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LAVORAZIONI INSALUBRI

 

Il Testo Unico delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, all’art. 216 definisce industrie insalubri “le industrie manifatturiere o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose per la salute degli abitanti”.

Queste industrie sono indicate in un elenco diviso in due classi di cui la prima comprende le industrie che devono essere isolate nelle campagne e lontano dalle abitazioni, la seconda quelle che esigono speciali cautele per l’incolumità del vicinato.

Il termine “industrie” è da intendersi come “attività lavorative”.

 

Classificazione

Le industrie insalubri si dividono in industrie di classe I e II, ciascuna delle quali comprende tre elenchi concernenti:

Ø      sostanze chimiche

Ø      prodotti e materiali

Ø      attività

Gli elenchi delle industrie insalubri sono riportati nel DM 5 settembre 1994.

 

Adempimenti previsti

L’inizio di un’attività compresa tra quelle insalubri deve essere preceduto, con almeno 15 giorni di anticipo, dalla notifica scritta al Sindaco (art. 216, R.D. 1265/34) che ha facoltà di vietarla o di prescrivere particolari cautele nell’interesse della salute pubblica sentita l’ASL territorialmente competente.

Prima di dare avvio all’insediamento di una industria insalubre è necessario prendere visione del piano regolatore comunale e verificare se l’area prescelta è soggetta a vincoli ambientali particolari.

 

Sanzioni

La mancata notifica è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20,6 a euro 206.

 

 

 

 

Allegato

Elenco delle industrie insalubri

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

 

06/07/2006