CONTRIBUTI INPS PER IL 2012

 

 

Le aliquote contributive INPS per le diverse gestioni previdenziali

 

Per il 2012, così come previsto dal Decreto c.d. “Salva Italia”, le aliquote contributive IVS sono maggiorate dell’1,3%. Conseguentemente, l’aliquota ordinaria 2012 è fissata nella misura del 21,30% per gli artigiani e del 21,39% per i commercianti.

Come di consueto, l’INPS ha comunicato gli importi aggiornati per l’anno in corso del reddito minimo e massimo nonché delle fasce di reddito per l’applicazione delle citate aliquote.

 

Le scadenze 2012

Le quote fisse sul minimale di reddito sono dovute:

Ø al 16/05/2012

Ø al 20/08/2012

Ø al 16/11/2012

Ø al 18/02/2013

 

Artigiani e Commercianti

L’art. 24, c. 22 D.L. 201/2011 ha previsto che, con effetto dal 1.01.2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall’anno 2012 e, successivamente, di 0,45 punti percentuali ogni anno, fino a raggiungere il livello del 24%. Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2012, sono pari alla misura del 21,30%.

Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2012, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto (art. 59, c. 15 L. 449/1997). Analogamente, sono confermate, per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiori a 21 anni, le agevolazioni stabilite dall’art. 1, c. 2 L. 233/1990.
Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato fino al 31.12.2014.
Per effetto di quanto disposto dall’art. 49, co. 1 L. 488/1999 è dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

 

ARTIGIANI

 

Reddito di impresa

Percentuale per titolari e familiari con età pari o superiore a 21 anni

Percentuale per familiari di età inferiore a 21 anni

Fino a € 14.930,00 (1)

21,30%

18,30%

da € 14.930,01
fino a € 44.204,00

21,30%

18,30%

oltre € 44.204,01

fino a € 73.673,00 (2)

22,30%

19,30%

Contributo minimi annuo

€ 3.187,53

€ 2.739,63

Contributo massimo annuo

€ 15.987,09

€ 13.776,85

• I redditi ed i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e per i periodi inferiori all’anno solare sono rapportati a mese.

• Il contributo minimo, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui.

(1) Reddito minimo su cui è calcolato il contributo per il 2012.

(2) Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo per il 2012 è pari a € 96.149,00, non frazionabile in ragione mensile [contributo massimo annuale € 20.999,18 (€ 18.114,71 per coadiuvanti fino a 21 anni)].

 

COMMERCIANTI

 

Reddito di impresa

Percentuale per titolari e familiari con età pari o superiore a 21 anni

Percentuale per familiari di età inferiore a 21 anni

Fino a € 14.930,00 (1)

21,39%

18,39%

da € 14.930,01
fino a € 44.204,00

21,39%

18,39%

oltre € 44.204,01

fino a € 73.673,00 (2)

22,39%

19,39%

Contributo minimi annuo

€ 3.200,96

€ 2.753,07

Contributo massimo annuo

€ 16.053,34

€ 13.843,15

• I redditi ed i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e per i periodi inferiori all’anno solare sono rapportati a mese.

• Il contributo minimo, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui.

(1) Reddito minimo su cui è calcolato il contributo per il 2012.

(2) Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo per il 2012 è pari a € 96.149,00, non frazionabile in ragione mensile [contributo massimo annuale € 21.085,72 (€ 18.201,24 per coadiuvanti fino a 21 anni)].

 

Per i soci di S.R.L. iscritti in quanto tali alle Gestioni dei commercianti e degli artigiani, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili.

 

Gestione separata

L’art. 22, c. 1 L. 183/2011 ha previsto che, dal 1.01.2012, l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione Separata e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche siano aumentate di un punto percentuale. Con la Circolare 3.02.2012, n. 16 l’INPS ha diffuso le aliquote in vigore dal 1.01.2012.

Rimane confermata, per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, l’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale. La predetta aliquota contributiva aggiuntiva è pari allo 0,72%.

Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto dell’art. 51, c. 1 Tuir, in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio dell’anno successivo si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato).
Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12.01.2012 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31.12.2011 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2011.
Il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24.

Si rammenta, inoltre, che per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2011, primo acconto 2012 e secondo acconto 2012).

Si ricorda che sono tenute all’iscrizione alla Gestione Separata INPS ex L. 335/95, in particolare, le seguenti tipologie di lavoratori:

4    collaborazione coordinata e continuativa, contratto a progetto o collaborazioni occasionali;

4    attività di lavoro autonomo, cioè liberi professionisti privi di cassa previdenziale di categoria;

4    attività di lavoro autonomo occasionale (se superano il limite di reddito di € 5.000 annui);

4    vendite porta a porta, cioè incaricati alle vendite a domicilio (se superano il limite di reddito di
€ 6.410,26 annui);

4    associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro.

 

 

CONTRIBUZIONE

NON ISCRITTI AD UN’ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA NÈ PENSIONATI

ISCRITTI AD UN’ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA
O PENSIONATI

Aliquote previdenziali

27% fino al massimale (1) della base imponibile pari a 96.149,00 euro

18% fino al massimale (1) della base imponibile pari a 96.149,00 euro

Contributo assistenziale

0,72%

NO

 

Contribuzione totale

27,72% fino al massimale (1) della base imponibile pari a 96.149,00 euro

18% fino al massimale (1) della base imponibile pari a 96.149,00 euro

(1) Il minimale di reddito per l’anno 2012 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari ad € 14.930,00.

 

Il contributo alla Gestione separata va versato all’INPS con il modello F24. Le metodologie di versamento variano a seconda che il versamento riguardi i professionisti o i collaboratori.

Professionisti Ø il contributo viene pagato con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell’anno precedente) e saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti Irpef (16 giugno, 30 novembre e 16 giugno 2013 per il saldo), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei clienti).

Collaboratori Ø il versamento è effettuato dal committente entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico dell'azienda committente e per 1/3 a carico del lavoratore.

Associati       Ø il versamento è effettuato dall’associante entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell'associante e per il restante 45% a carico dell’associato.

 

Doppia contribuzione per gli amministratori

La Corte Costituzionale, con sentenza del 23 gennaio 2012, n. 15, ha posto definitivamente fine alla querelle relativa al presunto assoggettamento a doppia contribuzione del socio amministratore di una Società SRL Commerciale.

La sentenza stabilisce che il socio di una SRL commerciale che lavora nella società e riveste anche la carica di amministratore deve pagare, per la prima attività, i contributi alla gestione commercianti Inps e, per la seconda, alla Gestione separata dei collaboratori (principio di doppia contribuzione).

Si ricorda che l’INPS ha sempre asserito che i soci di SRL commerciali, che esercitano anche il compito di amministratori, sono obbligati alla doppia contribuzione; tuttavia il contenzioso su tale materia è stato molto ricco: le Corti di merito avevano dato ragione all’Istituto, mentre la Cassazione, con una sentenza a Sezioni unite (n. 3240/10), si era contrapposta.

Il D.L. n. 78/10, infine, con un’interpretazione autentica della norma di riferimento, aveva precisato che il principio della prevalenza per definire la gestione destinataria della contribuzione si applica solo per le attività autonome esercitate in forma d'impresa da commercianti, artigiani e coltivatori diretti, escludendo di fatto i rapporti di lavoro che richiedono l’iscrizione alla Gestione separata.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 15/12, dichiara la piena legittimità della norma presente nel D.L. n. 78/10, ponendo completamente fine al contenzioso in oggetto.

 

Lavoratori domestici

L’INPS con circolare n. 17 del 3 febbraio 2012, sulla base delle variazioni Istat, aggiorna i contributi per i lavoratori domestici da applicare dal 1° gennaio. Tali importi sono stabiliti per i lavoratori con orario fino a 24 ore nelle seguenti misure:

·     comprensive quota Cuaf:

- per retribuzioni orarie fino a € 7,54: € 1,40 (di cui € 0,34 a carico del lavoratore);

- per retribuzioni orarie oltre € 7,54 e fino a € 9,19: € 1,58 (€ 0,38 a carico del lavoratore);

- per retribuzioni orarie oltre € 9,19: € 1,93 (€ 0,46 a carico del lavoratore).

·     senza quota Cuaf:

- per retribuzioni orarie fino a € 7,54: € 1,41 (di cui € 0,34 a carico del lavoratore);

- per retribuzioni orarie oltre € 7,54 e fino a € 9,19: € 1,59 (€ 0,38 a carico del lavoratore);

- per retribuzioni orarie oltre € 9,19: € 1,94 (€ 0,46 a carico del lavoratore).

In caso di rapporti di lavoro di almeno 25 ore settimanali (tutte effettuate presso lo stesso datore di lavoro) l’importo orario del contributo dovuto è di € 1,02 (di cui € 0,24 a carico del lavoratore), mentre nel caso di lavoratore coniuge del datore di lavoro parente o affine entro il terzo grado conviventi il contributo dovuto è di € 1,02 (di cui € 0,24 a carico del lavoratore).

 

MINIMI RETRIBUTIVI

RETRIBUZIONE ORARIA

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota

CUAF (1)

fino a € 7,54

€ 6,68

1,46 (0,34) (2)

1,41 (0,34) (2)

oltre € 7,54

fino a € 9,19

€ 7,54

1,58 (0,38) (2)

1,59 (0,38) (2)

oltre € 9,19

€ 9,19

1,93 (0,46) (2)

1,94 (0,45) (2)

Orario di lavoro

superiore a 24 ore

settimanali

€ 4,85

€ 1,02 (0,24) (2)

€ 1,02 (0,24) (2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

 

COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE

GESTIONE

LAVORATORI DOMESTICI

CON CUAF

LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF

ALIQUOTE

COEFFICIENTI

ALIQUOTE

COEFFICIENTI

F.P.L.D.

17,4275%

0,831068

17,2075%

0,824509

D.S.

2,0325%

0,096924

2,1525%

0,103138

CUAF

0,0000%

0,000000

 

 

MATERNITA’

0,0000%

0,000000

0,0000%

0,000000

INAIL

1,31%

0,062470

1,31%

0,062770

Fondo garanzia tratt. fine rapporto

0,20%

0,009538

0,20%

0,009583

TOTALE

20,97%

1,000000

20,87%

1,000000

 

Contribuzione volontaria

I lavoratori autonomi o dipendenti che interrompono l’attività lavorativa ma che vogliono continuare a versare i contributi volontari, al fine di riuscire a raggiungere i requisiti per vedersi riconosciuto il diritto alla pensione o per incrementarne l’importo, possono richiedere all’INPS l’autorizzazione a continuare a versare i contributi.

L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria può essere richiesta dai lavoratori, che hanno cessato o interrotto l’attività lavorativa, per:

I versamenti volontari, pertanto, sono utili per coprire di contribuzione i periodi durante i quali il lavoratore:

Il rilascio dell’autorizzazione ai versamenti volontari è subordinato alla cessazione ovvero all’interruzione del rapporto di lavoro che ha dato origine all'obbligo assicurativo.

N.B.: L’autorizzazione concessa non decade mai e i versamenti volontari, anche se interrotti, possono essere ripresi in qualsiasi momento senza dover presentare una nuova domanda.

L’assicurato, già autorizzato alla prosecuzione volontaria, nel caso riprenda l’attività lavorativa può richiedere entro 180 giorni dalla data di cessazione di quest’ultima, la rideterminazione del contributo in relazione alle retribuzioni o ai redditi percepiti a seguito della nuova attività.

I contribuiti volontari, versati per se e per i familiari a carico, possono essere indicati tra gli “oneri deducibili” in sede di dichiarazione dei redditi (modello UNICO ovvero mod. 730) con riduzione del reddito complessivo sul quale viene determinata l’imposta dovuta ai fini fiscali.

 

Pescatori autonomi

L’INPS, con circolare n. 60 del 3 maggio, comunica l’aliquota contributiva da versare a carico dei pescatori autonomi. Il contributo mensile deve essere calcolato in base alla retribuzione convenzionale, fissata in € 25,39 giornalieri e € 635,00 mensili, e all’aliquota contributiva dovuta al FLPD, pari al 14,61%: il contributo mensile per l’anno 2012 è quindi pari a € 92,78.

La circolare comunica, inoltre, che sono previsti sgravi contributivi anche per i pescatori autonomi, oltre che per le imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari. Per l’anno 2012 i benefici contributivi si applicano nel limite del 60%: il contributo mensile per i pescatori autonomi, al netto dell’agevolazione, è quindi pari a € 37,11.

Per quanto riguarda i versamenti, devono essere effettuati in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese.

 

 

02/05/2012

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

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