DIRITTO CAMERALE PER IL 2011

 

 

Nuovi importi per il diritto camerale 2011

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fissato gli importi del diritto annuale 2011, dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese (ai sensi dell’art. 18 L. 29.12.93 n. 580 e successive modificazioni). Il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione, utilizzando il modello F24, entro la scadenza del primo acconto delle imposte sui redditi.

 

Si ricorda che i titolari di partita Iva a partire dal 1° gennaio 2007 hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali, contributivi e previdenziali esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari (banca, posta, consulenti abilitati).

 

Nuovi importi per il 2011

L’art. 18 della L. 29/12/1993 n. 580 è stato modificato dal D.Lgs. 15/02/2010 n. 23 prevedendo l’obbligo al versamento del diritto annuale per tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e per i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.).

A seguito di tale modificazione, per alcune tipologie, si sono verificate innovazioni nella determinazione delle misure del diritto annuale; in particolare le società semplici e le società di cui al comma 3 dell’art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (società tra avvocati), sono tenute, dal 2011, al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato mentre le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle Imprese sono tenute al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa.

Tuttavia, il decreto ministeriale di determinazione delle misure del diritto annuale per l’anno 2011, ha previsto, per i soggetti che sono stati interessati dalle innovazioni normative, un regime transitorio: in definitiva, per l’annualità 2011, le società semplici e le società tra avvocati verseranno ancora un importo fisso.

 

Novità per i soggetti iscritti solo al R.E.A.

I soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.) sono tenuti, dal 2011, al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa, mentre non erano tenuti, fino al 2010, al versamento di alcun diritto annuale.

 

Soggetti neo iscritti dal 2011

Il diritto annuale di nuova iscrizione (per le imprese, unità locali e soggetti R.E.A. iscritti in corso d'anno) può essere versato anche utilizzando ComUnica, ovvero mediante addebito diretto al momento della protocollazione della domanda stessa. Se non è stato pagato contestualmente alla presentazione della pratica, dovrà essere versato nei 30 giorni successivi con modello F24, utilizzando le stesse modalità e codici - descritti qui di seguito - previsti per l’esazione a scadenza ordinaria.

 

Soggetti obbligati

Sono obbligati al pagamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese al 1° gennaio 2011, anche se poste in liquidazione.

L’ammontare dei diritti camerali dovuti per l’anno 2011 da ciascuna impresa varia a seconda che si tratti di impresa iscritta nella sezione speciale o nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese.

In particolare sono obbligate:

§          imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;

§          società semplici agricole;

§          società cooperative e consorzi;

§          enti economici pubblici e privati;

§          aziende speciali e consorzi previsti dalla L. n.267/00;

§          Geie- gruppo europeo di interesse economico;

§          società semplici non agricole;

§          società di persone (snc, sas);

§          società tra avvocati D.Lgs. n.96/01;

§          imprese estere con unità locali in Italia;

§          srl (anche unipersonale), spa e società in accomandita per azioni;

§          società consortili a responsabilità limitata per azioni.

 

Imprese iscritte nella sezione speciale

Il diritto annuale è dovuto in misura fissa per:

·        gli imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c.;

·        i piccoli imprenditori ex art. 2083 c.c. (si tratta di coloro che esercitano un’attività per la quale il lavoro prestato è preponderante rispetto al capitale investito);

·        le società semplici ex art. 2251 c.c.;

·        le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti negli albi delle Imprese Artigiane;

·        le ditte individuali, anche se iscritte nella sezione ordinaria, versano il diritto annuale in misura fissa.

 

Per l’anno 2011 il nuovo diritto CCIAA è così stabilito:

Tipologia di imprese iscritte nella sezione speciale

Importo

Piccoli imprenditori, imprese agricole e imprese artigiane

€   88

(€  88 nel ’10)

Società semplici agricole

€  100

(€  88 nel ’10)

Società semplici non agricole

€  200

(€ 144 nel ’10)

Società iscritte nella sezione speciale (es. tra professionisti)

€  200

(€ 170 nel ’10)

Soggetti iscritti solo al REA

€   30

( - -  nel ’10)

 

Imprese iscritte nella sezione ordinaria

Le imprese iscritte nella sezione ordinaria:

·        tutte le società (escluse quelle semplici);

·        i consorzi ed enti economici pubblici e privati;

·        Geie – gruppi europei di interesse economico;

corrispondono il diritto annuale in misura proporzionale al loro fatturato dell’esercizio precedente (anno 2010), per scaglioni.

 

Per l’anno 2011 il nuovo diritto CCIAA è dovuto in base alla seguente tabella:

da euro

a euro

Misura fissa e aliquote

0,00

100.000,00

fisso €  200

(€  200 nel ‘10)

oltre 100.000,00

250.000,00

0,015 %

oltre 250.000,00

500.000,00

0,013 %

oltre 500.000,00

1.000.000,00

0,010 %

oltre 1.000.000,00

10.000.000,00

0,009 %

oltre 10.000.000,00

35.000.000,00

0,005 %

oltre 35.000.000,00

50.000.000,00

0,003 %

oltre 50.000.000,00

 

0,0001 %

(fino a max di 40.000 euro)

Il dato del fatturato da considerate per tali scaglioni va desunto dalla compilazione della dichiarazione Irap. In particolare, si evidenziano le casistiche più comuni:

4    società di capitali - Quadro IC Sezione I: rigo IC1 + rigo IC5;

4    banche ed altri soggetti finanziari - Quadro IC Sezione II: rigo IC15 + rigo IC18;

4    imprese di assicurazione - Quadro IC Sezione III: somma dei premi e degli altri proventi tecnici derivanti dalla contabilità;

4    società di persone commerciali senza opzione - Quadro IP Sezione I: rigo IP1 depurato dell’adeguamento agli studi di settore;

4    società di persone commerciali in contabilità ordinaria che hanno esercitato l’opzione - Quadro IP Sezione II: rigo IP13 + rigo IP17.

 

Unità locali

Le imprese che svolgono l’attività anche in unità locali dovranno versare il diritto, oltre che per la propria sede, anche per ogni unità locale, a favore della CCIAA competente in base alla provincia in cui ha sede l’unità locale, secondo il seguente schema:

Imprese italiane

20% di quanto dovuto per la sede, arrotondato all’unità di euro, fino ad un massimo di € 200 per unità  (€  200 nel ’10)

Imprese con sede principale all’estero

€  110  (€  110 nel ’10)

Di società semplici agricole

€  20  (€  18 nel ’10)

Di società semplici NON agricole

€  40  (€  29 nel ’10)

Di società tra professionisti

€  40  (€  34 nel ’10)

 

Soggetti esonerati

Il diritto annuale NON è dovuto per:

1.      le imprese dichiarate fallite o messe in liquidazione coatta amministrativa nel 2010 (salvo nel caso di esercizio provvisorio dell’attività);

2.      le società che si sono iscritte dopo il 1° gennaio 2011, in quanto hanno già versato il diritto al momento dell’iscrizione (vedi oltre);

3.      le imprese individuali che hanno cessato l’attività nel 2010, purché la domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio 2011;

4.      le società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nel 2010, purché la domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio 2011;

5.      le società cooperative che ricadono nell’ipotesi di cui all'articolo 2544 c.c. se il provvedimento di scioglimento è stato assunto nel 2010.

E’ invece dovuto per le società in liquidazione.

 

Imprese iscritte nel corso del 2011

Le nuove imprese iscritte nella sezione speciale o in quella ordinaria nel corso dell’anno 2011 sono tenute a versare entro 30 giorni dalla presentazione della domanda i diritti annuali pari a € 200,00 (ad eccezione delle società semplici agricole che ne versano il 50%) tramite il modello F24 o direttamente allo sportello camerale.

 

Termini di versamento

Il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione entro la scadenza del primo acconto delle imposte sui redditi (16 giugno per la maggior parte dei contribuenti), oppure entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% senza arrotondamento, utilizzando il modello di pagamento unificato F24.

Per le società di capitali e le cooperative che approvano il bilancio dopo il mese di aprile, la scadenza slitta al 16 del mese successivo all’approvazione del bilancio.

Per il 2011, è stata prevista la proroga della scadenza della dichiarazione dei redditi per i soggetti che compilano gli studi di settore, pertanto le nuove scadenze sono:

4    06/07/2011 senza maggiorazione (in presenza di studi di settore);

4    05/08/2011 con la maggiorazione dello 0,40% (in presenza di studi di settore).

 

Ravvedimento e sanzioni

All’omesso o tardivo versamento del diritto annuale sono applicabili le sanzioni ai sensi del Decreto 54 del 27/01/2005 dal 30% al 100% dell’ammontare del diritto dovuto; è possibile regolarizzare la violazione con il ravvedimento operoso maggiorando il versamento della sanzione ridotta al 3% (1/10 del 30%) oltre agli interessi al tasso legale del 1% (dal 1/1/2010) e 1,5% (dal 1/1/2011).

Il codice tributo per la sanzione è 3852, quello degli interessi 3851. Non è possibile la compensazione.

 

 

23/05/2011

 

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