MANOVRA FINANZIARIA 2009
La finanziaria e gli altri provvedimenti di fine anno
Sul Supplemento Ordinario n. 285/L alla Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2008 è stata pubblicata la legge 22 dicembre
2008, n. 203 - Legge Finanziaria 2009 - in vigore dal 1° gennaio 2009.
Diventano quindi ufficiali le disposizioni che
prorogano e in alcuni casi stabilizzando una serie di sconti fiscali, portando
in dote i fondi per i contratti degli statali e per gli ammortizzatori sociali,
rendono meno severo il patto di stabilità interno.
Si tratta di provvedimenti su più fronti, che sono
però ospitati in un provvedimento “leggero” solo di quattro articoli, dotati di
un numero contenuto di commi; una scelta dell’Esecutivo di far confluire nella
legge finanziaria solo una piccola parte della manovra. Numerosi interventi
destinati a incidere sui conti del triennio sono infatti stati anticipati la
scorsa estate, con il decreto legge 112/08.
Altre misure sono veicolate nel recente decreto legge
n. 185, intitolato a sostegno “anti-crisi”, che dopo l’esame delle Commissioni
Parlamentari, si appresta ad essere votato alla Camera lunedì 12 gennaio.
Quadro normativo generale
Non mancano
altri provvedimenti correlati alla manovra di fine anno; oltre al D.L. n. 112/08
della scorsa estate, riepiloghiamo gli ultimi provvedimenti di maggiore
interesse:
Ø Decreto Legge n. 185 del
29 novembre 2008:
misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (decreto c.d.
anti-crisi), in vigore e in attesa di conversione in legge.
Ø Legge n. 203 del 22
dicembre 2008:
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2009 vera e propria), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 285/L
alla G.U. n. 303 del 30 dicembre 2008 e in vigore.
Ø Decreto Legge n. 207 del
30 dicembre 2008:
proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
finanziarie urgenti (decreto c.d. milleproroghe), in vigore e in
attesa di conversione in legge.
Contenuti della legge Finanziaria 2009
(L. 203/2008)
Tra le misure fiscali contenute nella legge 203/2008
si segnala la proroga, fino al 31 dicembre 2011 (art. 2, comma 15),
delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie, già riconosciute fino al
31 dicembre 2010 (art.1, commi 17-19, legge 244/2007), ed in particolare:
- della
detrazione IRPEF del 36%, nel limite di 48.000 euro per unità
immobiliare, per gli interventi di recupero delle abitazioni;
- dell’IVA
al 10% per gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria sulle abitazioni. A tal proposito,
si ricorda che la Direttiva 2006/18/CE, in base alla quale i Paesi membri
sono stati autorizzati ad applicare aliquote IVA ridotte per le
prestazioni di servizi ad alta intensità di manodopera (tra cui rientrano
anche le manutenzioni delle abitazioni), prevede l’applicazione di tale
beneficio fiscale unicamente fino al 31 dicembre 2010.
Pertanto,
tale ultima disposizione potrebbe essere modificata nell’ipotesi in cui, al
sopraggiungere di tale scadenza, l’Unione Europea dovesse decidere di non
prorogare ulteriormente l’applicabilità dell’IVA al 10% sulle manutenzioni
delle abitazioni.
È
stata prorogata, altresì, per un ulteriore anno, la detrazione IRPEF del 36%
per l’acquisto di fabbricati a destinazione residenziale interamente
ristrutturati da imprese di costruzione, da calcolare sul 25% del prezzo
d'acquisto, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare, che viene
riconosciuta in presenza di tali due condizioni:
- gli
interventi vengano eseguiti dall’1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2011;
- il
rogito avvenga entro il 30 giugno 2012.
Inoltre,
fino al 31 dicembre 2011, per effetto della proroga, la legge 203/2008 conferma
l’obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per l’intervento
edilizio, a pena di decadenza della detrazione del 36%, riconosciuta sia per
gli interventi di recupero delle abitazioni, sia per l’acquisto di abitazioni
ristrutturate. Per contro, si ricorda che, a partire dall’1 gennaio 2008, l’indicazione
in fattura del costo della manodopera non è più richiesto come condizione per l’applicazione
dell’IVA al 10% sui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
abitazioni.
Altre
misure riguardano la stabilizzazione di alcune agevolazioni da tempo prorogate,
come:
- L’aliquota
IRAP al 1,9% per il settore agricolo e della pesca.
- Entra
a regime la detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza degli
asili nido; come nel passato, anche per l’anno 2008 e successivi, sarà
possibile ottenere un beneficio fiscale pare al 19% di una spesa massima
di € 632,00 per ciascun figlio (sconto fiscale pari ad un massimo di € 120,00
per figlio. E’ necessario conservare la documentazione da produrre per la
compilazione della dichiarazione annuale dei redditi.
- Un
anno in più per godere della detrazione IRPEF del 19% delle spese
sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto
pubblico locale, regionale e interregionale, nel massimo di € 250,00 ed
entro il 31 dicembre 2009. La detrazione massima è pari a € 47,50. La
detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle
persone considerate familiari a carico (comma 2, art. 12, Tuir).
- Proroga
dello sconto IRPEF per il 2009 del 19% delle spese sostenute dai docenti delle
scuole di ogni ordine e grado, anche non si ruolo con incarico annuale,
per l’aggiornamento e la formazione fino ad un importo massimo di € 500,00.
La detrazione massima è pari a € 95,00.
Contenuti del decreto Anti-crisi (D.L.
185/2008)
In
particolare, si ricorda che il D.L. 185/2008, in corso di conversione in legge
(n.1972/AC), i cui lavori inizieranno lunedì 12 gennaio, ha previsto:
- Sul
fronte della detrazione del 55% è quasi certa l’eliminazione della
retroattività e l’allungamento da 3 a 5 anni del periodo nel quale sarà
possibile usufruire della detrazione; con tutta probabilità sarà
confermata la percentuale del 55% dello sconto fiscale. La legge di
conversione approderà in Aula il 12 gennaio. In base all’emendamento
approvato nelle Commissioni parlamentari è possibile ipotizzare che:
-
per il 2008 non sarà
necessaria alcuna comunicazione alla Agenzia Entrate, mentre la comunicazione
all’Enea andrà inviata entro 90 giorni dalla fine dei lavori; il bonus
sarà ripartito in quote annuali non inferiori a tre e non superiori a 10;
-
per il 2009 e 2010 sarà
sufficiente inviare una comunicazione alla Agenzia Entrate, senza necessità di
attendere il benestare e la detrazione non potrà più essere a scelta del
contribuente da 3 a 10 anni, ma verrà divisa in 5 rate annuali costanti.
- La
rivalutazione dei beni immobili d’impresa risultanti nel bilancio
in corso al 31 dicembre 2007 (con esclusione degli immobili destinati alla
vendita e delle aree edificabili), mediante il pagamento di un’imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, pari al 7% per i beni
non ammortizzabili, ed al 10% per i beni ammortizzabili. È anche prevista
la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione con
l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito delle
persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società, dell’imposta
regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali in misura
pari al 10%. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori conseguenti
alla rivalutazione, è riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio
successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata effettuata.
La cessione anticipata del bene rivalutato comporta il venir meno degli
effetti fiscali della rivalutazione con l’effetto che le plusvalenze e le minusvalenze
saranno determinate senza tener conto del maggior valore iscritto in sede
di rivalutazione.
- La
deducibilità dall’IRPEF/IRES di un ammontare pari al 10% dell’IRAP,
forfetariamente riferita alla quota imponibile degli interessi passivi (al
netto degli interessi attivi) e del costo del lavoro per il personale
dipendente o assimilato (al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art.11,
del D.Lgs. 446/1997). Negli stessi limiti quantitativi, si accorderà il
rimborso ai soggetti che, alla data del 29.11.08, hanno presentato istanza
di rimborso del tributo regionale per le annualità pregresse al 2008. Per
i contribuenti che, invece, alla data del 29.11.08 non avessero già
presentato l’istanza, verrà introdotto un meccanismo di richiesta in
forma telematica, secondo regole da definire, nel rispetto del limite
temporale dei 48 mesi di cui all’art. 38 del DPR n. 602/73.
- L’esigibilità,
per il triennio 2009-2011, dell’IVA al momento del pagamento del corrispettivo
(principio di cassa), relativamente a tutte le operazioni imponibili rese
a favore di soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, ad
eccezione delle operazioni soggette al meccanismo del ''reverse charge"
(es. prestazioni rese in subappalto nel settore edile) e le cessioni nei
confronti dei privati. La disposizione non è ancora operativa, in
quanto l’efficacia della misura è subordinata ad autorizzazione
comunitaria, ai sensi della direttiva 2006/112/CE, sulla base della quale
sarà poi emanato un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze con
cui verrà fissato il volume d’affari dei contribuenti beneficiari della
disposizione.
- La
revisione degli Studi di Settore attualmente in vigore, con
riferimento a determinati settori o aree territoriali al fine di tener
conto degli effetti della crisi economica dei mercati, mediante Decreto
del Ministro dell’Economia e Finanze, sentito il parere della Commissione
degli Esperti. La revisione, che potrà giungere anche oltre il 31 marzo
dell’anno successivo a quello di riferimento, sarà fondata su dati
desumibili dalla contabilità nazionale, acquisibili presso istituti ed
enti specializzati nella analisi economica, contenuti nelle segnalazioni
degli Osservatori regionali per gli studi di settore. Ci si attende un correttivo
congiunturale che dovrebbe rappresentare una sintesi delle difficoltà
economiche patite dal mercato del 2008.
- La detrazione del 36% per i
microprogetti di arredo urbano o di interesse locale, nel limite di
spesa e nel rispetto delle modalità previste dall'art.1, della legge
449/1997 (istitutiva della detrazione del 36%).
- L’introduzione di un bonus straordinario per le
famiglie a basso reddito (da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00),
scaglionato in relazione alla numerosità del nucleo, alla tipologia ed
all’ammontare del reddito prodotto. La spettanza del bonus può essere
verifica con riguardo al periodo 2007 o 2008 ed è subordinata alla
presentazione di una apposita domanda rinviata al 28 febbraio, da
inoltrarsi al sostituto di imposta oppure all’Agenzia delle Entrate
(mediante apposita istanza, oppure direttamente nella prossima
dichiarazione dei redditi). Per un maggior approfondimento è possibile
visionale l’informativa al seguente indirizzo: http://www.studioansaldi.eu/ita/dettnews.asp?ID=711
- La
riduzione del costo della regolarizzazione spontanea di cui all’articolo
13 del D.Lgs. 472/1997, c.d. ravvedimento operoso, a decorrere dal
29 novembre 2008 viene stabilito nelle seguenti misure:
-
da 1/8 a 1/12 del minimo entro
trenta giorni dalla violazione, la sanzione viene ridotta a un dodicesimo del
minimo (pari al 2,5%), anziché del 3,75%;
-
da 1/5 a 1/10 del minimo entro il
termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del
quale è stata commessa la violazione, la sanzione risulta pari a un decimo del
minimo (pari al 3%), anziché del 6%;
-
da 1/8 a 1/12 del minimo per
l’omissione della presentazione della dichiarazione, entro novanta giorni dalla
scadenza o di trenta giorni in materia di imposta sul valore aggiunto; la
sanzione di € 258,00 per dichiarazione si riduce a € 21,50.
- La
proroga, dall'1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, della tassazione
agevolata pari ad una imposta sostitutiva sul reddito del 10%, e nel
limite di 6.000,00 euro lordi, con riferimento alle somme per incrementi
di produttività, corrisposte ai lavoratori del settore privato titolari di
reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2008, a 35.000,00
euro lordi.
- Il
ripristino degli indennizzi per le aziende del settore commercio e
turismo in crisi, a valere dal 2009 al 2011. Si tratta di un assegno
pari alla pensione minima concessa a favore degli esercenti costretti a
chiudere l’attività nei tre anni precedenti il pensionamento di vecchiaia
(57 anni per le donne e 63 per gli uomini).
- La
previsione di un “assegno familiare” per i lavoratori autonomi in regola
con gli studi di settore, per fare fronte al caro mutuo e alle spese
familiari.
Contenuti del decreto milleproroghe
(D.L. 207/2008)
Il
D.L. 207/2008 ha previsto:
- La
proroga al 31 marzo 2009 del termine per l’adozione del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del provvedimento di restituzione
dei minori acconti versati lo scorso mese di dicembre, mediante
recupero in compensazione.
- Lo
slittamento al 16 maggio 2009 di alcune disposizioni in materia di
sicurezza sul lavoro: si tratta della valutazione dei rischi da stress
lavoro-correlato, della comunicazione all’Inail degli infortuni che
comportano assenza dal lavoro superiore ad un giorno e del divieto delle
visite preassuntive. È invece in vigore dal 1° gennaio 2009 l’obbligo per
i datori di lavoro di predisporre il Documento Unico di Valutazione dei
Rischi (DUVR), previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 81/2008. È inoltre in vigore dal 1° gennaio 2009
l’obbligo della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
rischi particolari, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di
gravidanza e quelli connessi alle differenze di genere, all’età e alla
provenienza da altri Paesi.
10/01/2009
www.studioansaldi.eu