A cura dello Studio Legale Avvocati

R. Rambozzi – D.L. Riccardi – M. Marengo

 

 

 

 

IRAP

sentenza della Cassazione per le attività professionali

 

La questione del requisito dell’autonoma organizzazione quale presupposto impositivo dell’IRAP per le attività professionali è stata innescata dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 24.5.2001, la quale, seppur confermando la piena costituzionalità dell’IRAP, con riguardo ai professionisti afferma che in assenza di elementi organizzativi non si applica l’imposta.

 

Presupposto costituzionale

 “(...) mentre l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l’attività di lavoro autonomo (...) nel senso che è possibile ipotizzare un’attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui. (...) ma è evidente che nel caso di un’attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione risulterà mancante il presupposto stesso dell’IRAP (...) con la conseguente inapplicabilità dell’imposta.”

Tale sentenza ha comprensibilmente indotto numerosi professionisti a presentare apposita istanza di rimborso dell’IRAP precedentemente versata ma, dal contraddittorio con l’Amministrazione Finanziaria, è apparso immediatamente evidente che non vi fosse un’univoca linea di condotta tenuta dalle diverse Commissioni Tributarie sebbene la tesi prevalente, in assenza di autonoma organizzazione, fosse decisamente favorevole al contribuente.

 

Recente sentenza in favore dello Studio Alessandria-Ansaldi

Una recentissima sentenza della Cassazione in una “causa pilota” avviata dallo Studio, ha dichiarato escluso dall’IRAP lo Studio Commercialisti Associati Alessandria-Ansaldi in un iter giurisdizionale avviato nel lontano aprile 2002.

Dalla allegata sentenza emerge come sia esclusa l’applicazione dell’imposta. E’ un buon auspicio per le richieste dei clienti che a questo punto potranno seguire la stessa strada.

 

Requisiti per l’esclusione

La Cassazione esclude quindi dall’IRAP i professionisti che non superano il minimo indispensabile di dotazione organizzativa. Cosa significhi tale minimo è rimesso all’accertamento/discrezione del giudice tributario (Commissioni Tributarie).

Su tale principio le diverse sentenze forniscono alcune indicazioni più specifiche:

1) l’IRAP non è applicabile per i soggetti che si avvalgono di mezzi personali e materiali meramente ausiliari all’attività svolta (computer, cancelleria, autoveicoli, ecc.) simili a quelli di cui si avvalgono i soggetti esclusi dal tributo (lavoratori dipendenti, co.co.co., co.co.pro., ecc.);

2) l’IRAP è invece applicabile per i soggetti che si avvalgono di strumenti capaci di rendere più efficace o produttiva l’attività esercitata (uno studio ben attrezzato, attrezzature consistenti, collaboratori) e che comunque pongono il professionista in una posizione più favorevole di quella in cui si sarebbe trovato senza di essi;

3) l’autonoma organizzazione, che determina l’assoggettabilità all’imposta, deve risultare:

• sotto il diretto coordinamento e la responsabilità del professionista (vengono quindi escluse le ipotesi in cui il professionista sia inserito in strutture organizzate da altri nel proprio interesse);

• deve comportare l’utilizzo di beni strumentali non indispensabili per l’esercizio dell’attività od immobili in proprietà (quali ad esempio lo studio professionale);

• deve avvalersi di prestatori di lavoro non occasionali che determinino un accrescimento della capacità di guadagno del professionista (ad esempio dipendenti).

 

Conclusioni

Pertanto, il professionista privo di autonoma organizzazione, che non abbia ancora presentato istanza di rimborso dei versamenti eseguiti a titolo di IRAP, alla luce delle citate sentenze pare sempre più legittimato a provvedervi.

L’istanza va presentata all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente entro 48 mesi dalla data di versamento dell’IRAP. Se, come nella generalità dei casi avviene, l’Agenzia delle Entrate non concede il rimborso in seguito alla semplice presentazione dell’istanza, occorre proporre ricorso alla Commissione Tributaria competente:

• entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di diniego;

• in caso di silenzio rifiuto dell’Agenzia, decorso il 90° giorno dalla presentazione dell’istanza.

 

 

Per maggiori informazioni e per approfondire il tema, è possibile contattare lo Studio Legale o scrivere alla casella di posta: info@studiolegalerrm.it

 

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