LE ISTANZE DEL 55% PER IL RISPARMIO ENERGETICO

 

 

 


Dal 4 gennaio è possibile presentare telematicamente alla Agenzia delle Entrate la comunicazione degli interventi sul risparmio energetico per poter beneficiare della detrazione Irpef/Ires del 55%.

Sono obbligati all’invio della comunicazione entro il 31 marzo i soggetti che hanno iniziato i lavori prima del 31/12/2009 e che li proseguiranno nel 2010 e/o negli anni successivi.

 

È stato pubblicato il provvedimento del direttore dell’Agenzia con tutte le specifiche tecniche per inviare telematicamente i dati contenuti nel modello di richiesta di agevolazione per i contribuenti che hanno realizzato interventi sul risparmio energetico prolungatisi oltre il periodo d’imposta. La comunicazione riguarda solo le spese agevolabili sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati e viaggia esclusivamente in via telematica.

 

Periodi interessati dalla comunicazione

L’adempimento riguarda i soggetti che hanno sostenuto nel 2009 spese relative a interventi per il risparmio energetico che proseguiranno nel 2010 e/o negli anni successivi.

In pratica vanno comunicate le spese sostenute in periodi di imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati e non quelle sostenute nell’anno della fine lavori.

Esempio:

·        lavori iniziati nel 2009 e proseguiti nel 2010;

·        lavori iniziati nel 2007 o 2008 che proseguono nel 2010, se nel 2009 sono state sostenute spese.

E’ bene ricordare che per i privati ed i professionisti vale il principio di “cassa” e quindi la data del pagamento; per le imprese invece sono rilevanti le spese sostenute in base al principio di “competenza”.

 

Periodi esclusi dalla comunicazione

Non deve essere effettuata alcuna comunicazione per:

û i lavori sostenuti nel 2007 e/o nel 2008, indipendentemente dal fatto che questi siano iniziati o conclusi nel medesimo anno ovvero che siano o meno terminati, se nel 2009 non sono state sostenute spese;

û i lavori iniziati e terminati nel medesimo periodo di imposta (2009 o 2010);

û i periodi di imposta nei quali non sono state sostenute spese;

û comunicare le spese sostenute nei periodi di imposta in cui i lavori sono terminati.

 

Termine per la comunicazione

Le prime comunicazioni dovranno essere inviate all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009 e proseguiranno nel 2010 e/o oltre.

Resta fermo che i contribuenti che vogliano beneficiare della detrazione del 55% sono, comunque, tenuti a trasmettere all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati relativi agli interventi effettuati

 

Dati da comunicare

Nella comunicazione vanno riportati i dati catastali dell’immobile oggetto dei lavori sul risparmio energetico; in assenza di questi dati, vanno indicati gli estremi della domanda di accatastamento.

Va inoltre barrata la casella o le caselle relative agli interventi che proseguono oltre il periodo di imposta e va indicato l’ammontare delle spese sostenute nel 2009. Se sono stati effettuati lavori relativi a diverse categorie agevolate, va barrata solo la casella relativa all’intervento per il quale sono stati sostenuti costi nel 2009 e per i quali i lavori termineranno nel 2010.

 

Modulistica e software

Le Entrate hanno predisposto un software per la compilazione del modello, disponibile sul sito della Agenzia delle Entrate, al link:

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Software/ComunicazioniDomande/

 

Comunicazione telematica da parte dello Studio

Lo Studio è un soggetto abilitato all’invio telematico delle istanze per gli interventi sul risparmio energetico. A richiesta dei contribuenti predisporrà le istanza da inviare alla Agenzia delle Entrate.

 

Altre comunicazioni

L’invio della comunicazione alla Agenzia Entrate non sostituisce quella da trasmettere all’ENEA entro 90 gg dalla fine di lavori (http://efficienzaenergetica.acs.enea.it).

 

 

07/01/2010

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

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