NOVITA’ IVA PER IL 2010

 

 

Cambia la territorialità dell’imposta e restyling dei modelli Intrastat

 

Dal 1° gennaio 2010 sono scattate le nuove regole sul luogo di tassazione Iva delle prestazioni di servizi rese in ambito comunitario, dopo le modifiche apportate dalle varie direttive e dalla legge comunitaria 2008.

Rispetto al passato, viene riscritto il principio della “territorialità”, fissando come il luogo dell’imposizione quello in cui avviene il consumo effettivo del servizio.

 

Con l’entrata in vigore delle nuove regole sull’imposta, bisognerà distinguere tra prestazioni rese a committenti soggetti passivi d’imposta (business to business) per i quali opera la regola generale di cui al nuovo art. 7-ter del D.P.R. 633/72 e quelli resi a privati (business to consumer) per i quali torna applicabile quanto previsto dal nuovo art. 7-sexies, lett. b) e c).

 

Nuove regole per i servizi

Dal 1° gennaio la territorialità delle prestazioni di servizi seguirà regole diverse a seconda che il committente sia un soggetto passivo di imposta, ovvero un privato.

Per le prestazioni rese nei confronti di soggetti passivi d’imposta (con partita Iva), la tassazione avverrà nel paese dove è stabilito il committente:

§         se è stabilito nella UE, assoggetterà a Iva nel suo paese la prestazione attraverso l’istituto del reverse charge;

§         se è stabilito fuori dalla UE, rispetterà le regole vigenti nello stato dove è stabilito.

Per le prestazioni rese nei confronti di privati consumatori, la tassazione avverrà nel paese dove è stabilito il prestatore, il quale rispetterà le norme formali e sostanziali previste nel proprio paese.

Ne consegue che gli operatori nazionali dovranno fare particolare attenzione a verificare se il proprio committente estero dia un soggetto privato o un soggetto passivo d’imposta, in quanto da questo dipenderà l’applicazione o meno dell’Iva in fattura.

 

Novità per i modelli Intrastat 2010

Dal 2010 gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie accoglieranno anche le prestazioni di servizi e dovranno essere presentati esclusivamente per via telematica. Cambieranno inoltre le regole sulla frequenza di presentazione, con la soppressione della cadenza annuale.

Le modifiche portate dalla Direttiva n. 2008/117/CE possono essere così riassunte:

-         estensione dell’obbligo della presentazione degli elenchi INTRA anche alle prestazioni di servizio effettuate in ambito comunitario;

-         obbligatorietà della presentazione per via esclusivamente telematica delle dichiarazioni INTRA beni e/o servizi riferite a periodi decorrenti dal 2010;

-         eliminazione della cadenza di presentazione annuale;

-         previsione di nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione mensile/trimestrale;

-         introduzione di nuove modalità per il cambio di periodicità.

Le modifiche introdotte dalla direttiva NON riguardano gli elenchi con periodo di riferimento 2009 e cioè:

-         elenchi annuali 2009 (scadenza 31 gennaio 2010 per presentazione cartacea/floppy 5 febbraio 2010 per presentazione telematica);

-         elenchi trimestrali 4° trimestre 2009 (scadenza 31 gennaio 2010 per presentazione cartacea/floppy e 5 febbraio 2010 per presentazione telematica);

-         elenchi mensili dicembre 2009 (scadenza 20 gennaio 2010 per presentazione cartacea/floppy e 25 gennaio 2010 per presentazione telematica).

 

Periodicità di presentazione modelli Intrastat 2010

La Direttiva 2008/117/Ce ha ridefinito la frequenza di presentazione degli elenchi riepilogativi, adottando quale regola generale la periodicità mensile, con facoltà riconosciuta agli Stati membri di consentire la frequenza trimestrale agli operatori con ridotto volume di scambi, in base ad una specifica autorizzazione concessa su richiesta dell’interessato.

Viene, invece, eliminata la possibilità di assolvere l’adempimento mediante la presentazione annuale.
Relativamente alla possibilità di presentazione trimestrale degli elenchi, la citata direttiva, riconosce tale facoltà a quei soggetti che non hanno superato né per il primo trimestre 2010, né per ciascuno dei quattro trimestri del 2009, la somma di euro 50.000,00 / 100.000,00 (la soglia non è ancora stata definita).

 

Acquisti/cessioni intracomunitari anno precedente

Periodicità

Per i contribuenti che non hanno superato la soglia di € 50.000 / € 100.000 negli ultimi quattro trimestri rispetto a quello di riferimento

Trimestrale

Tutti gli altri casi

Mensile

 

Nel nuovo sistema, il cambio di periodicità avviene nel caso in cui la soglia venga superata nel corso del trimestre. Vengono, inoltre, modificate le scadenze entro le quali assolvere all’adempimento della presentazione degli elenchi Intrastat.

 

Periodicità

Scadenze

Mensile

Entro il giorno 19 del mese successivo a quello di riferimento

Trimestrale

Entro il giorno 19 del mese successivo al trimestre di riferimento

 

In relazione al nuovo termine di scadenza (giorno 19 del mese o trimestre successivo) va rilevato che la Direttiva lasciava spazio alla fissazione di un termine entro la fine del mese e che, quindi, l’anticipazione al giorno 19 è una scelta del legislatore nazionale. Occorre in proposito attendere l’approvazione del decreto definitivo.

 

Cambia la procedura per il rimborso

Il decreto legislativo di recepimento apporta profonde modifiche alle procedure da attivare in caso di rimborsi richiesti da soggetti residente e non residenti.

I soggetti passivi in Italia, che pagano l’Iva di altri Stati della Ue, dal 1° gennaio non dovranno più richiedere il rimborso alle autorità competenti negli altri paesi, ma dovranno chiedere il rimborso direttamente alla Agenzia Entrate competente in base al domicilio fiscale, secondo le indicazioni che saranno stabilite da un provvedimento del Direttore, da emanare entro 90 giorni. L’Agenzia delle Entrate provvederà poi ad inoltrare la richiesta allo Stato membro Ue (art. 38-bis1).

I soggetti passivi domiciliati in altro Stato Ue, che non hanno una stabile organizzazione in Italia e che qui pagano l’Iva, dovranno inviare la richiesta attraverso il portale elettronico delle proprie amministrazioni fiscali (art. 38-bis2).

L’art. art. 38-ter regolamenta l’esecuzione dei rimborso a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità. Le regole si applicano a condizione di reciprocità per Svizzera, Norvegia e Israele. In questo caso sono richiamate le regole già individuate con riguardo ai soggetti Ue.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

del sito web www.studioansaldi.eu

 

 

18/01/2010

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

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