INCENTIVI ALL’AUTO IMPRENDITORIALITA’

 

 

Operativi gli incentivi per i lavoratori sospesi

 

Per favorire il reinserimento nel mercato del lavoro e un impiego attivo degli ammortizzatori sociali, il Legislatore ha previsto misure volte a utilizzare tali strumenti in funzione non solo di incentivi alle assunzioni per le aziende, ma anche di incentivi all’autoimprenditorialità.

La misura riguarda i lavoratori destinatari degli ammortizzatori in deroga, sospesi dal lavoro con diritto all’indennità di disoccupazione o percettori del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria.

 

Il decreto interministeriale disciplina nel dettaglio quanto previsto dall’articolo 1, commi 7 e 8, D.L. n. 78/2009, introducendo per il 2009 e 2010 un incentivo economico, corrispondente all’ammontare complessivo del beneficio dovuto al lavoratore, per l’avvio di un’attività autonoma, imprenditoriale oppure per associarsi in cooperativa.

 

Beneficiari dell’incentivo

Possono beneficiare di tali incentivi i lavoratori destinatari, per gli anni 2009 e 2010 di:

} cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria per sospensioni dell’attività o riduzioni di orario, compresi i contratti di solidarietà;

} indennità di mobilità per un massimo di 12 mesi se il lavoratore è sospeso in cassa integrazione guadagni per crisi aziendale, a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale e lo stesso abbia un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui 6 di lavoro effettivo;

} cassa integrazione guadagni in deroga, indennità di mobilità in deroga e disoccupazione speciale edile in deroga concessi a lavoratori che siano stati licenziati o sospesi per cessazione, totale o parziale, dell’attività aziendale;

} lavoratori sospesi e apprendisti sospesi o licenziati con beneficio dell’indennità di disoccupazione ordinaria;

} lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali beneficiari dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola, sia con requisiti normali sia con requisiti ridotti, con esclusione, in quest’ultimo caso, dei lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e dei contratti di lavoro a tempo parziale verticale.

 

Misura dell’incentivo

Per i lavoratori destinatari di CIG e CIGO può spettare un secondo incentivo, pari a un importo equivalente al trattamento di mobilità che sarebbe spettato per un massimo di 12 mesi, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

1)  sospensione del lavoratore in cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell’impresa, di procedura concorsuale o dichiarazione del lavoratore in esubero strutturale;

2)  un’anzianità aziendale del lavoratore di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, secondo le modalità di cui all’art. 16, co.1, della L. n. 223/91.

 

Ottenimento dell’incentivo

Per ottenere il pagamento dell’incentivo il lavoratore deve presentare domanda all’Inps specificando i dati dell’attività che si intende avviare.

L’incentivo sarà poi erogato in due tranches: il 25% a seguito della presentazione della domanda, il 75% alla presentazione della documentazione comprovante l’attivazione dell’attività.

L’Inps, inoltre, al momento del versamento della seconda tranche dell’incentivo, dovrà verificare la possibilità di erogazione del beneficio legato alla mobilità.

Per poter avvalersene, i lavoratori devono presentare all’Inps, ovviamente prima del termine della fruizione dell’integrazione al reddito, apposita domanda, con la specifica dell’attività che intendono svolgere, eventualmente corredata delle autorizzazioni necessarie.

Una volta che l’Inps ha comunicato l’accoglimento della domanda il beneficiario dovrà presentare:

§          entro quindici giorni dalla predetta comunicazione le dimissioni al datore di lavoro, da inviare in copia alla sede Inps competente;

§          entro quindici giorni dalla predetta comunicazione, nel caso di lavoratore che abbia fatto richiesta di prestazione per associarsi in cooperativa, una copia del contratto di lavoro di cui all’art.1, co.3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.

L’Inps dispone il pagamento in favore dell’interessato della somma dovuta dopo aver ricevuto la suddetta documentazione e, in caso contrario, provvede al recupero delle somme anticipate.

 

Attività in cooperativa

Se l’associazione in cooperativa avviene con l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, l’incentivo spetta alla cooperativa e deve essere conferito dal lavoratore a capitale sociale della cooperativa.

 

Tavola riassuntiva

 

Incentivi all’autoimprenditorialità

(art. 7-ter, co. 7 D.L. 5/2009 come modificato dal D.L. 78/2009)

 

 

Campo di applicazione

- lavoratori aventi diritto per gli anni 2009 e 2010 ad ammortizzatori sociali in deroga;

- lavoratori sospesi destinatari, per gli anni 2009 e 2010, dei benefici di cui all’art. 19, comma 1, Dl n. 185/ 2008 (indennità disoccupazione ordinaria

oppure con requisiti ridotti anche per lavoratori assunti con la qualifica di apprendista).

 

 

Condizione

- intrapresa di una attività autonoma, imprenditoriale o associazione in cooperativa da parte del beneficiario;

- presentazione domanda e della documentazione relativa all’attività da svolgere;

- dimissioni del beneficiario dopo l’accoglimento favorevole dell’istanza da parte Inps.

 

 

Incentivo

- importo dell’indennità che sarebbe stata percepita dal beneficiario escluso l’importo corrispondente ai contributi figurativi;

- erogazione in due momenti (25% a seguito della domanda e 75% dopo la chiusura dell’iter autorizzativo).

 

 

05/06/2010

 

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