DETRAZIONE 55%: REGOLE NUOVE PER 2009

 

 

Come cambia la procedura per ottenere la detrazione del 55%

 

Con l’entrata in vigore della legge 2/2009 di conversione del D.L. 185/2008 anticrisi, si chiariscono definitivamente le modifiche alla disciplina della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici, che tante polemiche hanno sollevato negli ultimi due mesi.

Si ricorda come il decreto emanato lo scorso 29 novembre dal Governo, nella formulazione originaria, prevedesse che la detrazione del 55% sugli interventi del risparmio energetico, fosse subordinata all’autorizzazione da parte delle Entrate.

 

Novità

Le nuove norme, contenute nel comma 6 dell’art. 29, sono valide per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2009, e prevedono che:

- i contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, inviino apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate;

- i termini e le modalità per l’invio della comunicazione saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 2/2009;

 - con il medesimo provvedimento potrà essere stabilito che la comunicazione venga effettuata esclusivamente in via telematica, anche tramite i soggetti abilitati (di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322);

- sempre lo stesso provvedimento stabilirà i termini e le modalità di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati in possesso dell’Enea, ai sensi del D.M. 19 febbraio 2007.

- per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.

 

Quadro riassuntivo

Riassumendo:

Ø per le spese sostenute nel 2008, non cambia nulla;

Ø per le spese sostenute nel 2009, i contribuenti interessati dovranno inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, secondo modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento.

 

Spese 2009

Per le spese del 2009 occorrerà quindi attendere circa un mese (entro il 27 febbraio prossimo), prima di conoscere i termini e le modalità per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate e per capire in che modo i dati in possesso dell’Enea saranno trasmessi (se a cura dell’Enea stesso o del contribuente). Sempre tra un mese arriveranno le modifiche al D.M. 19 febbraio 2007 che semplificheranno le procedure e gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti.

 

Deducibilità 2009

Ricordiamo che, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2009 la detrazione deve essere ripartita in cinque rate annuali, contrariamente a come avveniva in passato, secondo il seguente schema:

 

2007

TRE periodi di imposta

2008

Da TRE a DIECI periodi di imposta

2009 - 2010

CINQUE periodi di imposta

 

Ciò potrebbe comportare – in qualche caso – un eccesso di detrazione non assorbibile dall’imposta e non riportabile nei periodi di imposta successivi.

 

Interventi ammessi per la riqualificazione energetica

La detrazione del 55% per le opere di risparmio energetico negli immobili già edificati vale - salvo proroga - per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010.

Il bonus si applica a tutti gli immobili purché i lavori siano eseguiti per proprio utilizzo (non per la rivendita da parte di imprese di costruzione). Il 55% riguarda quattro particolari tipi di opere di recupero negli edifici, con il raggiungimento di certi particolari parametri tecnici di risparmio energetico fissati dal decreto del ministero dello Sviluppo dell’11 marzo 2008.

La riqualificazione globale dell’edificio

La riqualificazione deve permettere di raggiungere determinati valori annui di fabbisogno di energia.

Tali valori variano di anno in anno e dipendono dal rapporto superficie/volume dell’edificio nonché dalla zona climatica attribuita al Comune in cui è situato (a questo scopo ne sono state individuate dieci). I parametri sono fissati - per il biennio 2009/2010 - dal decreto del ministero dello Sviluppo dell’11 marzo 2008. La riqualificazione globale vale per edifici completi (condomini e villette) e non per i singoli appartamenti. In genere, per ottenere la detrazione, occorrerà l’azione combinata di opere passive (coibentazioni) e attive (impianti termici).

La coibentazione

Per beneficiare del 555% per le opere di coibentazione occorre raggiungere particolari requisiti di “trasmittanza termica”, stabiliti anch’essi per il biennio 2009-2010 dal decreto dello Sviluppo dell’11 marzo 2008. Anche i requisiti di trasmittanza termica dipendono dalla zona energetica (ne sono state individuate sei), nonché da quattro tipi di strutture coibentate: pareti, tetti, pavimenti e finestre comprensive di infissi.

I pannelli solari

Lo scopo dell’installazione dei pannelli solari sui tetti è la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. I pannelli e i bollitori devono avere garanzia di almeno cinque anni, gli accessori e i componenti di due anni.

La caldaia

Benefìcia della detrazione anche chi decide di sostituire la caldaia con un modello a condensazione. Il nuovo impianto deve avere un rendimento termico utile maggiore o uguale 93 + 2 logPn. Su ogni calorifero debbono essere installate valvole termostatiche (salvo che il riscaldamento sia a pavimento). Se la potenza nominale è superiore a 100 kW, deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante su cui agisca direttamente la regolazione climatica e deve essere installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.

 

Le regole per lo sconto

Ai fini della detraibilità vale la data in cui si è eseguito il bonifico (salvo le eccezioni di seguito indicate per le imprese). Sono detraibili le spese relative a:

-         imposta sul valore aggiunto sulle spese;

-         la progettazione lavori;

-         l’acquisto dei materiali;

-         l’esecuzione dei lavori;

-         le altre prestazioni professionali richieste;

-         la relazione di conformità per gli impianti, la certificazione e la qualificazione energetica;

-         le perizie e i sopralluoghi;

-         i diritti pagati per concessioni, autorizzazioni, dichiarazioni inizio attività;

-         bolli relativi alla documentazione; gli oneri di urbanizzazione.

 

Coesistenza ma non cumulabilità con la detrazione del 36%

Le detrazioni fiscali del 36%, ossia quelle previste per la ristrutturazione edilizia, con quella del 55% non sono tra loro cumulabili. Ogni opera teoricamente detraibile al 55% è in alternativa detraibile solo al 36%, se non si intende eseguire l’apposita procedura prevista per la detrazione fiscale più elevata.

Resta possibile far coesistere tra loro le due agevolazioni, con i limiti ed i tetti di spesa previsti per ciascun tipo di intervento, senza però “duplicare” le spese sostenute.

 

Estensione del 36% a mobili ed elettrodomestici

Il decreto legge varato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri, contenuto nel decreto anti-crisi ha esteso il beneficio del 36%, per chi ha effettuato lavori di ristrutturazione edilizia alle unità immobiliari residenziali, anche alle spese per mobili ed elettrodomestici.

Da una prima lettura del provvedimento sembrerebbe includere quasi tutti gli elementi d’arredamento come sofà, librerie, scrivanie, cucine, lavatrici, frigoriferi etc.

Lo sconto dovrà misurarsi nella entità del 20%, con una spesa massima di 10mila euro, con una detrazione quindi fino a 2mila euro da ripartire in 10 quote annuali.

Per poter beneficiare della detrazione occorre avere in corso una pratica di ristrutturazione edilizia del 36% iniziata dopo il 1° luglio 2008 e quindi chi ha iniziati prima è tagliato fuori; gli acquisti agevolati sono solo quelli effettuato dopo entrata in vigore del decreto legge ed entro il 31 dicembre 2009.

 

Agevolazione estesa alle imprese ed alle società

Contrariamente alla detrazione del 36% sulle ristrutturazioni edilizie che compete solo ai privati, la detrazione del 55% può essere usufruita sia dai privati, che lavoratori autonomi o imprese, con regole variabili a seconda del soggetto che ne beneficia (con esclusione delle imprese che hanno ad oggetto la rivendita di immobili).

Nel caso del “privato”, la detrazione opera per cassa (anno della detrazione = anno del pagamento), mentre per le imprese vale il principio di competenza (anno della detrazione = anno di riferimento dell’operazione), che per i beni mobili corrisponde alla data di consegna, mentre per le prestazioni di servizi alla data di ultimazione o nel caso di appalto all’accettazione degli stati avanzamento lavori.

 

 

07/02/2009

 

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