L’IMPOSTA REGIONALE PER IMPRESE E AUTONOMI
L’IRAP nella prossima dichiarazione dei redditi
Quest’anno tutte le imprese, prima di procedere alla redazione della dichiarazione IRAP 2011 ed effettuare i relativi versamenti, devono chiedersi se, con riferimento al periodo d’imposta 2010, possono ritenersi privi della “autonoma organizzazione” e quindi considerarsi esclusi dall’obbligo di corrispondere il tributo.
È l’effetto delle pronunce della Suprema Corte di Cassazione, intervenute nella seconda parte del 2010, che hanno esteso anche ai piccoli imprenditori i principi in base ai quali verificare la sussistenza di un’autonoma organizzazione, in precedenza ritenuti applicabili soltanto agli artisti e ai professionisti, agli agenti di commercio e ai promotori finanziari, nonché agli altri ausiliari del commercio (con specifico riferimento agli agenti assicurativi, il principio è stato ribadito, recentemente, dall’ordinanza n. 10851 del 17 maggio 2011).
Ultime sentenze per gli artigiani
Ancora pochi giorni fa, con la sentenza n. 10853 del 17 maggio, la Suprema Corte ha ribadito che l’esistenza di una autonoma organizzazione è intrinseca alla natura dell’attività svolta da un imprenditore (art. 2082 del codice civile) e che pertanto l’analisi dell’insussistenza della stessa deve essere svolta in modo approfondito e non può essere fondata su generiche affermazioni.
Requisiti per l’esclusione
Secondo la Corte di Cassazione, i principi in base ai quali verificare la sussistenza del presupposto impositivo in capo agli esercenti arti e professioni sono estensibili anche ai soggetti di cui all’art. 2083 del codice civile, vale a dire:
- ai coltivatori diretti del fondo;
- agli artigiani;
- ai piccoli commercianti;
- a coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia.
In particolare, secondo le sentenze in commento, può accadere che un piccolo imprenditore:
ü sia dotato di un’organizzazione minimale di beni strumentali;
ü non si avvalga di lavoro altrui (se non occasionalmente).
Tale circostanza è sufficiente a far riconoscere l’esigenza, ai fini dell’assoggettamento ad IRAP, di una piena assimilazione dei piccoli imprenditori ai lavoratori autonomi, per garantire una parità di trattamento imposta dalla ratio del tributo.
Sentenza favorevole della Cassazione sulle attività professionali
Tra le tante sentenze in favore della non soggettività IRAP per le attività professionali, si segnala quella del novembre 2009 favorevole allo Studio Commercialisti Alessandria – Ansaldi, in cui la Cassazione ha sentenziato l’esclusione dall’applicazione dell’IRAP, mettendo la parola fine ad un iter giurisdizionale avviato nel lontano aprile 2002.
Per un approfondimento normativo ed operativo, si rimanda alla sezione:
del sito web www.studioansaldi.eu
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
Sulla spinta delle sentenze della Cassazione a sezioni unite del 26 maggio 2009 (n. 12108, 12109, 12110 e 12111), l’Agenzia delle Entrate è stata costretta a riesaminare il quadro fino ad allora delineato, con riferimento ai promotori finanziari e più in generale alle attività ausiliarie disciplinate dall’art. 2195 del codice civile.
Nella circolare n. 28/E/2010 e nelle istruzioni al modello IRAP, l’Agenzia delle Entrate delinea il perimetro applicativo, in base al quale, tutto ciò che dal punto di vista fiscale viene classificato come reddito d’impresa è assoggettato a IRAP.
Diversamente, per le attività ausiliarie, l’IRAP è dovuta solo ove sussista un’autonoma organizzazione legata al lavoro personale del contribuente, idonea a “potenziare” i risultati conseguiti individualmente. Pertanto, a parere dell’Agenzia delle Entrate, anche per le attività ausiliarie gli elementi determinanti per valutare l’assoggettabilità all’IRAP sono rappresentati dai beni strumentali impiegati e dall’utilizzazione non occasionale di lavoro altrui.
Scelte da attuare con la prossima dichiarazione
Resta dunque da stabilire il comportamento “dichiarativo” da adottare, da parte di tutti i soggetti che si reputano esclusi dall’IRAP. E’ possibile decidere di non compilare la dichiarazione, di predisporla e di non versare gli importi emergenti, ovvero pagare l’IRAP e presentare contestualmente istanza di rimborso.
La scelta, tra le tre opportunità dipenderà dal diverso grado di convincimento e dal diverso grado di rischio che il soggetto vuole correre nel non pagare l’IRAP.
Recupero degli acconti IRAP mediante F24
Per i contribuenti che si ritengono privi del requisito della autonoma organizzazione, e che non intendono procedere con il versamento del saldo IRAP nel termine prossimo della dichiarazione dei redditi, si pone il problema di come recuperare gli acconti versati, con altri debiti fiscali e contributivi.
Nonostante la questione ad oggi si presenti ancora controversa, è possibile inoltrare all’Agenzia delle Entrate una istanza di correzione del modello F24, allo scopo di “commutare” i versamenti eseguiti a titolo di IRAP con altri versamenti (esempio l’Irpef), così da recuperare gli acconti IRAP, senza che sia necessaria la presentazione della dichiarazione.
Per i versamenti degli anni precedenti, occorre presentare sempre all’Agenzia delle Entrate una istanza di rimborso, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 602/73, nel termine dei 48 mesi.
Contribuenti minimi esclusi per legge
Un discorso a parte meritano i contribuenti che si avvalgono del c.d. regime dei minimi, previsto dall’art. 1, co. 96-117 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008), per i quali è prevista l’esclusione “ex lege” dal tributo. Sul punto, la circolare dell’Agenzia delle Entrate 13 giugno 2008 n. 45 (§ 5.4.2) aveva precisato che il presupposto dell’autonoma organizzazione può considerarsi insussistente anche per quegli artisti e quei professionisti che soddisfano i requisiti di accesso al regime, anche se concretamente non se ne avvalgono.
22/06/2011