DICHIARAZIONE I.C.I. PER IL 2008

 

 

 


La dichiarazione ICI è necessaria in caso di variazioni nel possesso o nella destinazione degli immobili durante il 2008, ma l’obbligo di presentazione sussiste ormai solo in pochi casi, grazie al libero accesso dei Comuni ai dati catastali, con il sistema del modello unico informatico – MUI (banca dati catastale).

 

L’operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali ha infatti comportato il venir meno dell’obbligo dichiarativo: gli enti locali possono infatti accedere direttamente ai dati relativi agli immobili, situati sul proprio territorio, contenuti negli archivi informatici del Catasto.

 

Il modello della dichiarazione ICI, completo delle relative istruzioni, è contenuto nel Decreto Ministeriale del 12 Maggio 2009 (Ministero delle finanze). La dichiarazione deve essere presentata nelle ipotesi in cui gli immobili (terreni e fabbricati), nel corso del 2008, siano stati oggetto di variazioni, soggettive e oggettive, che hanno comportato una diversa determinazione dell’imposta dovuta.
Da tale adempimento vengono esclusi i contribuenti danneggiati dagli eventi sismici che hanno interessato diversi Comuni della regione Abruzzo. Per tali soggetti, le scadenze relative agli adempimenti e ai versamenti tributari sono sospesi fino al 30 Novembre 2009.

 

Modello Unico Informatico

Quindi la dichiarazione ICI non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta sono ricavabili da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche attraverso il modello unico informatico (MUI), attraverso il quale i notai effettuano la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione, l’annotazione nei registri immobiliari e la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.

Dal 15 giugno 2004 il modello unico informativo va infatti utilizzato per gli atti di compravendita di immobili e per gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; dal 1° giugno 2007, invece, per tutti gli altri atti formati o autenticati da quella data.

Inoltre, la dichiarazione non va presentata per gli atti notarili datati a partire dal 1° giugno 2007 relativi a immobili situati nei comuni ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 499/1929).

 

Obbligo di dichiarazione

La dichiarazione deve essere presentata:

-         per gli immobili che godono di una riduzione dell'imposta (ad es.: fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, o terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli), da dichiarare sia quando si acquista che quando si perde il relativo diritto;

-         per gli immobili oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI;

-         per gli immobili ubicati nei comuni dove le funzioni amministrative statali in materia di catasto sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano;

-         quando il Comune non può acquisire dalla banca dati catastale le informazioni necessarie ai fini del pagamento dell’imposta (ad esempio, immobile oggetto di locazione finanziaria o di atto di concessione amministrativa su aree demaniali; terreno agricolo divenuto area fabbricabile o viceversa; area divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato; immobile che ha perso o acquisito il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’ICI o la caratteristica della ruralità, è stato oggetto di procedura Docfa, è di interesse storico o artistico, è stato oggetto di vendita all’asta giudiziaria, nell’ambito di procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa).

 

Composizione del modello di dichiarazione

Il modello consta, come di consueto, di tre esemplari: due da consegnare al Comune (di cui uno destinato all’elaborazione meccanografica) ed un terzo che sarà trattenuto dal contribuente. Nel caso in cui un modello non sia sufficiente a contenere tutte le variazioni (oppure tutti i contitolari nel caso di dichiarazione congiunta) occorrerà utilizzare più modelli avendo cura di indicare, nell’apposito spazio in calce alla seconda facciata di ciascun modello adoperato, il numero totale dei modelli compilati.

 

Modalità e termini di presentazione

La dichiarazione va consegnata direttamente al Comune dove è ubicato l’immobile o spedita in busta chiusa, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’ufficio Tributi del Comune, riportando sulla busta la dicitura "Dichiarazione ICI 2008".

Il modello, come tradizione, va compilato in tre copie:

-         una per il Comune;

-         una per il contribuente;

-         e la terza per l’elaborazione meccanografica.

Tale modello è composto di due facciate:

a)      nella prima, vanno indicati i dati del Comune dove è ubicato l’immobile, i dati del contribuente e degli eventuali contitolari. A questo proposito, nel caso in cui vi siano più proprietari o più titolari di diritti reali sullo stesso immobile, si rende necessaria per ciascuno di essi la presentazione della dichiarazione riguardante la propria quota; in alternativa, uno dei titolari può presentare la dichiarazione congiunta, indicando i dati anche degli altri contitolari;

b)      nella seconda facciata del modello troviamo, invece, le indicazioni relative all’immobile.

I termini per la presentazione della dichiarazione ICI sono gli stessi riguardanti la dichiarazione dei redditi; la dichiarazione può essere consegnata al Comune ovvero spedita mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno. Ciascun Comune può stabilire altre modalità di trasmissione o fissare diversi termini di presentazione, dei quali comunque dovrà dare capillare informazione.

 

Rinvio per approfondimento

Per un maggior approfondimento, previa registrazione, accedendo alla sezione

è possibile scaricare la guida pratica all’adempimento.

 

Tabella riassuntiva

Nel prospetto che segue si riepilogano le novità dell’adempimento.

 

 

 

Modello perpetuo

La prima novità che occorre segnalare è il fatto che, a differenza degli anni precedenti per i quali ogni annualità aveva il proprio modello dichiarativo, a partire dalle variazioni 2008 si dovrà utilizzare un modello “generico”, ossia che varrà anche per i futuri periodi d’imposta (salvo, ovviamente, eventuali modificazioni che potrebbero essere apportate in futuro). Questa novità permette ai contribuenti di adempiere all’obbligo dichiarativo senza attendere l’approvazione del modello previsto per tale annualità: in passato, il contribuente che cedeva un immobile, poniamo nel mese di gennaio, doveva attendere che fosse approvato oltre un anno dopo il modello da utilizzare; oggi ha la possibilità di adempiere subito a propri obblighi.

 

Abitazione principale

Secondo le istruzioni al modello Ici, non deve essere presentata alcuna dichiarazione da parte di chi ha acquistato nel 2008 un immobile adibendolo ad abitazione principale (ma altresì, si deve concludere, venga adibito ad abitazione principale un immobile acquistato precedentemente), in quanto esente dal pagamento dell’imposta ai sensi del D.L. n. 93/08. Quella relativa all’abitazione principale è l’unica fattispecie di esenzione che non obbliga alla presentazione della dichiarazione Ici.

 

Uso gratuito

Le istruzioni chiariscono che non vi è obbligo di presentazione della dichiarazione quando il contribuente ha seguito le specifiche modalità previste dal Comune per il riconoscimento di agevolazioni. Si pensi al caso dell’uso gratuito, giusto per considerare il caso più frequente: solitamente i Comuni richiedono ai contribuenti di compilare un modulo, indicando il familiare che utilizza l’immobile ed il relativo grado di parentela. In tali situazioni, pertanto, non è necessario presentare la dichiarazione.

 

 

05/06/2009

 

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