ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI

 

 

Riconoscimento della ruralità dei fabbricati

 

Il Decreto Legge n. 216 del 29 dicembre 2011 - “Milleproroghe” - ha prorogato al 31 marzo 2012 il termine per presentare la domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione delle categorie A/6 o D/10, ai fini del riconoscimento della ruralità. La domanda va presentata all’Agenzia del Territorio, secondo le indicazioni del D.M. del 14 settembre 2011.

 

Poiché dal 2012 i fabbricati rurali divengono soggetti ad IMU, onde evitare che i fabbricati iscritti al catasto dei terreni quindi privi di rendita possano sfuggire al prelievo, la Legge di conversione al decreto Monti ha posto a carico dei contribuenti l’obbligo di accatastamento di tutti i fabbricati rurali al Catasto dei Fabbricati.

 

Attribuzione del requisito di ruralità

Entro il 31 marzo 2012 è ancora possibile presentare all’Agenzia del Territorio la domanda per l’attribuzione del requisito di ruralità agli immobili facenti parte dell’azienda agricola.

Il D.L. Sviluppo (D.L. n. 70/11) aveva fissato al 30 settembre 2011 il termine per richiedere la classificazione dei fabbricati rurali in A/6 o D/10, rispettivamente per gli immobili destinati a uso abitativo e strumentale. In sostanza, si dava la possibilità di rettificare la categoria presentando una autocertificazione attestante che l’immobile nei cinque anni precedenti aveva posseduto in via continuativa i requisiti di ruralità. Con il riconoscimento della ruralità, gli edifici sarebbero quindi stati al riparo dall’ICI.

Nel decreto Milleproroghe (D.L. n. 216/11) è prevista la proroga di tale possibilità, la cui scadenza viene quindi portata al 31 marzo 2012.

La presentazione può essere effettuata direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati o tramite soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento di catasto terreni ed edilizio urbano, oppure tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori.
La richiesta di riconoscimento della ruralità per i fabbricati che soddisfano i requisiti previsti dall’art. 9 del decreto legge n. 557 del 1993 si effettua mediante presentazione di una specifica domanda, redatta in conformità al modello A, da compilarsi preferibilmente attraverso l’apposita applicazione web, allegando le previste autocertificazioni redatte su modelli conformi a quelli del menzionato decreto ministeriale.

 

Accatastamento di tutti i fabbricati rurali

I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni dovranno essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, tramite presentazione di apposito Doc.Fa (la denuncia catastale di accatastamento degli immobili).

Rimangono esclusi dall’obbligo di accatastamento al catasto dei fabbricati gli immobili indicati all’art.3, co.3, del D.M. n. 28/98; si tratta di immobili agricoli di rilevanza del tutto residuale, ossia:

û manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;

û serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;

û vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;

û manufatti isolati privi di copertura;

û tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi;

û manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.

Nel caso di inadempienza del contribuente all’obbligo di accatastamento, provvederà il Comune a segnalare l’immobile agli uffici catastali che provvederanno al classamento d’Ufficio, ovviamente con spese a carico del contribuente e applicazione delle sanzioni.

Considerata la mole di fabbricati da regolarizzare, onde evitare i probabili intasamenti che si verificheranno presso gli uffici catastali il prossimo autunno, si invita la clientela in possesso di fabbricati agricoli a rivolgersi per tempo al proprio tecnico di fiducia per regolarizzare la propria posizione.

 

Fabbricati rurali soggetti ad IMU dal 1° gennaio 2012

Anche se dal 2012 i fabbricati rurali divengono imponibili ai fini IMU, tale previsione è ancora importante per chi possiede un fabbricato rurale iscritto al catasto dei fabbricati in una categoria diversa da quelle previste (ad esempio una stalla classificata in D/8 anziché D/10). Se, infatti, il contribuente non provvede a regolarizzare la categoria catastale:

Æ   prima di tutto si espone alla pretese ICI da parte del Comune per le annualità 2011 e precedenti;

Æ   in seconda battuta, dal 2012 dovrà corrispondere l’IMU come un qualunque fabbricato, senza poter beneficiare della minor aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali.

Sul tema infinito dei fabbricati rurali, però, la vera novità è contenuta nei commi 14-ter e 14-quater del medesimo art. 13 del Decreto Monti. Più precisamente con il comma 14-ter è stato disposto che i fabbricati rurali iscritti nel Catasto Terreni, eccezion fatta per quelli dell’art. 3, comma 3, del DM 28/1998, devono essere denunciati al Catasto Edilizio Urbano (Catasto dei Fabbricati), mediante utilizzo della procedura informatica Doc-Fa (DM 701/1994), entro il termine del 30 novembre 2012. Nel frattempo, secondo la previsione del successivo comma 14-quater, i soggetti interessati dovranno corrispondere l’IMU “sperimentale”, a titolo di acconto, con riferimento alla rendita “presunta” (rendita dei fabbricati similari già iscritti al catasto).

L’eventuale conguaglio dell’IMU, invece, sarà determinato dai Comuni, dopo che l’ufficio locale dell’Agenzia del Territorio avrà attribuito la rendita catastale o confermato quella “proposta” dal tecnico del contribuente con procedura Doc-Fa.

 

 

02/02/2012

 

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