CONTRIBUTI INPS PER IL 2011
Aliquote contributive INPS per le diverse gestioni previdenziali
L’INPS, con numerose circolari tra la fine del 2010 e l’inizio del 2011, fa il punto sulle disposizioni che hanno un impatto significativo sui temi delle tutele assicurative e delle misure contributive. Il riferimento è soprattutto al Collegato Lavoro e alla Legge di Stabilità, norme che hanno inciso particolarmente in ambito contributivo e di sostegno all’occupazione, e le cui disposizioni sono destinate a produrre effetti soprattutto nel corso del 2011.
Il compito di ricevere i contributi previdenziali e dunque di pagare le pensioni è affidato principalmente all’INPS e all’INPDAP. La pensione obbligatoria risulta dunque uno dei pilastri del sistema previdenziale italiano. La “previdenza sociale” costituisce uno dei principali obiettivi degli Stati moderni. Si tratta di una forma di tutela dei lavoratori che hanno smesso di lavorare per motivi di età o sono temporaneamente o permanentemente incapaci di farlo (per malattie, infortuni, maternità).
Lavoratori domestici
L’INPS con circolare n. 23 del 1° febbraio 2011 ha comunicato i nuovi importi dei contributi 2011 di colf, badanti e per il lavoro domestico, e che dal 1° gennaio 2011 l’aliquota contributiva è aumentata dello 0,22%.
Per tutti i lavoratori che hanno il contratto colf e badanti o per il contratto lavoratori domestici, gli importi dei contributi INPS dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011 sono quindi variati, come anche gli importi retributivi minimi.
Lavoratori domestici con orario fino a 24 ore settimanali:
Æ per retribuzioni orarie fino a 7,34 €: 1,36 € (1,37 € senza quota CUAF) - di cui 0,33 € a carico del lavoratore;
Æ per retribuzioni orarie oltre 7,34 € e fino a 8,95 €: 1,54 € (1,55 € senza quota CUAF) - di cui 0,37 € a carico del lavoratore;
Æ per retribuzioni orarie oltre 8,95 €: 1,88 € (1,89 € senza quota CUAF) - di cui 0,45 € a carico del lavoratore
Lavoratori domestici con orario superiore a 24 ore settimanali:
Æ 0,99 € (1,00 € senza quota CUAF) - di cui 0,24 € a carico del lavoratore.
MINIMI RETRIBUTIVI |
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RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO |
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Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF (1) |
fino a € 7,34 |
€ 6,50 |
€ 1,36 (0,33) (2) |
€ 1,37 (0,33) (2) |
oltre € 7,34 fino a € 8,95 |
€ 7,34 |
€ 1,54 (0,37) (2) |
€ 1,55 (0,37) (2) |
oltre € 8,95 |
€ 8,95 |
€ 1,88 (0,45) (2) |
€ 1,89 (0,45) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 4,72 |
€ 0,99 (0,24) (2) |
€ 1,00 (0,24) |
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403). (2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore. |
COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE |
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GESTIONE |
LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF |
LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF |
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ALIQUOTE |
COEFFICIENTI |
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI |
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F.P.L.D. |
17,4275% |
0,831068 |
17,4275% |
0,826339 |
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D.S. |
2,0325% |
0,096924 |
2,1525% |
0,102063 |
|
CUAF |
0,0000% |
0,000000 |
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MATERNITA’ |
0,0000% |
0,000000 |
0,0000% |
0,000000 |
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INAIL |
1,31% |
0,062470 |
1,31% |
0,062115 |
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Fondo garanzia tratt. fine rapporto |
0,20% |
0,009538 |
0,20% |
0,009483 |
|
TOTALE |
20,97% |
1,000000 |
21,09% |
1,000000 |
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Gestione separata
Nel 2011 non si applicano ulteriori incrementi dell’aliquota contributiva dovuta per gli iscritti alla Gestione Separata INPS ex L. 8.8.95 n. 335.
La Legge 13.12.2010 n. 220 (legge di stabilità 2011, ex legge finanziaria), ha infatti abrogato la disposizione della L. 24.12.2007 n. 247 che prevedeva, a decorrere dall’1.1.2011, l’aumento dello 0,09% delle aliquote contributive riguardanti, tra gli altri, i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95.
Si ricorda che sono tenute all’iscrizione alla Gestione Separata INPS ex L. 335/95, in particolare, le seguenti tipologie di lavoratori:
- collaboratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi;
- professionisti senza Cassa di previdenza di categoria;
- associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
- venditori a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (ferma la franchigia di 5.000,00 euro di reddito annui non assoggettabili a contribuzione).
Ai fini della contribuzione dovuta, i suddetti soggetti vengono distinti tra:
soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati;
soggetti iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati (diretti, indiretti o di reversibilità).
CONTRIBUZIONE |
NON ISCRITTI AD UN’ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA NÈ PENSIONATI |
ISCRITTI AD UN’ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA |
26% fino al massimale della base imponibile pari a 93.622,00 euro |
17% fino al massimale della base imponibile pari a 93.622,00 euro |
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Contributo assistenziale |
0,72% |
NO |
Contribuzione totale |
26,72% fino al massimale della base imponibile pari a 93.622,00 euro |
17% fino al massimale della base imponibile pari a 93.622,00 euro |
Il contributo alla Gestione separata va versato all'Inps con il modello F24. Le metodologie di versamento variano a seconda che il versamento riguardi i professionisti o i collaboratori.
Professionisti Ø il contributo viene pagato con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell’anno precedente) e saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti Irpef (16 giugno, 30 novembre e 16 giugno 2012 per il saldo), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei clienti).
Collaboratori Ø il versamento è effettuato dal committente entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico dell'azienda committente e per 1/3 a carico del lavoratore.
Associati Ø il versamento è effettuato dall’associante entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell'associante e per il restante 45% a carico dell’associato.
Artigiani e Commercianti
Gli artigiani e i commercianti
sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali di invalidità, vecchiaia
e superstiti (Ivs). L’ammontare del contributo annuo è rapportato alla totalità
dei redditi d’impresa dichiarati, ai fini Irpef, per l’anno al quale i
contributi stessi si riferiscono e non soltanto sul reddito dell’attività che
determina l’iscrizione alla gestione di appartenenza. Nell’ipotesi in cui gli
interessati siano percettori di redditi di segno opposto, i contributi a
conguaglio e quelli a saldo devono essere calcolati sull'importo risultante
dalla sottrazione del reddito negativo da quello di segno positivo.
L’art. 1, c. 768 della L. 296/2006 ha disposto che, con effetto dal 1.01.2008,
le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei
lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono
stabilite nella misura pari al 20,00%. Tali aliquote sono confermate, nella
stessa misura, per l’anno 2011.
Continuano ad applicarsi, inoltre, le agevolazioni stabilite dall’art. 1, c. 2 della L. 233/1990 per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a 21 anni e la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del D. Lgs. 207/1996, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, fino al 31.12.2013.
ARTIGIANI |
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Reddito di impresa |
Percentuale per titolari e familiari con età pari o superiore a 21 anni |
Percentuale per familiari di età inferiore a 21 anni |
Fino a € 14.552,00 (1) |
20,00% |
17,00% |
da € 14.552,01 |
20,00% |
17,00% |
oltre € 43.042,01 fino a € 71.737,00 (2) |
21,00% |
18,00% |
Contributo minimi annuo |
€ 2.917,84 |
€ 2.481,28 |
Contributo massimo annuo |
€ 14.634,35 |
€ 12.482,24 |
• I redditi ed i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e per i periodi inferiori all’anno solare sono rapportati a mese. • Il contributo minimo, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui. (1) Reddito minimo su cui è calcolato il contributo per il 2011. (2) Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo per il 2011 è pari a € 93.622,00, non frazionabile in ragione mensile. |
COMMERCIANTI |
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Reddito di impresa |
Percentuale per titolari e familiari con età pari o superiore a 21 anni |
Percentuale per familiari di età inferiore a 21 anni |
Fino a € 14.552,00 (1) |
20,09% |
17,09% |
da € 14.552,01 |
20,09% |
17,09% |
oltre € 43.042,01 fino a € 71.737,00 (2) |
21,09% |
18,09% |
Contributo minimi annuo |
€ 2.930,94 |
€ 2.494,38 |
Contributo massimo annuo |
€ 14.698,91 |
€ 12.546,80 |
• I redditi ed i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e per i periodi inferiori all’anno solare sono rapportati a mese. • Il contributo minimo, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui. (1) Reddito minimo su cui è calcolato il contributo per il 2011. (2) Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo per il 2011 è pari a € 93.622,00, non frazionabile in ragione mensile. |
Contribuzione volontaria
I lavoratori autonomi o dipendenti che interrompono l’attività lavorativa ma che vogliono continuare a versare i contributi volontari, al fine di riuscire a raggiungere i requisiti per vedersi riconosciuto il diritto alla pensione o per incrementarne l’importo, possono richiedere all’INPS l’autorizzazione a continuare a versare i contributi.
A tal fine, tuttavia, è necessario che il lavoratore abbia maturato i requisiti richiesti, ovvero:
- abbia già versato almeno cinque anni di contributi, ossia 260 contributi settimanali oppure 60 contributi mensili;
- abbia maturato almeno tre anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la richiesta.
L’INPS, con circolare n. 52 del 16 marzo 2011, ha reso note le nuove aliquote da applicare ai lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati alla prosecuzione volontaria dei versamenti per l’anno 2011, ora pari a:
· 27,87% per i soggetti autorizzati entro il 31 dicembre 1995;
· 31,87% per i soggetti autorizzati dopo il 31 dicembre 1995.
Inoltre, viene ricordato che, in base alle variazioni dell’indice Istat, per il 2011:
- la retribuzione minima settimanale è pari a € 187,34;
- la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva del 1% è di € 43.042,00;
- il massimale da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che esercitino l’opzione per il sistema contributivo è di € 93.622,00.
05/03/2011