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LA DENUNCIA INFORTUNI DOPO IL CORRETTIVO SICUREZZA

 

A seguito delle recenti modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 al Testo Unico sicurezza, si riepilogano gli adempimenti connessi al verificarsi di un infortunio sul lavoro.

I datori di lavoro sono obbligati a comunicare, in via esclusivamente telematica, all’Inail o all’Ipsema, se datori di lavoro marittimi, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico:

1)  le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento: tale comunicazione, non ancora operativa, ha finalità esclusivamente statistiche e informative, in quanto gli infortuni fino a 3 giorni non sono coperti dall'assicurazione Inail;

2)  le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza superiore a 3 giorni: in questo caso la comunicazione ha finalità assicurative, in quanto l'evento in questione è coperto dall’assicurazione Inail.

L’obbligo di comunicare gli infortuni superiori a 3 giorni si considera comunque assolto se il datore di lavoro effettua la denuncia di infortunio all’Inail nelle modalità previste dall’art. 53 del D.P.R. n. 1124/65, anche se tale denuncia prevede tempistiche diverse, in quanto deve essere effettuata entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia, e la possibilità di essere inoltrata in forma cartacea e non telematicamente.

Inoltre, rimane comunque in vigore l’obbligo di comunicare all’autorità di Pubblica Sicurezza gli infortuni che comportano un’assenza superiore a tre giorni, sempre entro 2 giorni dalla notizia dell’evento.

Viceversa, l’obbligo di effettuare la denuncia ai fini statistici degli infortuni di almeno un giorno non è ancora operativa: essa entrerà in vigore decorsi sei mesi dall’emanazione del Decreto Interministeriale che definirà le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP. Una volta entrati in vigore il SINP e la comunicazione ai fini statistici, non dovrà più essere aggiornato o istituito il Registro Infortuni; il Registro in essere, comunque, dovrà essere conservato per 4 anni decorrenti dall'ultima registrazione.

 

 

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30/10/2009