Come cambia la procedura per ottenere la
detrazione del 55%
Con
l’entrata in
vigore della legge 2/2009 di conversione del D.L. 185/2008 anticrisi, si
chiariscono definitivamente le modifiche alla disciplina della detrazione
del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici, che tante
polemiche hanno sollevato negli ultimi due mesi.
Si
ricorda come il decreto emanato lo scorso 29 novembre dal Governo, nella
formulazione originaria, prevedesse che la detrazione del 55% sugli interventi
del risparmio energetico, fosse subordinata all’autorizzazione da parte delle
Entrate.
Novità
Le
nuove norme, contenute nel comma 6 dell’art. 29, sono valide per le spese
sostenute a partire dal 1° gennaio 2009, e prevedono che:
-
i contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344
a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermi restando i requisiti e le
altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, inviino apposita
comunicazione all’Agenzia delle Entrate;
-
i termini e le modalità per l’invio della comunicazione saranno stabiliti con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 2/2009;
-
con il medesimo provvedimento potrà essere stabilito che la comunicazione venga
effettuata esclusivamente in via telematica, anche tramite i soggetti abilitati
(di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322);
- sempre lo stesso
provvedimento stabilirà i termini e le modalità di comunicazione all’Agenzia
delle Entrate dei dati in possesso dell’Enea, ai sensi del D.M. 19 febbraio
2007.
-
per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione
dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari
importo.
Quadro riassuntivo
Riassumendo:
Ø per le spese sostenute nel 2008, non cambia nulla;
Ø per le spese sostenute nel 2009, i contribuenti
interessati dovranno inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate,
secondo modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento.
Spese 2009
Per
le spese del 2009 occorrerà quindi attendere circa un mese (entro il 27
febbraio prossimo), prima di conoscere i termini e le modalità per l’invio
della comunicazione all’Agenzia delle Entrate e per capire in che modo i dati
in possesso dell’Enea saranno trasmessi (se a cura dell’Enea stesso o del
contribuente). Sempre tra un mese arriveranno le modifiche al D.M. 19 febbraio
2007 che semplificheranno le procedure e gli adempimenti amministrativi a
carico dei contribuenti.
Deducibilità 2009
Ricordiamo
che, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2009 la detrazione deve
essere ripartita in cinque rate annuali, contrariamente a come avveniva in
passato, secondo il seguente schema:
2007 |
TRE
periodi di imposta |
2008 |
Da
TRE a DIECI periodi di imposta |
2009 - 2010 |
CINQUE
periodi di imposta |
Ciò potrebbe comportare – in qualche caso –
un eccesso di detrazione non assorbibile dall’imposta e non riportabile nei
periodi di imposta successivi.
Interventi ammessi per la
riqualificazione energetica
La
detrazione del 55% per le opere di risparmio energetico negli immobili già
edificati vale - salvo proroga - per le spese sostenute entro il 31 dicembre
2010.
Il
bonus si applica a tutti gli immobili purché i lavori siano eseguiti per
proprio utilizzo (non per la rivendita da parte di imprese di costruzione). Il
55% riguarda quattro particolari tipi di opere di recupero negli edifici, con
il raggiungimento di certi particolari parametri tecnici di risparmio
energetico fissati dal decreto del ministero dello Sviluppo dell’11 marzo 2008.
La riqualificazione globale
dell’edificio
La
riqualificazione deve permettere di raggiungere determinati valori annui di
fabbisogno di energia.
Tali
valori variano di anno in anno e dipendono dal rapporto superficie/volume
dell’edificio nonché dalla zona climatica attribuita al Comune in cui è situato
(a questo scopo ne sono state individuate dieci). I parametri sono fissati - per
il biennio 2009/2010 - dal decreto del ministero dello Sviluppo dell’11 marzo
2008. La riqualificazione globale vale per edifici completi (condomini e
villette) e non per i singoli appartamenti. In genere, per ottenere la
detrazione, occorrerà l’azione combinata di opere passive (coibentazioni) e
attive (impianti termici).
La coibentazione
Per
beneficiare del 555% per le opere di coibentazione occorre raggiungere
particolari requisiti di “trasmittanza termica”, stabiliti anch’essi per il
biennio 2009-2010 dal decreto dello Sviluppo dell’11 marzo 2008. Anche i
requisiti di trasmittanza termica dipendono dalla zona energetica (ne sono
state individuate sei), nonché da quattro tipi di strutture coibentate: pareti,
tetti, pavimenti e finestre comprensive di infissi.
I pannelli solari
Lo
scopo dell’installazione dei pannelli solari sui tetti è la produzione di acqua
calda per usi domestici o industriali e la copertura del fabbisogno di acqua
calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti
scolastici e università. I pannelli e i bollitori devono avere garanzia di
almeno cinque anni, gli accessori e i componenti di due anni.
La caldaia
Benefìcia
della detrazione anche chi decide di sostituire la caldaia con un modello a
condensazione. Il nuovo impianto deve avere un rendimento termico utile
maggiore o uguale 93 + 2 logPn. Su ogni calorifero debbono essere installate
valvole termostatiche (salvo che il riscaldamento sia a pavimento). Se la
potenza nominale è superiore a 100 kW, deve essere adottato un bruciatore di
tipo modulante su cui agisca direttamente la regolazione climatica e deve
essere installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.
Le regole per lo sconto
Ai
fini della detraibilità vale la data in cui si è eseguito il bonifico (salvo le
eccezioni di seguito indicate per le imprese). Sono detraibili le spese
relative a:
-
imposta sul
valore aggiunto sulle spese;
-
la progettazione
lavori;
-
l’acquisto dei
materiali;
-
l’esecuzione dei
lavori;
-
le altre
prestazioni professionali richieste;
-
la relazione di conformità
per gli impianti, la certificazione e la qualificazione energetica;
-
le perizie e i
sopralluoghi;
-
i diritti pagati
per concessioni, autorizzazioni, dichiarazioni inizio attività;
-
bolli relativi
alla documentazione; gli oneri di urbanizzazione.
Coesistenza ma non cumulabilità con la
detrazione del 36%
Le detrazioni fiscali del
36%, ossia quelle previste per la ristrutturazione edilizia, con quella del 55%
non sono tra loro cumulabili. Ogni opera teoricamente detraibile al 55% è in
alternativa detraibile solo al 36%, se non si intende eseguire l’apposita
procedura prevista per la detrazione fiscale più elevata.
Resta possibile far
coesistere tra loro le due agevolazioni, con i limiti ed i tetti di spesa
previsti per ciascun tipo di intervento, senza però “duplicare” le spese
sostenute.
Estensione del 36% a mobili ed
elettrodomestici
Il decreto legge varato
venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri, contenuto nel decreto anti-crisi ha
esteso il beneficio del 36%, per chi ha effettuato lavori di ristrutturazione
edilizia alle unità immobiliari residenziali, anche alle spese per mobili ed
elettrodomestici.
Da una prima lettura del
provvedimento sembrerebbe includere quasi tutti gli elementi d’arredamento come
sofà, librerie, scrivanie, cucine, lavatrici, frigoriferi etc.
Lo sconto dovrà misurarsi
nella entità del 20%, con una spesa massima di 10mila euro, con una detrazione
quindi fino a 2mila euro da ripartire in 10 quote annuali.
Per poter beneficiare della
detrazione occorre avere in corso una pratica di ristrutturazione edilizia del
36% iniziata dopo il 1° luglio 2008 e quindi chi ha iniziati prima è tagliato fuori;
gli acquisti agevolati sono solo quelli effettuato dopo entrata in vigore del
decreto legge ed entro il 31 dicembre 2009.
Agevolazione estesa alle imprese ed
alle società
Contrariamente
alla detrazione del 36% sulle ristrutturazioni edilizie che compete solo ai
privati, la detrazione del 55% può essere usufruita sia dai privati, che
lavoratori autonomi o imprese, con regole variabili a seconda del soggetto che
ne beneficia (con esclusione delle imprese che hanno ad oggetto la rivendita di
immobili).
Nel
caso del “privato”, la detrazione opera per cassa (anno della detrazione
= anno del pagamento), mentre per le imprese vale il principio di competenza
(anno della detrazione = anno di riferimento dell’operazione), che per i beni
mobili corrisponde alla data di consegna, mentre per le prestazioni di servizi alla
data di ultimazione o nel caso di appalto all’accettazione degli stati
avanzamento lavori.
07/02/2009