FERIE: IL CALENDARIO DELLE SCADENZE

 

 

Come usufruire dei periodi di ferie

 

L’argomento ferie è sicuramente uno dei temi più caldi che, in questo periodo, vengono dibattuti in azienda, non soltanto dal punto di vista climatico che in questi giorni si fa sempre più rovente, ma piuttosto perché devono essere concordate tra lavoratori e imprese.

 

Da un lato i primi, che tendenzialmente richiedono le ferie in un determinato periodo dell’anno individuabile nei mesi di luglio, agosto e dicembre. dall’altro l’impresa, che cerca in ogni modo di scaglionare le vacanze dei propri dipendenti per garantire la continuità della produzione in tutti i dodici mesi dell’anno.

 

Periodo di ferie annuale

Ogni anno il lavoratore ha diritto ad almeno quattro settimane di ferie retribuite. A stabilirlo è il decreto legislativo 66 del 2003 con il quale si riforma l’orario di lavoro.

Di queste quattro settimane, almeno due dovranno essere fruite, anche ininterrottamente, entro l’anno di maturazione su richiesta del lavoratore. In caso contrario, il datore di lavoro è passibile di sanzione che può arrivare fino a 780,00 euro per dipendente.

A conti fatti, entro il 31 dicembre i dipendenti dovranno fruire di almeno due settimane di ferie relative all’anno in corso.

Le restanti due settimane potranno essere fruite, non necessariamente in maniera continuativa, entro i diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Contrariamente, anche in tal caso il datore di lavoro è soggetto a sanzioni.

Qualora, però, il contratto collettivo preveda la possibilità di disporre di un periodo superiore alle quattro settimane stabilite dal decreto legislativo, l’eccedenza potrà essere fruita anche in modo frazionato entro i termini fissati dal contratto.

Attenzione, quindi, alla scadenza del 30 giugno 2010, momento in cui il lavoratore dovrà aver fruito delle restanti due settimane di ferie maturate nel corso del 2008. Per l’impresa che non rispetterà tale disposizione è prevista una sanzione compresa tra euro 130,00 ed euro 780,00 per ogni lavoratore.

 

Quadro normativo

Ai lavoratori dipendenti è riconosciuto il diritto irrinunciabile di un periodo annuale di ferie retribuite (pari almeno a quattro settimane), per reintegrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa (art. 36, co.3 Costituzione; art. 2109 c.c.; art. 10 D.Lgs. 66/2003). E’ nullo ogni diverso accordo tra datore di lavoro e prestatore di lavoro che non sia giustificato da eccezionali esigenze aziendali.

Le ferie non godute possono essere differite entro i termini stabiliti dalla legge; solo in casi eccezionali previsti dalla legge, possono essere retribuite mediante un’indennità sostitutiva.

La legge (Conv. OIL 132/70, ratificata con L. 157/81; Dir. CE 2000/34, recepita con D.Lgs. 66/2003) disciplina la maturazione, la durata minima, i termini di retribuzione delle ferie e la retribuzione da corrispondere ai lavoratori durante le stesse, mentre il periodo di fruizione e le modalità di godimento vengono stabilite generalmente dai datori di lavoro.

Nonostante la pluralità di fonti legislative che regolamentano l’istituto, la materia è quasi interamente disciplinata dalla contrattazione collettiva e dalla prassi aziendale.

 

Campo di applicazione

Il regime legale delle ferie si applica a tutti i lavoratori dipendenti, qualunque sia la qualifica, la mansione o il tipo di contratto applicato.

L’obbligo di concedere le ferie retribuite spetta non solo alle imprese, ma anche ai datori di lavoro individuali, come ad esempio il lavoro domestico.

 

Periodo di maturazione e calcolo

Secondo la legge, la durata del periodo di maturazione delle ferie è di dodici mesi.

In generale viene fissato contrattualmente, a livello nazionale o aziendale e, nella maggior parte dei casi, corrisponde all’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) o da un periodo di 12 mesi decorrente dal 1° agosto. Nella prassi il numero di giorni di ferie maturati viene di solito indicato in busta paga.

La maturazione delle ferie è strettamente collegata all’effettiva prestazione di lavoro. Esse infatti maturano in presenza della prestazione lavorativa o di un’assenza che, dalla legge o dai contratti collettivi è considerata servizio effettivo (Cassazione S.U. 12/11/2001 n. 14020).

Le ferie maturano anche durante il periodo di prova (C. Costituzionale 22/12/1980 n. 189).

Il calcolo dei giorni di ferie spettanti dipende da due variabili:

-         la maturazione del diritto al momento del godimento delle ferie;

-         la durata stabilita dai contratti collettivi o per alcuni casi particolari dalla legge.

 

Assenso del datore di lavoro

In base all’art. 2109 del codice civile, spetta al datore di lavoro individuare il periodo di godimento delle ferie che va comunicato preventivamente al lavoratore. Per la giurisprudenza di merito, il dipendente può essere collocato in ferie unilateralmente, anche se il preavviso è breve, mentre non può decidere arbitrariamente il periodo in cui assentarsi: serve sempre l’assenso da parte dell’azienda.

 

Sanzioni in caso di violazioni

L’art. 10 del D.Lgs. 66/2003 prevede che almeno due settimane devono essere fruite, a richiesta, in modo consecutivo. In caso di violazione delle modalità di fruizione delle ferie, il datore di lavoro può incorrere in una sanzione amministrativa che varia da 130 a 780 euro per ogni violazione e per ciascun periodo di riferimento a cui si riferisce la violazione.

 

Calendario

Come usufruire dei periodi feriali:

 

PRIMO PERIODO

DURATA

Almeno due settimane

MODALITA’ DI FRUIZIONE

Ininterrotte (solo se richiesto dal lavoratore)

TERMINE PER USUFRUIRNE

Entro il 31 dicembre dell’anno di competenza

PARTICOLARITA’

La richiesta al datore di lavoro deve essere formulata tempestivamente, per conciliare le esigenze aziendali

SANZIONI

Allo scadere del termine, in caso di mancata fruizione, il datore di lavoro è sanzionabile

 

SECONDO PERIODO

DURATA

Altre due settimane

MODALITA’ DI FRUIZIONE

Anche frazionate

TERMINE PER USUFRUIRNE

Entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione (per il 2008 entro il 30 giugno 2010)

PARTICOLARITA’

I contratti collettivi potrebbero stabilire più ampi periodi di differimento

SANZIONI

Allo scadere del termine, in caso di mancata fruizione, il datore di lavoro è sanzionabile

 

TERZO PERIODO

DURATA

Possibile previsione contrattuale di un periodo ulteriore alle quattro settimane

MODALITA’ DI FRUIZIONE

Possibile fruizione frazionata

TERMINE PER USUFRUIRNE

Anche oltre 18 mesi dalla loro maturazione, ma entro i limiti stabiliti dalla contrattazione

PARTICOLARITA’

Il periodo può essere monetizzato, salo specifica previsione di legge o di contrattazione collettiva

SANZIONI

Nessuna sanzione per il datore di lavoro

 

 

01/07/2010

 

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