PERMESSO A PUNTI PER GLI IMMIGRATI

 

 

Dal 10 marzo il permesso di soggiorno subordinato alla lingua italiana

 

Sabato 10 marzo debutta il "permesso a punti" per gli immigrati, previsto dalla legge sicurezza di Maroni del 2009, disciplinato dall’articolo 4-bis, comma 2, del Testo unico sull'immigrazione; il decreto è rimasto per due anni in stand by, fino ad arrivare ufficialmente sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 11 novembre 2011.

 

Tecnicamente si chiama “accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato stipulato al momento della presentazione della domanda del permesso di soggiorno" e riguarderà tutti i cittadini stranieri con più di 16 anni che da sabato faranno ingresso per la prima volta nel territorio italiano e presenteranno domanda per il rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

Alla firma dell'accordo vengono assegnati automaticamente allo straniero 16 punti, che si potranno aumentare o perdere. Se dopo due anni i punti saranno più di 30, l’accordo si considera rispettato, da uno a ventinove si viene “rimandati”, con l’impegno a raggiungere quota trenta entro un anno, ma se i punti sono zero o meno scatta l’espulsione.

 

A chi si applica

L’accordo riguarda tutti gli stranieri di età compresa fra i 16 e i 65 anni che entreranno in Italia, per la prima volta, dal 10 marzo 2012 e chiederanno il rilascio di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

Il regolamento non si applica ai minori non accompagnati o legalmente affidati e agli stranieri soggiornanti per motivi umanitari sulla base di un progetto di assistenza e integrazione sociale. Per il minore che ha compiuto i 16 anni, l'accordo è firmato dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale.

 

Accordo straniero-Stato

Lo straniero che presenta istanza di permesso di soggiorno allo sportello unico per l’Immigrazione o alla Questura stipula, quindi, con lo Stato, un accordo di integrazione articolato per crediti.

L’accordo è redatto in duplice originale, di cui uno è consegnato allo straniero, tradotto nella lingua da lui conosciuta oppure, se non è possibile, in inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o lingua filippina.

Per lo Stato, l’accordo è stipulato dal prefetto o da un suo delegato. Alla sottoscrizione dell'accordo, sono assegnati allo straniero sedici crediti, corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata.

 

Conoscenza dell’italiano e delle istituzioni

Con la sottoscrizione dell’accordo, lo straniero si impegna a conseguire entro due anni una conoscenza poco più che elementare (livello A2) dell’italiano e una conoscenza «sufficiente» dei «principi fondamentali della Costituzione», delle «istituzioni pubbliche» e «della vita civile in Italia», in particolar modo per quanto riguarda sanità, scuola, servizi sociali, lavoro e obblighi fiscali e si impegna poi a far frequentare ai figli la scuola dell’obbligo.

Entro tre mesi dalla firma, lo straniero deve seguire un mini-corso gratuito di «formazione civica e informazione sulla vita civile» che dura tra cinque e dieci ore.

 

Da 16 crediti a 30 crediti

Alla  sottoscrizione dell’accordo sono assegnati 16 crediti. Per adempiere all’accordo, lo straniero deve accumulare 30 crediti in due anni.

I crediti si perdono in caso di condanne penali anche non definitive, misure di sicurezza personali e illeciti amministrativi e tributari. Lo Stato, tramite lo sportello unico per l’immigrazione, si impegna a favorire l’integrazione dello straniero tramite iniziative in collegamento con Regioni ed enti locali e con organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, ad agevolare l’accesso alle informazioni che aiutano gli stranieri a comprendere i principi della Costituzione e dell’ordinamento dello Stato e ad assicurare la partecipazione gratuita dello straniero a una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia della durata di un giorno.

L’accordo decade in caso di provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno. A due anni dalla firma (più un eventuale anno di proroga), lo sportello unico per l’immigrazione esamina la documentazione presentata dallo straniero (attestati di frequenza a corsi, titolo di studio e così via) o, se questa manca, lo sottopone a un test.

Un mese prima della scadenza dei due anni, lo sportello unico invita, infatti, lo straniero a presentare entro 15 giorni la documentazione relativa ai motivi di acquisto dei crediti e la certificazione relativa all’adempimento dell’obbligo di istruzione per i figli minori o, in assenza, la prova di essersi adoperato per evitare l’inadempimento, e procede all’acquisizione d’ufficio della documentazione relativa ai motivi di decurtazione.

 

Acquisto e perdita dei crediti

Si ha l’acquisto dei crediti con:

ü conoscenza della lingua italiana: da 10 a 30 punti;

ü conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia: da 6 a 12 punti;

ü percorsi di istruzione per adulti, corsi di istruzione secondaria superiore o formazione professionale:

da 4 a 30 punti;

ü corsi di studi universitari o di alta formazione in Italia: da 30 a 50 punti;

ü conseguimento di titoli di studio con valore legale in Italia: da 35 a 64 punti;

ü corsi di integrazione linguistica e sociale: da 4 a 30 punti;

ü attività imprenditoriali: 4 punti;

ü scelta di un medico di base: 4 punti;

ü contratto d'affitto o d'acquisto di una casa: 6 punti.

Causa la perdita dei crediti:

û condanne (anche non definitive, anche patteggiate) per reati: da 2 a 25 punti;

û misure di sicurezza personali: da 6 a 10 punti;

û sanzioni (definitive) per illeciti amministrativi o tributari: da 2 a 8 punti.

Allo straniero che raggiunge o supera i 40 crediti, sono concesse agevolazioni per la partecipazione ad attività culturali o formative, erogate da soggetti individuati dal ministro del Lavoro.

 

 

05/03/2012

 

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Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

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