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Con decreto del ministro dello Sviluppo Economico e Pubblico, pubblicato sulla G.U. del 19/05/09 sono state definite le somme che ogni imprenditore deve corrispondere come diritto annuale 2009 per essere iscritto o annotato nel Registro Imprese, tenuto dalle Camere di Commercio.
Stando a quanto si legge nella norma, il pagamento deve essere effettuato entro il 16 giugno 2009 (o 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%), ma da quanto si è appreso oggi (23 maggio) il ministro dell’Economia ha firmato un decreto che rivede la scadenza dal 16 giugno al 16 luglio senza maggiorazione - in virtù del ritardo col quale sono stati resi disponibili gli studi di settore - ed anche la misura degli interessi sui pagamenti rateali, che è destinata a produrre effetti anche in relazione ai pagamenti legati alla tornata di dichiarazioni di quest’anno.
Soggetti obbligati
Imprese iscritte nella sezione speciale
Il diritto annuale è dovuto in misura fissa per:
· gli imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c.;
· i piccoli imprenditori ex art. 2083 c.c. (si tratta di coloro che esercitano un’attività per la quale il lavoro prestato è preponderante rispetto al capitale investito);
· le società semplici ex art. 2251 c.c..
· le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti negli albi delle Imprese Artigiane.
Per l’anno 2009 il diritto CCIAA è così stabilito:
Tipologia di impresa iscritte nella sezione speciale |
Importo |
Piccoli imprenditori, imprese agricole, società semplici agricole e Imprese artigiane. |
€ 88 |
Società semplici non agricole |
€ 144 |
Società tra professionisti (avvocati) |
€ 170 |
Imprese iscritte nella sezione ordinaria
Le imprese iscritte nella sezione ordinaria corrispondono il diritto annuale in misura proporzionale al loro fatturato dell’esercizio precedente (anno 2008), per scaglioni, secondo la seguente tabella:
da euro |
a euro |
Misura fissa e aliquote |
0,00 |
100.000,00 |
fisso € 200 |
oltre 100.000,00 |
250.000,00 |
0,015 % |
oltre 250.000,00 |
500.000,00 |
0,013 % |
oltre 500.000,00 |
1.000.000,00 |
0,010 % |
oltre 1.000.000,00 |
10.000.000,00 |
0,009 % |
oltre 10.000.000,00 |
35.000.000,00 |
0,005 % |
oltre 35.000.000,00 |
50.000.000,00 |
0,003 % |
oltre 50.000.000,00 |
|
0,0001 % (fino a max di 40.000 euro) |
Il dato del fatturato da considerate per tali scaglioni va desunto va desunto dalla compilazione della dichiarazione Irap. In particolare, si evidenziano le casistiche più comuni:
- SOCIETÀ DI CAPITALI - Quadro IC Sezione I: Rigo IC1+Rigo IC5;
- BANCHE E ALTRI SOGGETTI FINANZIARI - Quadro IC Sezione II: Rigo IC15+Rigo IC18;
- IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Quadro IC Sezione III: Somma dei premi e degli altri proventi tecnici derivanti dalla contabilità;
- SOCIETÀ DI PERSONE COMMERCIALI SENZA OPZIONE - Quadro IP Sezione I: Rigo IP1 depurato dell’adeguamento agli studi di settore;
- SOCIETÀ DI PERSONE COMMERCIALI IN CONTABILITÀ ORDINARIA CHE HANNO ESERCITATO L’OPZIONE - Quadro IP Sezione II: Rigo IP13 + Rigo IP17;
- PERSONE FISICHE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA O ORDINARIA SENZA OPZIONE - Rigo IQ1, depurato dell’adeguamento agli studi di settore.
Il diritto da versare (che sarà arrotondato all’unità di euro) si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni.
Soggetti “Minimi”
Qualora questi soggetti (Ditte Individuali) risultino iscritti alla sezione ordinaria del Registro Imprese, devono determinare il Diritto annuale sulla base del fatturato conseguito nel corso dell‘esercizio precedente.
Unità locali
Le imprese che svolgono l’attività anche in unità locali dovranno versare il diritto, oltre che per la propria sede, anche per ogni unità locale, a favore della CCIAA competente in base alla provincia in cui ha sede l’unità locale, secondo il seguente schema:
Imprese italiane |
20% di quanto dovuto per la sede, arrotondato all’unità di euro, fino ad un massimo di € 200 per unità |
Imprese con sede principale all’estero |
€ 110 |
Maggiorazione del diritto annuale deliberato da alcune Camere di Commercio
L’articolo 18, comma 6, della Legge 580/93 consente alle Camere di Commercio di aumentare, fino
ad un massimo del 20%, gli importi precedentemente indicati.
Soggetti esonerati
Il diritto annuale NON è dovuto per:
1. i soggetti iscritti solo al R.e.a. (Repertorio economico e amministrativo);
2. le imprese dichiarate fallite o messe in liquidazione coatta amministrativa nel 2008 (salvo nel caso di esercizio provvisorio dell’attività);
3. le società che si sono iscritte dopo il 1° gennaio 2009, in quanto hanno già versato il diritto al momento dell’iscrizione (vedi oltre);
4. le imprese individuali che hanno cessato l’attività nel 2008, purché la domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio 2009;
5. le società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nel 2008, purché la domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio 2009;
6. le società cooperative che ricadono nell’ipotesi di cui all'articolo 2544 c.c. se il provvedimento di scioglimento è stato assunto nel 2008.
E’ invece dovuto per le società in liquidazione.
Imprese iscritte nel corso del 2009
Le nuove imprese iscritte nella sezione speciale o in quella ordinaria nel corso dell’anno 2009 sono tenute a versare entro 30 giorni dalla presentazione della domanda i diritti annuali pari a € 200,00 tramite il modello F24 o direttamente allo sportello camerale.
Ravvedimento e sanzioni
All’omesso o tardivo versamento del diritto annuale sono applicabili le sanzioni ai sensi del Decreto 54 del 27/01/2005 dal 10% al 100% dell’ammontare del diritto dovuto; è possibile regolarizzare la violazione con il ravvedimento operoso maggiorando il versamento della sanzione di 2,5% (1/12 del 30%) se entro i 30 gg dalla scadenza, oppure del 3% (1/10 del 30%) se oltre i 30gg. ma entro l’anno successivo. Gli interessi sono conteggiati in giorni al tasso legale del 3%.
Il codice tributo per la sanzione è 3852, quello degli interessi 3851. Non è possibile la compensazione.
23/05/2009