AUMENTA L’ALIQUOTA ORDINARIA IVA AL 21%

 

 

Decorre dalle operazioni effettuate da sabato 17 settembre

 

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di oggi, 16 settembre, a partire da domani sabato 17 settembre, entrano in vigore le modifiche apportate dalla legge di conversione al citato D.L. 138/2011, tra le quali l’innalzamento dell’aliquota ordinaria Iva dal 20% al 21%.

 

Lo ha reso noto un comunicato stampa di ieri sera del Ministero dell’Economia e delle Finanze; restano invece invariate le aliquote ridotte del 4 e del 10%. Le entrate stimate dalla relazione tecnica sono di 4,2 miliardi annui, a partire dal 2012.

 

Aumento dell’aliquota al 21%

Il provvedimento in esame modifica l’art. 16 del D.P.R. 633/72, disponendo testualmente che “l’aliquota dell’imposta è stabilita nella misura del ventuno per cento della base imponibile dell’operazione”. Ricordiamo che l’aliquota ordinaria era stata elevata dal 19 al 20 per cento, con decorrenza dal 1° ottobre 1997, dall’art. 1 D.L. 29 settembre 1997, n. 328.

 

Decorrenza delle operazioni

Relativamente alla decorrenza, occorre fare riferimento al “momento impositivo”, ovvero rileva il momento in cui l’operazione posta in essere si considera effettuata ai fini IVA; pertanto:

Ø per le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della consegna o della spedizione;

Ø per le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall’avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione;

Ø per le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipulazione del rogito notarile;

Ø per le le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili.

 

DDT e fatturazione differita

Per i soggetti che utilizzano i DDT nella consegna o spedizione dei beni e ricorrono alla fatturazione differita alla fine del mese, si applica l’aliquota ordinaria del 21%, se la consegna o spedizione dei beni avviene a partire dal 17 settembre. Pertanto per le consegne effettuate fino al 16 settembre la fattura avrà Iva al 20%, mentre per quelle dal 17 settembre sarà al 21%. Sarà possibile emettere una sola fattura con le due aliquote, o due fatture distinte (circolare n. 42 del 31/10/1974).

 

Pagamento degli acconti

Sempre in applicazione dei principi generali del tributo, gli acconti pagati fino al 16 settembre sono soggetti all’aliquota del 20%, mentre per quelli pagati dal 17 settembre o per il saldo pagato dopo, si applica l’aliquota del 21%.

Per applicare ancora l’Iva del 20% è possibile anticipare la fatturazione alla data precedente al 17/09; in questo caso però l’Iva deve essere versata nelle successive liquidazioni mensili o trimestrali, indipendentemente dal pagamento del corrispettivo o del compenso.

 

Note di variazione

L’aliquota delle note di variazione è sempre quella dell’operazione originaria, anche se emessa dopo il 17 settembre.

 

Operazioni con enti pubblici

Nel caso di cessioni di beni e di prestazioni di servizi realizzate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici indicati dall’art. 6 co. 5 del D.P.R. 633/72 (es. Regioni, Province, Comuni, ecc. ), l’Iva diventa esigibile alla data del pagamento del corrispettivo.

Considerato che la fattura deve essere comunque emessa quando l’operazione si considera effettuata (es. consegna del bene), è stato previsto che il cedente/prestatore possa applicare l’aliquota Iva del 20% se la fattura viene emessa e annotata nel relativo registro (delle fatture emesse o dei corrispettivi) prima del 17 settembre.

 

Scorporo per i corrispettivi

Per effetto della modifica all’art. 27 del D.P.R. 633/1972, viene abrogato il metodo con le percentuali di scorporo dei corrispettivi dei commercianti, rimanendo possibile il solo scorporo matematico; occorrerà quindi procedere alla registrazione dei corrispettivi, con l’applicazione automatica del metodo “matematico” ai corrispettivi registrati con decorrenza 17 settembre, suddividendo il totale per 104, 110 o 121 a seconda dell’aliquota Iva applicata all’operazione.

I commercianti al dettaglio, ma anche all’ingrosso dovranno aggiornare i listini. L’aumento sarà pari al 1,00833334.

 

Parcelle pro-forma dei professionisti

Occorre evidenziare che le parcella pro-forma emessa dai professionisti sono documenti che non hanno alcuna rilevanza ai fini dell’Iva, anche se talvolta contengano tutti gli elementi sostanziali e caratteristici delle fatture.

In relazione, dunque, alle pro-forma rilasciate fino al giorno precedente la data di entrata in vigore dell’incremento dell’aliquota al 21% e recanti indicazione dell’aliquota al 20%, se incassate a partire dal 17 settembre 2011 si dovrà procedere alla emissione della fattura definitiva indicando la nuova aliquota del 21%.

Per gli avvisi pro-forma non ancora incassati alla data del 17 settembre 2011 si ritiene opportuno procedere, laddove possibile, alla sostituzione delle stesse con l’indicazione della nuova aliquota al fine di evitare errori nell’effettuazione del pagamento da parte del cliente.

 

Prestazioni di servizi con l’estero

Le prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter del D.P.R. 633/72, rese da un soggetto passivo comunitario nei confronti di un soggetto passivo nazionale, effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime.

 

Esempi pratici

Si forniscono a titolo esemplificativo una serie di situazioni riferite al passaggio alla nuova misura dell’aliquota ordinaria per le operazioni c.d. “a cavallo”.

 

NOTE PRO FORMA

 

In data 15 gennaio 2011 un professionista (avvocato) ha concluso una prestazione a fronte di un incarico ricevuto da un’impresa, provvedendo in tale data ad emettere nota pro forma per l’importo complessivo di € 15.000,00.

Alla data del 17 settembre 2011, non avendo ancora incassato la prestazione, è opportuno che il professionista provveda ad emettere una nuova pro forma, considerando l’incremento che si verificherà in occasione della fatturazione per effetto dell’incremento dell’aliquota Iva al 21%.

 

FATTURAZIONE DIFFERITA

 

Nel mese di settembre 2011 un’impresa cede beni accompagnati da documento di trasporto (ddt) nei confronti di altra impresa, riservandosi di emettere fattura riepilogativa entro il giorno 15 del mese di ottobre 2011 (si ricorda che tale fattura deve concorrere alla liquidazione Iva di settembre).

Tale fattura riepilogativa dovrà contenere separatamente le cessioni di beni avvenute prima della data della modifica (ddt datati fino al 16 settembre compreso) e quelle avvenute successivamente a tale data (ddt datati dal 17 settembre in avanti). Le prime cessioni sconteranno l’applicazione dell’aliquota Iva al 20% mentre le seconde cessioni sconteranno la nuova aliquota del 21%.

 

FATTURAZIONE SUPER DIFFERITA

 

Nel mese di settembre 2011 l’impresa X cede all’impresa Y una serie di beni precedentemente acquistati dall’impresa Z, la quale provvede direttamente alla consegna degli stessi all’impresa Y (cosiddetta triangolazione nazionale)

Per tali cessioni l’impresa X potrà emettere fattura riepilogativa entro il giorno 30 del mese di ottobre 2011 (si ricorda che tale fattura l’Iva diviene esigibile nel successivo mese di ottobre).

Anche in questo caso per le cessioni accompagnate da documento di trasporto (ddt) eseguite dall’impresa Z nei confronti dell’impresa Y per conto dell’impresa X, dovranno essere inserite nella fattura riepilogativa emessa dall’impresa X tenendo conto della data di consegna:

·         per le cessioni di beni avvenute prima della data della modifica (ddt datati fino al 16 settembre compreso) troverà applicazione l’aliquota Iva del 20%

·         per quelle avvenuto successivamente a tale data (ddt datati dal 17 settembre in avanti). troverà applicazione l’aliquota Iva del 21%.

 

OPERAZIONI NEI CONFRONTI DI ENTI PUBBLICI

 

In data 16 settembre 2011, l’impresa X, aggiudicataria di un appalto pubblico, in corrispondenza dell’avvenuta esecuzione della prestazione, emette fattura nei confronti del Comune X per € 300.000 + Iva, beneficiando del differimento dell’esigibilità dell’imposta in base alla previsione contenuta nell’articolo 6 ultimo comma del decreto Iva.

In tale situazione il momento di effettuazione dell’operazione va individuato seguendo le regole generali e pertanto alla prestazione in oggetto si dovrà applicare l’aliquota ordinaria del 20% (pari a € 60.000).

 

PAGAMENTO DI ACCONTI

 

Un’impresa edile di costruzione ha ricevuto in data 6 giugno 2011 un acconto di € 100.000 + Iva 20% (€ 20.000) in relazione ad un preliminare di vendita che prevede in data 1 ottobre 2011 la cessione di un capannone industriale al prezzo di € 250.000 euro + Iva.

In sede di atto di cessione l’impresa edile, restando ferma la fatturazione dell’acconto percepito nel mese di giugno, dovrà procedere alla fatturazione della differenza, pari ad € 150.000, assoggettando la stessa ad Iva applicando l’aliquota Iva ordinaria del 21% (€ 31.500).

 

FATTURAZIONE ANTICIPATA

 

Una società che svolge attività di elaborazione dati in data 15 settembre 2011, per accordi contrattuali presi con l’azienda cliente, emette fattura per prestazioni ancora da eseguire per l’importo di € 10.000 + Iva. Il pagamento avviene in data 25 settembre. L’aliquota applicata all’operazione è quella ordinaria del 20% essendo rilevante il momento anticipato di emissione della fattura rispetto a quello dell’avvenuto pagamento.

 

NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

 

L’impresa X ha fatturato nel maggio 2004 prestazioni nei confronti dell’impresa Y per € 50.000 + Iva 20% (euro 10.000). Dopo numerosi solleciti risultati infruttuosi, nel 2007 interviene il fallimento della società Y con insinuazione al passivo da parte della società X in relazione al credito chirografario da essa maturato. In data 4 ottobre 2011 si chiude la procedura fallimentare senza prevedere alcuna assegnazione nei confronti dell’impresa X. La società X provvede quindi ad emettere nota di variazione per il recupero dell’Iva assolta in relazione alla prestazione mai riscossa. Tale nota di variazione, in quanto riferita ad operazione “effettuata” con applicazione dell’aliquota Iva nella misura del 20%, andrà effettuata con la medesima aliquota del 20%.

 

NOTE DI VARIAZIONE IN AUMENTO

 

L’impresa X ha fatturato nel mese di agosto 2011 una cessione di beni nei confronti dell’impresa Y per € 50.000 + Iva 20% (€ 10.000,00). In data 4 ottobre, l’impresa X accortasi di aver commesso un errore materiale nella formazione del documento (l’imponibile era pari a 60.000 e non 50.000) provvede quindi ad emettere nota di variazione in aumento per assoggettare ad Iva il maggior imponibile. Tale nota di variazione, in quanto riferita ad operazione “effettuata” con applicazione dell’aliquota Iva nella misura del 20%, andrà effettuata con la medesima aliquota del 20%.

 

OPERAZIONI IN REVERSE CHARGE “NAZIONALE”

 

In data 31 agosto 2011 una impresa edile che agisce in qualità di subappaltatore emette fattura per servizi resi ad aliquota ordinaria nei confronti dell’impresa appaltatrice per € 20.000.
In data 16 settembre 2011, l’impresa appaltatrice provvede, in base a quanto previsto dall’art.17 del decreto Iva, ad integrare e registrare la relativa fattura. Il pagamento della prestazione avviene in data 5 ottobre 2011.

L’elemento che fa scattare il momento impositivo è l’emissione della fattura (o integrazione) e, quindi, l’integrazione della fattura ricevuta dovrà avvenire con applicazione dell’aliquota nella misura del 20%.

 

SERVIZI RICEVUTI DA OPERATORE COMUNITARIO

 

In data 15 settembre 2011 l’impresa italiana X riceve fattura da un operatore francese a fronte di una prestazioni di servizi generica ricevuta pari ad € 10.000. Nella stessa data l’impresa italiana X provvede, in base a quanto previsto dall’art.17 del decreto Iva, ad integrare e registrare la relativa fattura. Il pagamento della prestazione avviene in data 4 ottobre 2011.

L’elemento che fa scattare il momento impositivo è l’emissione della fattura (o integrazione) e, quindi, l’integrazione della fattura ricevuta dovrà avvenire con applicazione dell’aliquota nella misura del 20%.

 

 

16/09/2011

 

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