I CONTROLLI DEL FISCO 2012

 

 

I radar del fisco ricostruiranno i redditi effettivi

 

L’azione antievasione 2012 sarà supportata da un complesso arsenale di strumenti di controllo e di accertamento che consentiranno una più puntuale conoscenza della platea dei contribuenti. Le quattro manovre che hanno caratterizzato la seconda metà del 2011 hanno puntato a fornire all’Amministrazione Finanziaria informazioni dettagliate sulle spese dei singoli contribuenti o sulle loro ricchezze finanziarie e patrimoniali.

 

Sono almeno 7 le armi nuove o potenziate su cui potrà contare la lotta all’evasione fiscale a partire dal 2012. Tutto questo rivoluzionerà in breve tempo i rapporti tra fisco e contribuenti fornendo al primo una posizione di supremazia informativa, che però dovrà essere caratterizzata da un corretto utilizzo dei dati e dal rispetto dei principi costituzionalmente garantiti.

 

Novità

La principale differenza rispetto al passato potrà essere la capacità di andare a colpo più sicuro sui soggetti ad alto rischio: l’obbligo di comunicazione periodica dei movimenti sui conti correnti imposto a banche e altri operatori finanziari mette a disposizione dell’Agenzia delle Entrate una riserva di informazioni a cui attingere per supportare l’attività di controllo e accertamento. La limitazione all’uso del contante a partire da mille euro serve a monitorare la tracciabilità dei flussi di entrata e di uscita.

Senza dimenticare poi che c'è sempre lo spesometro sulle tracce dello shopping, mentre ad aprile il database dell’Anagrafe Tributaria conoscerà i beni intestati a società, ma concessi in uso a soci o familiari; un meccanismo studiato per "svelare" le intestazioni fasulle di beni e portare alla luce chi utilizza gli schermi societari per nascondere il proprio reale tenore di vita.

In questa direzione, la grande svolta – già ampiamente annunciata – è in arrivo con il nuovo redditometro, che dovrà consentire di stimare il reddito atteso dal fisco: si baserà su indici di capacità contributiva (spese) e su coefficienti che convertono le spese in redditi. Dopo la fase di test, a cui stanno partecipando associazioni di categoria e ordini professionali, il programma dovrebbe essere rilasciato per la compilazione di Unico 2012.

 

Conti correnti

Il decreto salva-Italia ha previsto che dal 2012 le banche e gli operatori finanziari comunichino periodicamente all’anagrafe Tributaria i movimenti dei conti correnti dei contribuenti. E’ la vera arma in più alla lotta all’evasione, che servirà a monitorare i soggetti più a rischio per poi procedere all’accertamento.

La norma, in particolare, prevede che dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari so­no obbligati a comunicare periodicamen­te all’Anagrafe Tributaria le movimentazio­ni che hanno interessato qualsiasi rappor­to finanziario intrattenuto con ciascun cliente, per conto proprio ovvero per con­to o a nome di terzi, a esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto cor­rente postale per un importo unitario inferiore ai 500 euro. Nel novero rientrano an­che le operazioni cosiddette “extra-con­to”. La comunicazione, inoltre, riguarderà “ogni informazione” relativa a tali rappor­ti strettamente necessaria ai fini dei con­trolli fiscali, nonché i relativi importi.

I dati dei movimenti bancari non possono però essere utilizzati in modo “automatico” dall’Amministrazione Finanziaria per motivare eventuali accertamenti fiscali. L’Agenzia delle Entrate può invece utilizzare le informazioni delle indagini finanziarie solo dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni.

Un aspetto molto rilevante da chiarire è quello temporale. Si tratta cioè di capire a quali anni si riferiranno i dati che dovran­no essere comunicati dagli intermediari. I provvedimen­ti attuativi, in sostanza, potrebbero preve­dere che le comunicazioni riguardino re­troattivamente anche i dati di operazioni poste in essere negli anni passati, ancora oggetto di accertamento, considerando in sostanza la norma come “procedurale” ed in quanto tale applicabile anche per il passato.

 

Infrazioni e limiti al contante

La nuova limitazione all’uso del contante è scattata lo scorso 6 dicembre, ma per le transazioni di contanti, per l’emissione di assegni senza la clausola di non trasferibilità e beneficiario, non saranno applicate sanzioni fino al 31 gennaio scorso, se i rispettivi importi saranno ricompresi tra i 1.000 e 2.499,00 euro.

Per garantire maggior tracciabilità ai mezzi di pagamento e contrastare con più efficacia l’evasione nelle operazioni tra privati e imprese, non può essere utilizzato denaro contante se i pagamenti sono di importo pari o superiore a mille euro. Le transazioni in contanti non potranno superare i 999,99 euro anziché i 2.499,99 euro.

Le stesse limitazioni si applicano agli assegni privi della clausola di non trasferibilità e senza indicazione del beneficiario.

Va ribadito che dalla normati­va antiriciclaggio, quantomeno nella sua parte dedicata al limite al contante, sono da sempre esenti i prelevamenti e versamenti presso gli sportelli bancari e postali. Il limite dei prelevamenti sarà solo e sem­plicemente la disponibilità delle somme sul conto, mentre nessuna barriera ai versamenti.

Entro il prossimo 31 marzo i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a mille euro dovranno essere estinti o il saldo dovrà essere ridotto al di sotto della soglia minima.

Altra novità sta nell’impedimento agli enti pubblici di pagare compensi, emolu­menti vari, pensioni in contanti da mille eu­ro in su. Ma l’utilizzo della moneta diventa residuale, nel senso che si farà ricorso a quest’ultima solo se il cittadino beneficia­rio delle prestazioni non avrà un conto cor­rente o una carta di credito.

 

Spesometro

La prima comunicazione è stata inoltrata all’Agenzia delle Entrate lo scorso 31 gennaio ed era riferita al 2010. Poi entro il 30 aprile prossimo la comunicazione entra a regime, con commercianti ed esercenti che comunicheranno le cessioni effettuate nel 2011 (rese e ricevute) rilevanti ai fini dell’Iva di importo non inferiore:

}    ad € 3.000,00 (al netto dell’Iva) per le operazioni per le quali vi è l’obbligo di fatturazione;

}    limite che sale a € 3.600,00 (al lordo dell’Iva) nel caso di operazioni invece non soggette all’obbligo di fatturazione (le operazioni cioè per le quali viene emesso scontrino o ricevuta fiscale).

Il commerciante, trovandosi di fronte ad una operazione rilevante nei confronti di un consumatore finale dovrà acquisire il codice fiscale, a meno che non si tratti di un non residente privo di tale identificativo. In questo caso la mancanza del dato richiesto impone una “schedatura” completa del cliente, del quale devono essere acquisiti nome, cognome, data di nascita, comune o stato estero di nascita, provincia di nascita e stato estero del domicilio fiscale, tutti elementi obbligatori ai fini della compilazione dell’elenco. L’indicazione del corrispettivo dovrà essere comprensivo dell’Iva.

 

Studi di settore

Il decreto salva-Italia ha rilanciato l’utilizzo dello strumento degli studi di settore nella previsione del contrasto all’evasione.

La nuova strategia si muoverà su un doppio livello:

1)      maggiori benefici ad imprese e professionisti che si adegueranno al risultato dello studio, o che compileranno correttamente il modello contenente i dati contabili ed extracontabili;

2)      mano pensante invece per chi non lo farà, attraverso una serie di verifiche mirate.

I contribuenti in linea o adeguati allo studio di settore potranno contare sulla riduzione di un anno del tempo a disposizione del fisco per effettuare accertamenti e sull’impossibilità di procedere con il metodo induttivo e su una soglia più alta per la determinazione sintetica del reddito, che passa al 33% anziché al 20%.

Invece, ai contribuenti non in linea sono previsti piani di verifiche articolati su tutto il territorio, con l’ausilio delle informazioni sui conti correnti bancari.

Non va dimenticato che la manovra della scorsa estate aveva previsto che in caso di omessa o infedele segnalazione di dati, il Fisco potrà procedere all’accertamento induttivo se la posizione dichiarata si discosta di oltre il 10% di quella ricostruita con i dati esatti.

 

Beni ai soci

La conversione della manovra di ferragosto ha previsto una stretta sull’intestazione fittizia dei beni alle società, per contrastare le concessioni a soci o familiari dell’impresa o dell’imprenditore a condizioni più favorevoli di quelle  presenti sul mercato. E’ il caso di auto, immobili e altri beni patrimoniali.

In presenza di canoni più bassi scatterà la presunzione di tassazione a carico del socio o familiare della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo pattuito e l’indeducibilità dei costi per l’impresa.

Saranno interessate tutte le imprese, ad esclusione delle società semplici.

Entro il prossimo 2 aprile dovranno essere comunicati all’Agenzia delle Entrate i beni concessi in godimento ed i valori, al fine di creare una situazione “iniziale” per il 2011 e per gli anni precedenti.

Gli Uffici potranno anche controllare le posizioni delle persone fisiche che utilizzano i singoli beni, e procedere all’accertamento sintetico (redditometro).  

 

Sanzioni penali per chi mente al fisco

Sanzione penale per chi esibisce o trasmette all’Amministrazione Finanziaria atti o documenti falsi, mentre se si comunicano notizie non rispondenti al vero il reato scatta soltanto se, successivamente alle richieste del Fisco, sia configurabile un delitto tributario.

È quanto emerge dalla nuova versione dell’art. 11 del D.L. 201/2011, che, in buona sostanza assimila la produzione di documenti falsi ovvero le risposte non veritiere ai casi di falsità nelle autocertificazioni.

Le richieste che fanno scattare la nuova sanzione penale sono quelle dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza eseguite nell’esercizio dei poteri ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi e dell’Iva.

Le condotte penalmente perseguite sono, in buona sostanza, due: l’esibizione o la trasmissione di atti o documenti falsi; la comunicazione di dati e notizie non rispondenti al vero. Ora, mentre nella prima ipotesi (casi di falsità), il reato si configura a prescindere dalle conseguenze della condotta del contribuente che ha trasmesso o esibito tali atti o documenti falsi, nella seconda, la sanzione penale trova applicazione soltanto se, a seguito delle citate richieste, si configurano le fattispecie penali previste dal D.Lgs. 74/2000, relativo ai delitti in materia di imposte sui redditi e Iva.

 

Nuovo redditometro

Entro giugno scatta il nuovo redditometro, ovvero il meccanismo messo a punto dall’Agenzia delle Entrate per confrontare i redditi dichiarati dai contribuenti con l’effettivo tenore di vita misurato attraverso le spese sostenute. Dopo un’analisi, che ha raggiunto 22 milioni di famiglie e 50 milioni di soggetti, divisi in undici tipologie, è stato messo a punto un meccanismo che si impernia su 100 voci di spesa. Le voci sono state suddivise in 7 macrocategorie: casa, mezzi di trasporto, assicurazioni, istruzione, attività ricreative, investimenti ed altre spese. In pratica tra le operazioni sotto controllo vengono inserite il possesso di barche, auto di grossa cilindrata, cavalli da corsa, ma anche viaggi di un certo livello e visite ai centri spa; segnalazioni anche per chi manda i figli alla scuola privata o fa una assicurazione sulla vita. Ogni consumo ha un peso ponderato statisticamente che, attraverso un algoritmo, si trasforma in reddito presunto.

Il nuovo redditometro ha lo scopo di colpire in modo mirato tutti i contribuenti che dichiarano molto meno della ricchezza prodotta. In pratica se il reddito dichiarato supera il 20% di quello predeterminato dal Fisco, si procederà con l’accertamento fiscale.

 

L’occhio del Fisco dall’alba al tramonto

Il Fisco sarà in grado di ricostruire i comportamenti di spesa di tutti i contribuenti; dalla mattina alla sera noi italiani, volenti o dolenti, trasmetteremo informazioni all’Anagrafe Tributaria, che alimenteranno, in modi e attraverso canali diversi, i database a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria per dare la caccia a chi non paga le tasse.

Consideriamo una giornata tipo con sveglia alle sette. Il primo gesto di accendere la luce per farsi largo nel buio della camera è un’informazione di cui il Fisco è già a conoscenza, in quanto l’utenza energetica è già comunicata, quindi il Fisco sa chi ha stipulato un contratto per la fornitura di energia elettrica. Addirittura risalendo ancora più a monte il fatto stesso che si trovi in quella casa è un dato conosciuto: se è inquilino, il contratto è stato registrato all’Agenzia delle Entrate; se è proprietario, l’acquisto è stato segnalato all’Anagrafe Tributaria.

Dopo essersi alzato, la colazione al bar con cappuccino e cornetto e, poiché è sprovvisto di contanti si paga col bancomat. Quest’acquisto diventa tracciato e rappresenta un movimento (seppur minimo) sul suo conto corrente che entra a far parte del pacchetto dei dati da comunicare dal 1° gennaio. La stessa considerazione va fatta quando gli acquisti risultano rilevanti o se decide di effettuare una spesa straordinaria, come ad esempio cambiare la cucina di casa. Un acquisto, ammettiamo, oltre la soglia di 3.600 euro. Se pagasse in contanti? Violerebbe la soglia di utilizzo del contante, visto che l’allarme rosso scatta già da mille euro. Se il contribuente staccasse un assegno, il grande occhio tributario ne verrebbe a conoscenza. Anzi il rivenditore dovrà chiedere pure il codice fiscale all’acquirente perché quell’operazione andrà segnalata per lo spesometro.

Se il pomeriggio o la serata è trascorsa nel centro benessere o nel circolo sportivo potrebbero essere conosciute dal Fisco grazie ai questionari inviati a queste strutture. Così come tutto quello che passerà in entrata e in uscita da un conto corrente.

Alla sera poi, davanti alla televisione, la serata si chiude con la consapevolezza che anche gli abbonamenti alla tv satellitare e la pay per view entrano anch’essi nel nuovo redditometro. Buona notte..!

 

 

30/01/2012

 

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