COMUNICAZIONE DICHIARAZIONI INTENTO

 

 

 


A decorrere dall’anno d’imposta 2005 la Legge 311/2004 (Finanziaria 2005) ha istituito l’obbligo, per i soggetti che cedono beni o prestano servizi nei confronti degli esportatori abituali senza l’applicazione dell’Iva, della comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute.

 

Poiché l’inizio dell’anno corrisponde al maggior numero di lettere di intento inviate, si invitano i destinatari delle comunicazioni a prestare particolare attenzione e provvedere alle comunicazioni necessarie entro le scadenze di legge.

 

Questo oneroso adempimento è stato introdotto al fine di contrastare le tante frodi in materia di Imposta sul Valore Aggiunto, stabilendo pesanti sanzioni in caso di omissione o di errori nell’invio della comunicazione soprattutto nei confronti del fornitore che omette o invia con dati inesatti la comunicazione.

 

Ambito oggettivo

Per poter acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva è necessario che l’ammontare delle operazioni relative alle esportazioni, operazioni assimilate, cessioni intracomunitarie e servizi internazionali registrate nell’anno precedente o nei 12 mesi precedenti, sia superiore al 10% del volume d’affari realizzato nell’anno precedente o nei 12 mesi precedenti.

 

Modalità operative

Al fine di acquistare beni e servizi o importare beni senza applicazione dell’Iva, i soggetti che si trovano nella condizione di esportatori abituali devono inviare ai propri fornitori una dichiarazione d’intento su modello conforme a quello approvato con decreto ministeriale. La dichiarazione d’intento deve:

·      essere consegnata o inviata prima dell’effettuazione del primo acquisto in sospensione d’imposta;

·      essere redatta in duplice esemplare;

·      essere numerata progressivamente per ogni anno solare;

·      riportare i dati anagrafici del dichiarante, l’articolo del D.P.R. 633/1972 in base al quale si intende acquistare o importare senza applicazione dell’Iva, la quantità dei beni da acquistare o la caratteristica del tipo di servizio;

·      indicare se la dichiarazione stessa ha valore per una singola operazione, per le operazioni che saranno effettuate in un determinato periodo dell’anno (es. 3 mesi, 6 mesi o tutto l’anno) ovvero per operazioni effettuate nell’anno fino a concorrenza di un determinato ammontare (es. operazioni effettuate nell’anno 2009 fino a € 15.000);

·      essere annotata entro i 15 giorni successivi a quello di emissione nell’apposito registro (registro delle dichiarazioni d’intento), tenuto e conservato secondo la disciplina di cui all’art. 39, co. 1, D.P.R. 633/1972, ovvero, in sostituzione del registro, in apposite sezioni dei registri Iva vendite o corrispettivi. L’emissione delle dichiarazioni d’intento comporta la compilazione del quadro VC della dichiarazione Iva.

Il fornitore che riceve dal proprio cliente la dichiarazione d’intento deve:

·      numerarla progressivamente;

·      annotarla entro i 15 giorni successivi a quello di ricevimento sull’apposito registro o sul registro Iva acquisti;

·      emettere la fattura di vendita verificando che la dichiarazione d’intento ricevuta sia ancora valida,  indicando nelle fatture il titolo di non imponibilità Iva e la relativa norma di esonero (art. 8, co. 2, art. 8-bis, co. 2 o art. 9, co. 2 D.P.R. 633/1972) e gli estremi della dichiarazione d’intento.

 

Invio telematico delle dichiarazioni di intento ricevute

Come noto, la Finanziaria 2005 (art. 1, co. 381, L. 311/2004) dispone l’obbligo per i soggetti che cedono beni o forniscono servizi agli esportatori abituali, senza applicazione dell’Iva sulla base delle dichiarazioni d’intento ricevute, di comunicare all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica (direttamente o tramite intermediari abilitati) i dati contenuti nelle stesse dichiarazioni d’intento entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la dichiarazione d’intento è stata ricevuta.

 

Sanzioni

La legge prevede a carico del fornitore le seguenti sanzioni:

Ø per il mancato invio, l’inesattezza o l’incompletezza delle informazioni delle comunicazioni delle dichiarazioni d’intento una sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta non applicata in fattura qualora risultino emesse  fatture senza applicazione dell’Iva. In base della C.M. 16.3.2005, n. 10/E, tale misura sanzionatoria colpisce anche l’omessa trasmissione delle dichiarazioni d’intento riguardanti le cessioni o le prestazioni effettuate in sospensione d’imposta in presenza dei requisiti di legge di operatore agevolato;

Ø per il mancato invio, l’inesattezza o l’incompletezza delle informazioni delle comunicazioni delle dichiarazioni d’intento una sanzione che va da Euro 258 a Euro 2.065 qualora non risultino emesse fatture senza applicazione dell’Iva in dipendenza della dichiarazione d’intento ricevuta. In tale ipotesi è possibile usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso regolarizzando la posizione prima di effettuare la fornitura in sospensione e pagando Euro 51 (1/5 del minimo) ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 472/1997;

Ø la responsabilità solidale con l’esportatore abituale per l’imposta evasa in caso di dichiarazione d’intento infedele. Per imposta evasa si intende l’ammontare dell’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati in sospensione d’imposta oltre il plafond disponibile.

Se non sussiste imposta evasa, nonostante l’omessa comunicazione dei dati, non si procede ad alcun recupero d’imposta. La responsabilità solidale non può essere estesa all’intermediario abilitato che omette la comunicazione poiché su di esso non grava in maniera diretta l’obbligo di comunicazione.

 

Quadro riepilogativo

 

Soggetti obbligati

L’obbligo di comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi Iva che ricevono da soggetti che si qualificano “esportatori abituali” le cosiddette lettere di intento con le quali l’esportatore abituale chiede al proprio fornitore di eseguire la fornitura, sia di beni che di servizi, senza l’applicazione dell’Iva.

 

Termine

I fornitori degli esportatori abituali devono inviare la comunicazione dei dati relativi alle lettere di intento ricevute in ciascun mese, entro il giorno 16 del mese successivo al loro ricevimento.

Per la verifica del corretto termine d’invio si ricorda che la norma istitutiva parla di “dichiarazione ricevuta”; pertanto, ai fini della verifica del mese di competenza, occorre fare riferimento al mese in cui è avvenuto il ricevimento della comunicazione.

 

modalità

Il fornitore che riceve la lettera d’intento deve presentare la comunicazione esclusivamente per via telematica, essendo espressamente esclusa ogni altra forma di presentazione. La procedura di invio telematico della comunicazione è analoga a quella già prevista per le altre dichiarazioni.

 

Sanzioni

L’aspetto più delicato del nuovo adempimento è sicuramente legato alle conseguenze che gravano sul fornitore che omette di inviare la comunicazione o la invia con errori o parti non compilate. E’ importante precisare che il fornitore che invia la comunicazione nei termini previsti è al riparo da ogni conseguenza di tipo sanzionatorio, anche nel caso in cui si dovesse successivamente scoprire che l’esportatore abituale non poteva legittimamente inviare al proprio fornitore la richiesta di non applicazione dell’Iva (oppure la richiesta si dimostrasse superiore al plafond disponibile).

Al contrario, il mancato o ritardato invio della comunicazione comporta in ogni caso l’applicazione di sanzioni che, tuttavia, sono più o meno gravi a seconda che sia stata o meno eseguita la fornitura senza applicazione dell’Iva. In caso di esecuzione della fornitura, se l’esportatore abituale non poteva effettuare la richiesta per mancanza dei requisiti (dato non sempre conoscibile dal fornitore), scatta anche la responsabilità in solido del fornitore per il mancato pagamento dell’IVA da parte dell’esportatore annuale Iva 2009 relativa all’anno 2008.

 

Rinvio per approfondimento

Per un maggior approfondimento, previa registrazione, accedendo alla sezione

è possibile scaricare la guida pratica all’adempimento.

 

 

08/01/2009

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

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