INDENNITA’ UNA TANTUM PER I COLLABORATORI  

 

 

L’Inps chiarisce: l’una tantum senza limite per i co.co.co.

 

Tra le misure approvate dal Governo a tutela del reddito, assume particolare rilievo, per la portata innovativa, l’indennità una tantum da corrispondere a favore dei collaboratori a progetto o coordinati e continuativi, iscritti in via esclusiva nella gestione separata Inps.

Seppure la norma escluderebbe le collaborazioni non a progetto, l’Inps nel comunicato stampa diffuso il 3 luglio scorso ha di fatto inserito tra i possibili beneficiari del sussidio anche i co.co.co. non a progetto.

 

Per la prima volta, anche i lavoratori inquadrati come “coordinati e continuativi” o “a progetto” (co.co.co. o co.co.pro.) potranno godere di una tutela del reddito, qualora venga a cessare il loro rapporto di lavoro.

L’istituto è introdotto in via sperimentale e nei limiti delle risorse disponibili.

 

Requisiti

L’erogazione dell’indennità è ammissibile nei soli casi di cessazione del rapporto di lavoro ed è condizione che nell’anno in cui si è verificato tale evento gli interessati presentino domanda, previa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro od a un percorso di riqualificazione professionale.

 

Condizioni

I collaboratori devono svolgere la propria attività esclusivamente per un unico committente (tenendo conto che questa condizione vale solo per l’ultimo rapporto di lavoro) e godere di un reddito derivante da attività di collaborazione dell’anno precedente superiore a 5mila euro ovvero inferiore o uguale al minimale della gestione previdenziale per gli artigiani e commercianti (per l’anno 2008 compreso tra 5.000,00 euro e 13.819,00 euro).

 

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata entro specifici termini di tempo: entro il 30 giugno se il “fine lavoro” si è verificato entro il 30 maggio; se viceversa il fine lavoro si verifica dopo il 30 maggio, la domanda deve essere presentata entro i successivi 30 giorni.

La norma non indica termini perentori, ma precisa solo un termine “ordinatorio” per provvedere alla presentazione delle domande per ottenere il sussidio (circolare Inps n. 74/09). Ne consegue che il mancato rispetto non fa venir meno il diritto alla prestazione.

 

Prestazioni

L’indennità consiste nella liquidazione di una somma pari al 20% del reddito da lavoro percepito nell’anno 2008, mentre per gli anni 2010 e 2011 l’importo deve essere commisurato al 10% del reddito da lavoro percepito.

 

Altri interventi in materia di lavoro

La manovra d’estate introduce nuove formule di sostegno al reddito che possono trasformarsi in capitale di rischio. Il comma 8 del decreto consente ai lavoratori cassintegrati di riscattare i mesi residui di cassa integrazione e ricorrendone le condizioni, anche il trattamento di mobilità per un numero massimo di 12 mesi se intendono intraprendere un’attività autonoma, avviare un’impresa o associarsi in cooperativa. Per ottenere la liquidazione è condizione indispensabile rassegnare le proprie dimissioni all’azienda di appartenenza.

Altre novità sono previste per i contratti di solidarietà difensivi, stipulati ai sensi della legge 863/84: in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l’ammontare del trattamento di integrazione salariale è aumentato nella misura del 20% del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo del 40 milioni di euro per l’anno 2009 e di 80 milioni per l’anno 2010.

 

Tavola riassuntiva per l’indennità ai collaboratori

 

Beneficiari

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Collaboratori coordinati e continuativi a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata (quindi con aliquota del 24,72% nel 2008 e del 25,72% nel 2009), in possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti e condizioni

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L’indennità spetta nei soli casi del verificarsi dell’evento “fine lavoro”, rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie che il committente è tenuto a inviare anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro.

Per aver diritto all’indennità devono sussistere, in via congiunta, le seguenti condizioni:

Ø  monocommitenza: i collaboratori devono svolgere la propria attività esclusivamente per un unico committente e tale caratteristica riguarda l’ultimo rapporto di lavoro, quello per il quale si è verificato l’evento di “fine lavoro”;

Ø  dato reddituale riferito all’anno precedente: per il 2009 si deve considerare il reddito 2008 che deve essere compreso tra 5.000,00 e 13.819,00 euro (minimale di reddito 2008);

Ø  accredito contributivo nell’anno precedente: devono risultare accreditati non meno di 3 mesi, ma non più di 10; il reddito deve essere compreso tra 5.000,00 e 11.516,00 euro (pari a una contribuzione IVS di 2.764,00 euro);

Ø  accredito contributivo nell’anno di riferimento: devono essere accreditati almeno 3 mesi (ad esempio per il 2009, con un minimale vigente di 14.240,00 euro, il reddito, per avere 3 mesi di accredito, deve essere di almeno 3.560,00 euro).

 

 

 

Domanda

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Nell’anno in cui si è verificato l’evento “fine lavoro” (c.d. anno di riferimento) i collaboratori interessati devono presentare domanda alla sede Inps territorialmente competente sull’apposito modello e secondo le seguenti scadenze:

Ü per eventi “fine lavoro” verificatisi entro il 30 maggio: 30 giugno 2009;

Ü per eventi “fine lavoro” verificatisi dopo il 30 maggio: entro 30 giorni dalla data dell’evento.

 

 

Prestazione

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Indennità una tantum pari al 20% del reddito da lavoro percepito nel 2008 (quadro RC del modello Unico o Unico mini 2009, oppure parte C – Sezione 2 del Cud 2009) per le richieste formulate nel 2009; per gli anni 2010 e 2011 l’una tantum è pari al 10%.

 

 

Decadenza

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Il diritto è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione o, dopo la sottoscrizione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo, il lavoratore perde il diritto a qualsiasi erogazione.

 

 

06/07/2009

 

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