DETASSAZIONE DEGLI STRAORDINARI E INCENTIVI ALLA PRODUTTIVITA’

 

Ultimi chiarimenti sulla tassazione

 

Con le circolari n. 47 e n. 48 del 27 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni in merito all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sui compensi erogati a fronte di incrementi di produttività, già oggetto della risoluzione n. 83/10.

 

Con l’obbiettivo di incrementare la produttività del lavoro, il vantaggio per il lavoratore è dato dal risparmio dell’Irpef sui compensi “variabili” previsti dal decreto che, se tassati con l’imposta sostitutiva, comporteranno un minor prelievo fiscale dato dalla differenza fra l’attuale aliquota progressiva a scaglioni (23%, 27%, 38%) e quella del 10%; il nostro sistema di tassazione prevede infatti l’aumento progressivo dell’aliquota fiscale all’aumento del reddito.

Con la detassazione invece, si sottraggono a questo aumento compensi “variabili”, che non subiranno più il prelievo fiscale maggiore dell’aumento del reddito, ma solo il prelievo di una imposta “secca” del 10 per cento.

 

Agevolazione per il lavoro straordinario

È agevolabile il lavoro straordinario solo se correlato a parametri di produttività: le prestazioni lavorative rese oltre l’ordinario orario di lavoro sono state agevolabili senza ulteriori condizioni soltanto per l’anno 2008, mentre per gli anni 2009 e 2010 l’imposta sostitutiva non può applicarsi alle ipotesi di straordinario che non sia possibile ricondurre tra i premi di produttività e, quindi, solo quello per il quale sussista un vincolo di correlazione con i parametri di produttività. Tale vincolo può sussistere sia nell’ipotesi di straordinario c.d. “forfetizzato”, reso dai dipendenti che non sono vincolati dall’orario di lavoro, sia per le altre tipologie di prestazione straordinaria di lavoro, nonché per le prestazioni di lavoro supplementare o reso sulla base di clausole elastiche.

In merito alla “prova” del vincolo tra straordinario e parametri di produttività, è necessario il riscontro in una documentazione proveniente dall’impresa, che può consistere in una dichiarazione con la quale l’impresa stessa attesti che la prestazione lavorativa abbia determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.

 

Misura delle detassazione

Il regime agevolato è applicabile per un importo massimo di € 6.000,00 per il 2010 in favore di titolari di un reddito di lavoro dipendente che non abbia superato, nell’anno precedente (2009), l’importo di € 35.000,00.

Per il 2011, la detassazione è stata prorogata dalla Manovra Correttiva (D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122), entro il limite complessivo di 6.000,00 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a € 40.000,00.

 

Agevolazione per il lavoro notturno e su turni

Anche l’agevolazione delle retribuzioni relative alle prestazioni di lavoro notturno e di lavoro organizzato su turni, così come illustrato dalla risoluzione n. 83/10, è subordinata al perseguimento di un incremento di produttività che trovi riscontro in una dichiarazione dell’impresa.

Pertanto, è opportuno precisare che in caso di attività imprenditoriale che, per la sua stessa natura, venga svolta in orario notturno (es. panificazione, locali notturni etc), le somme relative al lavoro notturno non possono essere detassate in quanto non danno vita ad alcun incremento di produttività.

A seguito della risoluzione n. 83/E del 17 agosto 2010, il regime di detassazione si rivolge non soltanto alle indennità o alle maggiorazioni erogate per lavoro notturno, ma anche al compenso ordinario corrisposto per la prestazione lavorativa svolta, a prescindere che il lavoro notturno sia svolto a turni, come orario normale di lavoro ovvero come prestazioni occasionali di lavoro notturno.

Ne consegue che il lavoratore turnista in periodo notturno potrà usufruire dello speciale regime di detassazione in relazione all’intero compenso percepito. Il lavoratore turnista diurno, viceversa, vedrà detassate esclusivamente le sole indennità o maggiorazioni di turno, così come aveva chiarito la circolare n. 59/E/08.

 

Detassazione e benefici

La risoluzione n. 83/10 ha precisato che, per gli anni 2008 e 2009, i lavoratori possono applicare la tassazione più favorevole presentando una dichiarazione dei redditi integrativa o avvalendosi dell’istanza di rimborso e che, a tale scopo, il datore di lavoro deve certificare l’importo delle somme erogate sulle quali non abbia applicato la tassazione sostitutiva per i periodi d’imposta 2008 e 2009.

In considerazione delle difficoltà applicative riscontrate nel dar corso ai suddetti adempimenti, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di consentire di richiedere, unitariamente per 2008 e 2009, il rimborso delle maggiori imposte pagate mediante i modelli di dichiarazione e di certificazione del 2011 che saranno appositamente integrati.

In particolare, il datore di lavoro dovrà indicare nel CUD/2011 le somme erogate negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario assoggettabili ad imposta sostitutiva in tali anni, nonché riportare gli importi che eventualmente abbia già certificato al dipendente a seguito della richiamata R.M. n. 83/10.

 

Detassazione sulle retribuzioni variabili

Le aziende che hanno ricevuto dall’Inps la comunicazione dell’ammissione al beneficio dello sgravio contributivo sulle retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva di secondo livello, devono restituire ai dipendenti interessati un importo pari ai contributi in precedenza trattenuti. Tali somme, in quanto quota di contribuzione di competenza del dipendente non inserita nell’imponibile fiscale nel momento in cui il premio è stato erogato, devono considerarsi reddito di lavoro dipendente, rientrante tra gli emolumenti arretrati riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.

Tuttavia, qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% prevista per i premi di produttività e di risultato, le somme in questione possono essere assoggettate a tale più favorevole regime fiscale, anche se le stesse si riferiscono a premi erogati in periodi di imposta precedenti.

 

Recupero della detassazione

Con risoluzione n. 83/E del 17 agosto 2010, l’Agenzia delle Entrate ha previsto, per i lavoratori dipendenti, la possibilità di recuperare l’agevolazione fiscale della detassazione per le somme che dal 1° luglio 2008 in poi, pur avendo i requisiti per essere tassate con imposta sostitutiva del 10%, sono state assoggettate a tassazione ordinaria.

 

Fac simile

dichiarazione dell’incidenza delle prestazioni di lavoro straordinario sulla produttività dell’azienda

 

La società/La ditta _________________________________________ con sede a _______________ (___) in _________________________, avente P.Iva/Codice Fiscale _____________________, 

 

-         ai fini della corretta applicazione dell’agevolazione fiscale prevista dal D.L. n. 93/2008 e successive proroghe

-         in applicazione di quanto previsto dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 83/E del 17 agosto 2010 e dalla C.M. n. 47 del 27 settembre 2010

ATTESTA

Che le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal lavoratore _________________, pari a ________ ore nel mese di _________ e per le quali è stata corrisposta la somma di________ €, sono state funzionali alla realizzazione dei seguenti risultati di produttività e competitività: _______________.

Pertanto, nel rispetto delle altre condizioni previste dal D.L. n. 93/2008, a tali somme è stato applicato il regime di detassazione e la relativa aliquota sostitutiva del 10%.

 

Luogo e data ________________                             Firma del datore di lavoro _________________

 

 

28/09/2010

 

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