VERSAMENTO ACCONTO ICI 2011

 

 

Confermata la scadenza del 16 giugno

 

Il 16 giugno scade il termine per il versamento dell’acconto ICI relativo al periodo d’imposta 2011. Se la situazione immobiliare non è cambiata rispetto all’anno scorso, il calcolo si effettua applicando all’imponibile le aliquote e le detrazioni deliberate per il 2010 e dividendo l’importo a metà.

 

Il pagamento va eseguito in banca, con il modello F24 oppure in posta, con gli ordinari bollettini di pagamento di c/c/p. E’ sempre possibile pagare in un’unica soluzione, entro la medesima scadenza, utilizzando però le delibere del 2011; considerando tuttavia che quest’anno i termini per le delibere comunali sono slittati al 30 giugno, non sempre sarà possibile per i contribuenti avere a disposizione in tempo utile i dati necessari per effettuare i calcoli.

 

Versamento acconto 2011

Il versamento dell’acconto è “provvisorio”, ossia viene effettuato sulla base della situazione reale del 2011 (tenendo conto di eventuali acquisti, cessioni, modifiche catastali o altro, intervenuti entro il 16/06/2011), ma applicando aliquote e detrazioni deliberate dai Comuni con riferimento all’anno 2010. Il conguaglio avverrà entro il prossimo 16 dicembre 2011 in sede di saldo, quando verrà determinata l’imposta effettivamente dovuta per il 2011, scomputando il versamento effettuato in sede di acconto.

I contribuenti non residenti possono rinviare il versamento dell’intera imposta dovuta per il 2011 al prossimo 16 dicembre, omettendo il versamento in acconto e versando l’imposta complessivamente dovuta per il 2011 in sede di saldo, con applicazione di un interesse.

 

Base imponibile

Per il calcolo è necessario conoscere la rendita catastale che potrà essere acquisita attraverso una visura catastale aggiornata. A norma dell’art. 5 del D.Lgs. 504/1992, il valore dell’immobile su cui applicare le aliquote è determinato come segue: per quanto riguarda i fabbricati, l’imposta si calcola moltiplicando la rendita catastale per 100 (nel caso di abitazioni ad uso civile) oppure per 50 nel caso di immobili classificati nella categoria A/10 (uffici e studi privati), per 34 per quelli rientranti nella categoria C/1 (negozi e botteghe), o infine per 140 per gli alloggi collettivi, rientranti nella categoria B (collegi, case di cura). In tutti i casi il risultato andrà maggiorato del 5 per cento.

L’importo ottenuto dovrà essere poi moltiplicato per l’aliquota ICI stabilita dal Comune di appartenenza. I Comuni possono deliberare aliquote in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille.

 

Contratti di locazione “convenzionali”

Per favorire la stipula di contratti di locazione con affitto più contenuto rispetto a quello libero, i Comuni possono deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni previste dagli accordi locali definiti fra le organizzazioni della proprietà e dell'inquilino.

L’aliquota agevolata potrà essere inferiore al limite minimo del 4 per mille.

 

Esenzione per l’abitazione principale

A decorrere dal periodo d’imposta 2008 sono esenti da ICI l’abitazione principale e le relative pertinenze; queste ultime nel limite di numero e tipologia previsto dal regolamento comunale.

L’esenzione non si applica:

-         alle abitazioni di pregio censite nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9;

-         alle abitazioni tenute a disposizione in Italia dai cittadini italiani residenti all’estero.

Come chiarito dalla risoluzione 1/DF del 4 marzo 2009, l’esenzione è riconosciuta solo per le assimilazioni previste da specifiche disposizioni di legge; al riguardo occorre però distinguere:

§          le assimilazioni “obbligatorie” – quali gli immobili delle IACP e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, così l’ex casa coniugale nel caso di separazione – riconoscono il diritto all’esenzione senza necessità di una specifica previsione regolamentare da parte del Comune;

§          le assimilazioni “facoltative” – come gli immobili concessi in uso gratuito e gli immobili di anziani e disabili che hanno trasferito la residenza in istituto di ricovero o sanitario – conferiscono il diritto all’esenzione solo se esplicitamente introdotte da ciascun Comune.

 

Anziani e disabili

Anche anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile di proprietà non risulti locato, potranno beneficiare dell'agevolazione di abitazione principale.

L’imposta è comunque dovuta per gli edifici appartenenti alle categorie catastali  A/1, A/8 e A/9.

 

Fabbricati rurali

I fabbricati rurali non sono soggetti ad ICI, indipendentemente dalla categoria catastale loro attribuita; questo principio che non è ancora legge, è sancito dall’art. 11 del Ddl sulla montagna (AS 2566) per il quale è in corso l’iter parlamentare.

In sostanza, i fabbricati rurali non dovranno essere assoggettati autonomamente al tributo comunale, con liquidazione dell’imposta sulla relativa rendita catastale (ove esistente), ma risulteranno implicitamente tassati con il mero assoggettamento all’imposta del terreno agricolo cui risultano asserviti. In presenza della ruralità fiscale, infatti, il reddito dominicale del terreno si considera espressivo anche della redditività dei fabbricati rurali inerenti il fondo agricolo: è quest’ultimo, da intendersi quale terreno agricolo con annessi e connessi, ad assurgere ad oggetto dell’imposizione.

Il fabbricato dotato di rendita torna ad assumere autonoma rilevanza ai fini dell’ICI, soltanto in caso di perdita dei requisiti necessari per configurarne la ruralità fiscale.

 

Variazioni intervenute nel corso del 2011

Si ricorda infine che sulla quantificazione dell’imposta dovuta incidono le variazioni intervenute in corso d’anno, in particolare:

modificazioni relative all’immobile Ø nuovi accatastamenti, frazionamenti, demolizioni, ristrutturazioni, inagibilità, fusioni o comunque altre variazioni che riguardino i fabbricati; variazioni di coltura che riguardino i terreni agricoli; variazioni di classificazione nel Piano Regolatore Generale del Comune dell’area edificabile;

modificazioni relative alla titolarità Ø cessioni o acquisizioni di immobili, cessazioni o costituzioni di diritti di usufrutto, uso o abitazione, ottenimento in concessione o in diritto di superficie di un terreno, sottoscrizione di un contratto di leasing immobiliare, successioni o riunioni di usufrutto.

 

Modalità di versamento

Il pagamento dell’ICI a favore di tutti i Comuni può essere effettuato attraverso il modello di versamento F24, eventualmente utilizzando in compensazione altri crediti erariali e contributivi, senza necessità di verificare che il Comune interessato abbia sottoscritto l’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate, come invece avveniva fino al 1° maggio 2007.

Il modello F24 non è comunque l’unico strumento di pagamento a disposizione dei contribuenti, in quanto è stato precisato che rimane comunque possibile effettuare il versamento attraverso il tradizionale bollettino di versamento ICI ovvero utilizzando altri metodi stabiliti dal regolamento comunale (ad esempio, il versamento diretto in Tesoreria). Il bollettino può essere utilizzato tanto per i versamenti a favore del conto di tesoreria (quando il Comune si occupa della riscossione diretta) quanto per i versamenti a favore del concessionario incaricato della riscossione del tributo. Occorre verificare la soluzione prescelta da ciascun Comune.

 

Consegna dei moduli di pagamento

La consegna dei moduli di pagamento F24 avverrà a partire da venerdì 10 giugno p.v.

 

Sanzioni e ravvedimento

I contribuenti che omettono o eseguono in ritardo il pagamento dell’ICI, possono regolarizzare la loro posizione debitoria evitando l’applicazione della sanzione ordinaria, a condizione che la violazione non sia stata già contestata o comunque non siano iniziate verifiche amministrative.

La sanzione ordinaria, pari al 30% dell’importo dovuto, è ridotta:

ð 2,5% (1/12 del 30%) o del 3% (1/10 del 30%) se la violazione è commessa dal 1° febbraio 2011, se il versamento viene eseguito entro i 30 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali su base annua (del 1% dal 1/1/2010 e 1,5% dal 1/1/2011);

ð 3% (1/10 del 30%) o del 3,75% (1/8 del 30%) se la violazione è commessa dal 1° febbraio 2011, se il versamento viene eseguito oltre i 30 gg. dalla scadenza, ma entro la dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, quando l’obbligo dichiarativo è previsto, oltre gli interessi legali su base annua (del 1% dal 1/1/2010 e 1,5% dal 1/1/2011).

 

Presentazione della Dichiarazione ICI per il 2010

Se nell’anno 2010 sono intervenute variazioni, per le quali:

a)      incidono sul diritto a riduzioni dell’imposta;

b)      dipendono da atti pubblici e privati, stipulati con l’assenza del notaio, per i quali non è stato utilizzato il MUI;

c)      dipendono da atti pubblici e privati, compiuti con l’assistenza del notaio, e quindi senza l’impiego del MUI;

vi è obbligo di presentazione della dichiarazione ICI al Comune in cui sono situati gli immobili oggetto di variazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.eu

 

 

06/06/2011

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

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