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Con il D.M. del 04/12/2009 pubblicato in G.U. n. 291 del 15/12/2009, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha aggiornato il saggio dell'interesse legale dal precedente 3% al valore dell’1%.
Il nuovo valore dell’1% entrerà in vigore a partire dal 01/01/2010, sostituendo il precedente 3%, approvato con D.M. del 12/12/2007 e in vigore dal 01/01/2008 al 31/12/2009.
L’intervento, che rientra nelle indicazioni dell’art. 1284 co. 1 del codice civile, comporta una serie di riflessi di natura civilistica e tributaria di cui sarà bene tenere conto.
Innanzitutto, è bene rammentare che la nuova misura del tasso di interesse interesserà tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili per cui le parti non abbiano disposto diversamente o in relazione ai quali non si applichi il disposto del D. Lgs. n. 231/02 in tema di interessi di mora.
Evoluzione degli interessi nel tempo
dal |
al |
percentuale |
21.04.1942 |
15.12.1990 |
5% |
16.12.1990 |
31.12.1996 |
10% |
01.01.1997 |
31.12.1998 |
5% |
01.01.1999 |
31.12.2000 |
2,5% |
01.01.2001 |
31.12.2001 |
3,5% |
01.01.2002 |
31.12.2003 |
3,0% |
01.01.2004 |
31.12.2007 |
2,5% |
01.01.2008 |
31.12.2009 |
3% |
01.01.2010 |
|
1% |
Effetti
Dal punto di vista tributario e previdenziale, la suddetta variazione comporterà:
· una variazione nel calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso, in relazione ai quali – per i periodi a cavallo del 2009 e 2010 – sarà necessario effettuare un conteggio separato in relazione ai giorni di ritardo del vecchio e nuovo anno;
· una variazione nei calcoli da utilizzare per la quantificazione fiscale dell’usufrutto e delle rendite (art. 14 e 17 D.Lgs. n. 346/90), secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 23.12.09, pubblicato sulla G.U. n. 303 del 31/12/2009;
· una differente misura di applicazione della presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo, di cui all’art. 45, co.2 del Tuir;
· una variazione degli interessi connessi alle procedure di riscossione di debiti per tributi fiscali e locali, ove non diversamente stabilito dalle singole leggi di imposta.
Calcolo
Gli interessi vanno calcolati dal giorno successivo a quello di scadenza del termine fino al giorno dell’effettivo pagamento.
04/01/2010