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DISPOSITIVI ANTINCENDIO OBBLIGATORI ANCHE SE MANCA IL RISCHIO

 

Il datore di lavoro non può individuare discrezionalmente le zone dove il pericolo sussiste o meno.

Se per l’esercizio di una determinata attività produttiva la legge prescrive l’adozione di determinate misure antinfortunistiche in tutti i luoghi dell’azienda, non può essere rimessa alla discrezionale volontà del gestore l’individuazione delle zone ove il pericolo sussiste e quelle ove non sussiste.

Recente sentenza della Cassazione

Questo principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 33294 del 7 settembre 2011, che ha confermato la condanna penale per quel datore di lavoro reo di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro, così come disposto dall’art. 451 c.p..

Nel caso di specie, il gestore di una ditta di servizi ecologici veniva condannato per non aver collocato idonei dispositivi antincendio in tutta l’area del complesso aziendale; come era emerso dall’istruttoria dibattimentale, tali dispositivi, infatti, mancavano solo nel piazzale all’aperto dove veniva effettuato il lavaggio dei mezzi e dove certamente non venivano trattati materiali o oggetti a rischio incendio.

Innanzitutto i giudici di legittimità evidenziano che, in materia di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro, la norma – il citato art. 451 c.p. – mira a punire quella condotta che consiste nella mancata collocazione, rimozione o nella resa inidoneità allo scopo degli apparecchi e degli altri mezzi preposti all’estinzione dell’incendio nonché al salvataggio o al soccorso delle persone. Detto questo, ne consegue, sempre secondo la Suprema Corte, che non si richiede anche il verificarsi in concreto di uno degli eventi, i cui danni la norma mira ad impedire o, comunque a limitare.

Tutt’al più, la scelta eventuale di non ritenere sussistente il pericolo di incendio in un determinato luogo dell’azienda, ove viene svolta un’attività che richiede l’adozione delle misure antincendio, può essere rimessa solo all’organo tecnico deputato al controllo ed al rilascio delle relative autorizzazioni, ma non certo alla parte interessata.

 

 

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08/09/2011