con la circolare n. 16/09, ha illustrato come ogni anno la misura delle aliquote contributive, nella fattispecie quelle in vigore per il 2009 per artigiani e commercianti iscritti alla gestione IVS.

 

Il contributo per la pensione si calcola applicando l’aliquota contributiva in vigore al totale dei redditi d’impresa da denunciare ai fini Irpef per l’anno in corso. I versamenti da effettuare alle varie scadenze sono quindi degli acconti basati sul reddito del 2008, ai quali seguirà un conguaglio nel giugno/luglio del 2010, quando si conoscerà il reddito effettivamente conseguito nel 2009.

 

Contributo minimo

A prescindere dal reddito imponibile, le categorie devono versare un contributo minimo il cui importo si ricava applicando le aliquote in vigore a un minimale di reddito fissato in 14.240,00 euro. Se il reddito imponibile non supera questa soglia gli artigiani devono versare all’Inps almeno 2.855,44 euro.

Il contributo minimo è ridotto rispettivamente a 2.428,24 e 2.441,06 euro per i collaboratori familiari fino a 21 anni, perché fino al mese del compimento dell’età beneficiano di una riduzione di tre punti dell’aliquota. Per i periodi di attività inferiori all’anno, i contributi sono rapportati a mese, per cui gli importi minimi sono rispettivamente di 237,95 e 202,35 € per gli artigiani e di 239,02 e 203,42 € per i commercianti.

 

Il doppio minimale

Nel 2009 sui redditi di impresa superiori al minimale il contributo è pari al:

·   il 20% per gli artigiani e il 20,09 % per i commercianti sulla fascia di reddito compresa tra 14.240,00 e 42.069,00 euro;

·   il 21% per gli artigiani e al 21,09% per i commercianti sulla fascia di reddito compresa tra 42.069,00 e 70.115,00 euro;

·   se il reddito è più elevato di € 70.115,00 euro non sono più dovuti i contributi.

 

Contributi e pensionati

I pensionati che al compimento del 65 anno di età continuano a lavorare, possono beneficare di uno sconto del 50% sui contributi da versare. La riduzione non è automatica in quanto viene applicata solo se l’interessato presenta all’Inps un’apposita richiesta.

 

I versamenti

Il contributo minimo, comprensivo della quota per la maternità, va pagato in quattro rate trimestrali, con le seguenti scadenze:

-         il 18 maggio 2009;

-         il 16 agosto 2009 (prorogato di norma di qualche giorno per via del ferragosto);

-         il 16 novembre 2009;

-         il 16 febbraio 2010.

I contributi dovuti sulla quota eccedente il minimale, relativi al saldo del 2008 e al primo e al secondo acconto del 2009, vanno versati entro i termini previsti per il pagamento dell’Irpef.

Tutti i pagamenti devono essere effettuati con il modello F24 a prescindere dal fatto che l’iscritto sia titolare o meno di partita Iva.

 

Tavole riassuntive

Nei prospetti che seguono, si riepilogano gli elementi utili alla gestione dell’adempimento.

 

ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Soggetti interessati

I soggetti iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti devono versare i contributi in base al reddito d’impresa, denunciato ai fini Irpef per l’anno al quale i contributi si riferiscono. I contributi sono dovuti entro limiti minimi e massimi di reddito.

Contributi fissi e a percentuale

II contributi dovuti dagli iscritti si dividono in:

-     contributi fissi che vanno versati sul reddito minimale in quattro rate trimestrali;

§    contributi a percentuale dovuti sul reddito eccedente il minimale da corrispondersi sul reddito effettivamente dichiarato e per i quali è dovuto anche il versamento in acconto per l’anno successivo. L’acconto deve essere determinato sulla base dei redditi d’impresa dichiarati nell’anno precedente.

Minimale

Ai fini contributivi il limite minimo di reddito per il 2009 è pari a € 14.240,00.

Versamenti

I versamenti devono essere effettuati:

-     per i contributi fissi il 16 maggio, il 16 agosto, il 16 novembre 2009 e il 16 febbraio 2010;

-     per i contributi a percentuale il saldo deve essere corrisposto entro il termine per il versamento delle imposte (16 giugno/16 luglio) a saldo. L’acconto va versato in due rate uguali di cui la prima da effettuarsi con il saldo e la seconda entro il 30 novembre.

Contributi a percentuale ARTIGIANI

Per gli artigiani che si siano iscritti nella gestione dopo l'anno 1995, che siano privi di precedente anzianità contributiva o che abbiano optato per il sistema contributivo, è previsto un limite massimo di reddito più alto, anch'esso variabile, che per l'anno 2009 è fissato in € 91.507,00

 

Reddito di impresa

Percentuale per titolari e familiari con età pari o superiore a 21 anni

Percentuale per familiari di età inferiore a 21 anni

da €14.240,01
fino a €42.069,00

20,00%

17,00%

oltre €42.069,01

fino a €70.115,00*

21,00%

18,00%

* Il massimale contributivo annuo diventa di €91.507,00 per gli artigiani privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e per coloro che abbiano optato per il sistema di calcolo contributivo della pensione.

Contributi a percentuale COMMERCIANTI

Per i commercianti che si siano iscritti nella gestione dopo l'anno 1995, che siano privi di precedente anzianità contributiva o che abbiano optato per il sistema contributivo, è previsto un limite massimo di reddito più alto, anch'esso variabile, che per l'anno 2009 è fissato in € 91.507,00.

 

Reddito di impresa

Percentuale per titolari e familiari con età pari
o superiore a 21 anni

Percentuale per familiari di età inferiore a 21 anni

da €14.240,01
fino a €42.069,00

20,09%

17,09%

oltre €42.069,01

fino a €70.115,00*

21,09%

18,09%

* Il massimale contributivo annuo diventa di €91.507,00 per i commercianti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e per coloro che abbiano optato per il sistema di calcolo contributivo della pensione.

Impresa familiare

Nell’ipotesi in cui il titolare dell’impresa eserciti la stessa nella forma di impresa familiare, i contributi fissi sono versati dal titolare anche per conto dei collaboratori. Gli eventuali contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale vanno calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali.

Attività di affittacamere

Coloro che esercitano l’attività di affittacamere (nonché i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo; cfr. circolare Inps n.12/04) non sono soggetti all’osservanza del minimale annuo di reddito. I soggetti in questione quindi sono tenuti al versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull’effettivo reddito maggiorati dell’importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a €0,62 mensili.

 

 

GESTIONE SEPARATA

Soggetti interessati

I soggetti iscritti alla Gestione separata che hanno redditi derivanti da:

·     collaborazione coordinata e continuativa o a contratto a progetto;

·     i liberi professionisti, privi di cassa previdenziale di categoria;

·     lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è superiore a 5.000,00 euro);

·     gli incaricati delle vendite a domicilio;

·     associati in partecipazione che apportano solo lavoro.

Aliquote contributive

Le aliquote stabilite per il 2009 per gli iscritti alla gestione separata sono:

Ü  25,72% per i non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria oltre alla gestione separata. Il contributo è comprensivo dell'aliquota dello 0,72% per finanziare l'indennità di maternità, l'assegno per il nucleo familiare e l’indennità di malattia;

Ü  17% per:

·     i collaboratori e i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;

·     i titolari di pensione diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro;

·     i titolari di pensione di reversibilità.

Minimale

Il contributo è dovuto entro un massimale di reddito che per il 2009 è stato fissato in euro 91.507,00 (circolare Inps n.13 del 28 gennaio 2009).

Come e quando si paga

Il contributo alla Gestione separata va versato all'Inps con il modello F24. Ma le metodologie di versamento variano a seconda che il versamento riguardi i professionisti o i collaboratori.

·     Professionisti: il contributo viene pagato con il meccanismo degli acconti e saldi, negli stessi termini previsti per i versamenti Irpef, ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4%);

·   Collaboratori: il versamento è effettuato dal committente entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico dell'azienda committente e per 1/3 a carico del lavoratore. I committenti hanno l’obbligo di inviare il modulo telematico EMens, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.

·   Associati: il versamento è effettuato dall’associante entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell'associante e per il restante 45% a carico dell’associato.

 

 

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

Soggetti interessati

Il pagamento della contribuzione volontaria può applicarsi:

·     agli Artigiani;

·     ai Commercianti;

·     agli iscritti alla Gestione Separata.

Aliquote contributive

La contribuzione deve essere calcolata in base alle seguenti aliquote:

Ü  20,00% per gli Artigiani titolari di qualsiasi età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni (17,00% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni);

Ü  20,09% per i Commercianti titolari di qualsiasi età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni (17,09% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni);

Ü  25,00% per i Parasubordinati non assicurati e non titolari di pensione.

Minimale

Il reddito minimale da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo volontario è di euro 14.240,00 per artigiani e commercianti, mentre per i lavoratori subordinati, l’importo minimo dovuto non potrà essere inferiore a euro 3.560,00 su base annua e a euro 296,66 su base mensile.

Scadenze

·   30 giugno 2009 per il 1° trimestre (gennaio-marzo);

·   30 settembre 2009 per il 2° trimestre (aprile-giugno);

·   31 dicembre 2009 per il 3° trimestre (luglio-settembre);

·   31 marzo 2010 per il 4° trimestre (ottobre-dicembre).

 

 

07/05/2009

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

La riproduzione con qualsiasi mezzo è vietata. Tutti i diritti sono riservati.