ICI VERSAMENTO ACCONTO 2010

 

 

La scadenza del 16 giugno

 

Per i proprietari di beni immobili, e per i titolari di diritti reali di godimento sugli stessi, il corrente mese di giugno è quello relativo all’appuntamento con il versamento dell’acconto sull’imposta comunale sugli immobili - Ici - relativa al 2010.

 

L’Ici, imposta comunale sugli immobili, è un imposta che grava su fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli e deve essere pagata da coloro che godono di diritti reali su tali immobili.

 

I Clienti dello Studio riceveranno i bollettini di pagamento o i modelli F24 a partire da mercoledì 9 giugno p.v.

 

Versamento acconto 2010

Il versamento dell’acconto è “provvisorio”, ossia viene effettuato sulla base della situazione reale del 2010 (quindi tenendo conto di eventuali acquisti, cessioni, modifiche catastali o altro intervenuti nel 2010), ma applicando aliquote e detrazioni deliberate dai Comuni con riferimento all’anno 2009. Il conguaglio avverrà entro il prossimo 16 dicembre 2010 in sede di saldo, quando verrà determinata l’imposta effettivamente dovuta per il 2010, scomputando il versamento effettuato in sede di acconto.

Esiste, come per i precedenti periodi d’imposta, la possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione entro il termine del 16 giugno 2010, in questo caso si potranno già tenere in considerazione le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune per il periodo d’imposta 2010.

I contribuenti non residenti possono rinviare il versamento dell’intera imposta dovuta per il 2010 al prossimo 16 dicembre 2010, omettendo il versamento in acconto e versando l’imposta complessivamente dovuta per il 2010 in sede di saldo (con applicazione di un interesse).

 

Base imponibile

Per il calcolo è necessario conoscere la rendita catastale che potrà essere acquisita attraverso una visura catastale  da richiedere presso gli uffici dell’Agenzia del Territorio, direttamente  online, oppure, dal 30 novembre scorso, presso gli uffici postali.

Per quanto riguarda i fabbricati, l’imposta si calcola moltiplicando la rendita catastale per 100 (nel caso di abitazioni ad uso civile) oppure per 50 nel caso di immobili classificati nella categoria A/10 (uffici e studi privati) o infine per 34 per quelli rientranti nella categoria C/1 (negozi e botteghe). In tutti i casi il risultato andrà maggiorato del 5 per cento.

Se al fabbricato non è stata ancora attribuita una rendita catastale oppure la rendita attribuita a suo tempo non è più adeguata per variazioni strutturali o di destinazione d’uso, si può fare riferimento alla categoria e quindi alla rendita catastale attribuita a fabbricati similari.

L’importo ottenuto dovrà essere poi moltiplicato per l’aliquota Ici stabilita dal comune di appartenenza. I comuni possono deliberare aliquote Ici in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille.

 

Contratti di locazione “convenzionali”

Per favorire la stipula di contratti di locazione con affitto più contenuto rispetto a quello libero, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote Ici più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni previste dagli accordi locali definiti fra le organizzazioni della proprietà e dell'inquilino.
L’aliquota agevolata potrà essere inferiore al limite minimo del 4 per mille.

 

Esenzione per l’abitazione principale

A decorrere dal periodo d’imposta 2008 sono esenti da Ici l’abitazione principale e le relative pertinenze (queste ultime nel limite di numero e tipologia previsto dal regolamento comunale).

L’esenzione non si applica:

-         alle abitazioni di pregio censite nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9;

-         alle abitazioni tenute a disposizione in Italia dai cittadini italiani residenti all’estero.

Come chiarito dalla risoluzione 1/DF del 4 marzo 2009, l’esenzione è riconosciuta solo per le assimilazioni previste da specifiche disposizioni di legge; al riguardo occorre però distinguere:

§          le assimilazioni “obbligatorie” – quali gli immobili delle IACP e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, così l’ex casa coniugale nel caso di separazione – riconoscono il diritto all’esenzione senza necessità di una specifica previsione regolamentare da parte del Comune;

§          le assimilazioni “facoltative” – come gli immobili concessi in uso gratuito e gli immobili di anziani e disabili che hanno trasferito la residenza in istituto di ricovero o sanitario – conferiscono il diritto all’esenzione solo se esplicitamente introdotte da ciascun Comune.

 

Anziani e disabili

Anche anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile di proprietà non risulti locato, potranno beneficiare dell'agevolazione di abitazione principale.

L’imposta è comunque dovuta per gli edifici appartenenti alle categorie catastali  A/1, A/8 e A/9.

 

Fabbricati rurali

I fabbricati rurali beneficeranno della c.d. pertinenzialità rovesciata, con buona pace di tutti. In sostanza, i fabbricati rurali non dovranno essere assoggettati autonomamente al tributo comunale, con liquidazione dell’imposta sulla relativa rendita catastale (ove esistente), ma risulteranno implicitamente tassati con il mero assoggettamento all’imposta del terreno agricolo cui risultano asserviti. In presenza della ruralità fiscale, infatti, il reddito dominicale del terreno si considera espressivo anche della redditività dei fabbricati rurali inerenti il fondo agricolo: è quest’ultimo, da intendersi quale terreno agricolo con annessi e connessi, ad assurgere ad oggetto dell’imposizione.

Il fabbricato dotato di rendita torna ad assumere autonoma rilevanza ai fini dell’Ici soltanto in caso di perdita dei requisiti necessari per configurarne la ruralità fiscale.

 

Recenti sentenze della Cassazione

L’utilizzo di due unità immobiliari come abitazione principale non costituisce ostacolo all’applicazione dei relativi benefici in materia di Ici se contemporaneamente utilizzate dal soggetto passivo. Lo stabilisce la sentenza della Cassazione (sezione tributaria n. 3397) del 12 febbraio 2010 che ha rafforzato il principio di diritto esplicato nelle precedenti sentenze (n. 25729 del 9/12/2009 e n. 25902 del 29/10/2008).

Ne consegue che per abitazione principale si intende anche quella composta da più unità immobiliari, ma destinata per le sue caratteristiche strutturali e complessive e per la sua concreta e inequivocabile funzionalità abitativa ad essere utilizzata come alloggio abituale o prima casa del nucleo familiare del soggetto passivo con i conseguenti riflessi agevolativi.

Altra estensione giurisprudenziale viene dalla recentissima sentenza sempre della Cassazione (n. 12269 del 19/05/2010) secondo la quale il contribuente ha diritto alla esenzione dell’Ici se utilizza contemporaneamente diversi fabbricati come abitazione principale, anche nel caso in cui gli immobili siano di proprietà di soggetti diversi. Secondo i giudici, quello che conta è l’effettiva utilizzazione come abitazione principale dell’immobile, complessivamente considerato, a prescindere dal numero dalle unità catastali, anche nel caso in cui la proprietà non sia di un solo coniuge, ma di ciascuno dei due, in regime di separazione dei beni.

 

Modalità di versamento

Il pagamento dell’Ici a favore di tutti i Comuni può essere effettuato attraverso il modello di versamento F24, eventualmente utilizzando in compensazione altri crediti erariali e contributivi, senza necessità di verificare che il Comune interessato abbia sottoscritto l’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate (come invece avveniva fino al 1° maggio 2007).

Il modello F24 non è comunque l’unico strumento di pagamento a disposizione dei contribuenti, in quanto è stato precisato che rimane comunque possibile effettuare il versamento attraverso il tradizionale bollettino di versamento Ici ovvero utilizzando altri metodi stabiliti dal regolamento comunale (ad esempio, il versamento diretto in Tesoreria). Il bollettino può essere utilizzato tanto per i versamenti a favore del conto di tesoreria (quando il Comune si occupa della riscossione diretta) quanto per i versamenti a favore del concessionario incaricato della riscossione del tributo. Occorre verificare la soluzione prescelta da ciascun Comune.

 

Sanzioni

I contribuenti che omettono o eseguono in ritardo il pagamento dell’Ici, possono regolarizzare la loro posizione debitoria evitando l’applicazione della sanzione ordinaria, a condizione che la violazione non sia stata già contestata o comunque non siano iniziate verifiche amministrative.

La sanzione ordinaria, pari al 30% dell’importo dovuto, è ridotta:

-         al 2,50% se il versamento è eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza;

-         al 3% se il pagamento viene effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale è stata commessa la violazione.

Il versamento della sanzione deve essere effettuato contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo e degli interessi dovuti, calcolati su base annua al tasso legale del 1%, calcolati per ogni giorno di ritardo.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

del sito web www.studioansaldi.eu

 

 

05/06/2010

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

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