INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE PER IL 2011
Le novità del 2011 con le istruzioni operative dell’Inps
Con la pubblicazione della Legge 220/2010 il legislatore ha introdotto importanti agevolazioni a favore dell’occupazione, in periodi di crisi come quello attuale, e ha previsto la proroga degli ammortizzatori sociali. Il decreto Milleproroghe 2011 ha previsto rinnovi di termini di scadenza, al medesimo fine di semplificare gli adempimenti e agevolare il mondo del lavoro.
Con la circolare n. 22 del 31 dicembre 2011 l’Inps illustra le condizioni richieste per il riconoscimento e le istruzioni operative finalizzate all’effettivo godimento dei benefici a favore delle aziende che assumono lavoratori disoccupati - introdotti in via sperimentale dalla Legge n. 191/2009 (art. 2, commi 134, 135 e 151) e prorogati dalla legge di stabilità n. 220/2010.
Novità
La normativa citata, le cui concrete modalità di attuazione sono state dettate con i decreti n. 53343 e n. 53344 del 26 luglio 2010, assunti di concerto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Economia e Finanze:
- l’assunzione di lavoratori disoccupati ultracinquantenni titolari di indennità di disoccupazione non agricola;
- l’assunzione o il mantenimento in servizio di lavoratori che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore;
- l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile.
I datori di lavoro dovranno fare domanda entro il 28 febbraio 2011 e, attraverso il servizio online “DiResCo” disponibile presso il sito internet dell’Inps, potranno presentare all’Istituto una dichiarazione di responsabilità sull’esistenza delle condizioni per usufruire delle agevolazioni.
Si schematizzano gli aspetti principali dei citati provvedimenti.
Proroghe ammortizzatori sociali in deroga
Per l’anno 2011 e nel limite delle risorse previste, il Ministro del Lavoro può disporre o prorogare, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.
La misura dei trattamenti è ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla Regione.
Assunzione di lavoratori con ammortizzatori in deroga
Datori di lavoro i quali non abbiano sospensioni dal lavoro in atto e che, senza esservi tenuti, assumono lavoratori destinatari, per gli anni 2009, 2010 e anche per il 2011, di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell’attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina della Cigs (L. 223/1991).
È concesso dall’Inps un incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.
Assunzione di disoccupati over 50
I datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno 50 anni di età.
Anche per l’anno 2011, è concessa la riduzione contributiva per l’assunzione di lavoratori in mobilità, pari a quella prevista per gli apprendisti. La durata della riduzione è prolungata per chi assume lavoratori in mobilità o che beneficiano della disoccupazione non agricola con requisiti normali che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva fino alla maturazione del diritto alla pensione e non oltre il 31.12.2011.
Assunzione di lavoratori disoccupati
I datori di lavoro, che:
- non abbiano effettuato nei 12 mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e non abbiano sospensioni dal lavoro;
- senza esservi tenuti assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell’indennità speciale di disoccupazione edile.
Anche per l’anno 2011, è concesso dall’Inps un incentivo, pari all’indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.
Ammortizzatori sociali
Proroga al 2011 anche per gli ammortizzatori sociali:
• possibilità di far ricorso ad un trattamento equivalente all’indennità di mobilità in deroga, per i lavoratori in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro;
• possibilità di concedere trattamenti di Cigs e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
• possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a 15 dipendenti;
• possibilità, da parte delle aziende non rientranti nel campo di applicazione della Cigs, che ricorrono ai contratti di solidarietà per evitare licenziamenti plurimi individuali o ridurre le eccedenze di personale di ottenere il previsto contributo;
• possibilità di prorogare, fino a 24 mesi, a carico del Fondo per l’occupazione, il trattamento Cigs per cessazione dell’attività;
• indennità pari a 1/26 del trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, ai lavoratori temporanei occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato e ai lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali per le giornate di mancato avviamento al lavoro.
Anche per il 2011, nei contratti di solidarietà difensivi stipulati dalle imprese rientranti nell’ambito di applicazione della Cigs, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale, a seguito della riduzione di orario, è aumentato dal 60% all’80%.
Sempre per il 2011, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere un’attività di lavoro autonomo, per avviare un’attività autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa, è liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite.
In caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale, a seguito di cessazione totale o parziale dell’impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore è liquidato, altresì, il trattamento di mobilità per 12 mesi al massimo.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, anche per l’anno 2011, si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di 13 settimane.
Finestre di pensionamento
Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. 78/2010 (31.05.2010) continuano ad applicarsi, nei limiti di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1.01.2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilità, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30.04.2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30.04.2010;
c) ai lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore.
In merito ai lavoratori collocati in mobilità, possono utilizzare i precedenti requisiti per l’accesso al pensionamento sia i soggetti che possono fruire dell’indennità per 24 mesi (lavoratori del Mezzogiorno), sia i soggetti che hanno diritto all’indennità per un periodo massimo di 12 mesi (lavoratori in tutto il territorio nazionale).
04/02/2011