MODALITA’ DI FRUIZIONE DELLE FERIE

 

 

Il residuo ferie 2007 entro il 30 giugno

 

Il D.Lgs n. 66/2003 e 213/2004 stabiliscono in quattro settimane il periodo minimo di ferie annue, salvo le condizioni di miglior favore previste dal CCNL; inoltre prevedono il diritto alla fruizione da parte dei lavoratori di almeno due settimane nell’anno di maturazione e la possibilità di utilizzare il restante periodo di ferie nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Il mancato rispetto dei suddetti termini comporta il pagamento di penali in capo al datore di lavoro e la contribuzione previdenziale a carico del lavoratore per quelle ferie non godute eccedenti i 18 mesi dalla maturazione.

 

Di fatto si allunga il termine entro il quale le ferie devono essere fatte: due settimane vanno godute entro l’anno di riferimento e i rimanenti entro 18 mesi dalla fine dell’anno al quale si riferiscono; se il CCNL prevede un periodo di ferie superiore al minimi, i giorni aggiuntivi potranno essere fruiti anche oltre tale termine. La vecchia normativa stabiliva la fruizione delle ferie residue al 31 dicembre, entro il mese dell’anno successivo a quello di spettanza.

 

Ne consegue che entro il 30 giugno 2009 dovranno essere fruite le giornate di ferie relative al periodo minimo maturate nell’anno 2007, pena una sanzione amministrativa fissata in misura da 130,00 a 780,00 euro a carico del datore di lavoro.

 

Quadro normativo

Ai lavoratori dipendenti è riconosciuto il diritto irrinunciabile di un periodo annuale di ferie retribuite (pari almeno a quattro settimane), per reintegrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa (art. 36, co.3 Costituzione; art. 2109 c.c.; art. 10 D.Lgs. 66/2003). E’ nullo ogni diverso accordo tra datore di lavoro e prestatore di lavoro che non sia giustificato da eccezionali esigenze aziendali.

Le ferie non godute possono essere differite entro i termini stabiliti dalla legge; solo in casi eccezionali previsti dalla legge, possono essere retribuite mediante un’indennità sostitutiva.

La legge (Conv. OIL 132/70, ratificata con L. 157/81; Dir. CE 2000/34, recepita con D.Lgs. 66/2003) disciplina la maturazione, la durata minima, i termini di retribuzione delle ferie e la retribuzione da corrispondere ai lavoratori durante le stesse, mentre il periodo di fruizione e le modalità di godimento vengono stabilite generalmente dai datori di lavoro.

Nonostante la pluralità di fonti legislative che regolamentano l’istituto, la materia è quasi interamente disciplinata dalla contrattazione collettiva e dalla prassi aziendale.

 

Campo di applicazione

Il regime legale delle ferie si applica a tutti i lavoratori dipendenti, qualunque sia la qualifica, la mansione o il tipo di contratto applicato.

L’obbligo di concedere le ferie retribuite spetta non solo alle imprese, ma anche ai datori di lavoro individuali, come ad esempio il lavoro domestico.

 

Periodo di maturazione e calcolo

Secondo la legge, la durata del periodo di maturazione delle ferie è di dodici mesi.

In generale viene fissato contrattualmente, a livello nazionale o aziendale e, nella maggior parte dei casi, corrisponde all’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) o da un periodo di 12 mesi decorrente dal 1° agosto. Nella prassi il numero di giorni di ferie maturati viene di solito indicato in busta paga.

La maturazione delle ferie è strettamente collegata all’effettiva prestazione di lavoro. Esse infatti maturano in presenza della prestazione lavorativa o di un’assenza che, dalla legge o dai contratti collettivi è considerata servizio effettivo (Cassazione SU 12/11/2001 n. 14020).

Le ferie maturano anche durante il periodo di prova (C. Costituzionale 22/12/1980 n. 189).

Il calcolo dei giorni di ferie spettanti dipende da due variabili:

-         la maturazione del diritto al momento del godimento delle ferie;

-         la durata stabilita dai contratti collettivi o per alcuni casi particolari dalla legge.

 

Assenso del datore di lavoro

In base all’art. 2109 del codice civile, spetta al datore di lavoro individuare il periodo di godimento delle ferie che va comunicato preventivamente al lavoratore. Per la giurisprudenza di merito, il dipendente può essere collocato in ferie unilateralmente, anche se il preavviso è breve, mentre non può decidere arbitrariamente il periodo in cui assentarsi: serve sempre l’assenso da parte dell’azienda.

 

Sanzioni in caso di violazioni

L’art. 10 del D.Lgs. 66/2003 prevede che almeno due settimane devono essere fruite, a richiesta, in modo consecutivo. In caso di violazione delle modalità di fruizione delle ferie, il datore di lavoro può incorrere in una sanzione amministrativa che varia da 130 a 780 euro per ogni violazione e per ciascun periodo di riferimento a cui si riferisce la violazione.

 

Compiti del datore di lavoro

Riassumendo, il datore di lavoro deve:

Ø      permettere ai propri dipendenti di fruire le ferie almeno per due settimane consecutive, se richiesto dallo stesso dipendente;

Ø      consentire la fruizione delle restanti giornate di ferie relative al periodo minimo maturato nell’anno 2007.

 

 

03/06/2009

 

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