TASSO DI INTERESSE LEGALE AL 1%

 

 

 


Con il D.M. del 04/12/2009 pubblicato in G.U. n. 291 del 15/12/2009, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha aggiornato il saggio dell'interesse legale dal precedente 3% al valore dell’1%.

Il nuovo valore dell’1% entrerà in vigore a partire dal 01/01/2010, sostituendo il precedente 3%, approvato con D.M. del 12/12/2007 e in vigore dal 01/01/2008 al 31/12/2009.

 

L’intervento, che rientra nelle indicazioni dell’art. 1284 co. 1 del codice civile, comporta una serie di riflessi di natura civilistica e tributaria di cui sarà bene tenere conto.

Innanzitutto, è bene rammentare che la nuova misura del tasso di interesse interesserà tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili per cui le parti non abbiano disposto diversamente o in relazione ai quali non si applichi il disposto del D. Lgs. n. 231/02 in tema di interessi di mora.

 

Evoluzione degli interessi nel tempo

 

dal

al

percentuale

21.04.1942

15.12.1990

5%

16.12.1990

31.12.1996

10%

01.01.1997

31.12.1998

5%

01.01.1999

31.12.2000

2,5%

01.01.2001

31.12.2001

3,5%

01.01.2002

31.12.2003

3,0%

01.01.2004

31.12.2007

2,5%

01.01.2008

31.12.2009

3%

01.01.2010

 

1%

 

Effetti

Dal punto di vista tributario e previdenziale, la suddetta variazione comporterà:

·        una variazione nel calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso, in relazione ai quali – per i periodi a cavallo del 2009 e 2010 – sarà necessario effettuare un conteggio separato in relazione ai giorni di ritardo del vecchio e nuovo anno;

·        una variazione nei calcoli da utilizzare per la quantificazione fiscale dell’usufrutto e delle rendite (art. 14 e 17 D.Lgs. n. 346/90), secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 23.12.09, pubblicato sulla G.U. n. 303 del 31/12/2009;

·        una differente misura di applicazione della presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo, di cui all’art. 45, co.2 del Tuir;

·        una variazione degli interessi connessi alle procedure di riscossione di debiti per tributi fiscali e locali, ove non diversamente stabilito dalle singole leggi di imposta.

 

Calcolo

Gli interessi vanno calcolati dal giorno successivo a quello di scadenza del termine fino al giorno dell’effettivo pagamento.

 

 

04/01/2010

 

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