PUBBLICATO IL DECRETO PER L’IVA DI CASSA

 

 

In vigore dal 28 aprile 2009

 

Entrano in vigore da oggi, 28 aprile, le nuove regole sul versamento dell’Iva secondo il criterio di cassa. Il D.M. Economia 26.03.2009 è stato infatti pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale. La novità più importante per il testo, che conferma sostanzialmente le norme contenute nel decreto anti-crisi, è la fissazione del tetto di 200.000 euro per discriminare i soggetti che possono beneficiare del pagamento differito al momento dell’incasso della fattura.

 

D.L. 185/2008 aveva introdotto il regime “Iva di cassa”, secondo il quale per alcune tipologie di soggetti, l’Iva poteva divenire esigibile al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo, derivante dalla cessione di beni o dalle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta.

 

Soggetti interessati

La norma interessa tutti i soggetti passivi d’imposta in quanto:

Ø le fatture attive (cessioni) potranno essere emesse con “esigibilità differita” solo dai soggetti con volume di affari inferiore a 200mila euro;

Ø le fatture passive (acquisti) potranno essere portate in detrazione solo al momento del pagamento da parte del soggetto debitore.

 

Esigibilità differita dell’imposta

L’art. 6 del D.P.R. 633/72 prevede che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi l’esigibilità dell’imposta è differita fino al momento del pagamento della prestazione o della fornitura. Ciò vuol dire che le fatture vanno emesse e annotate nei termini ordinari (15 giorni dall’emissione), mentre l’imposta a debito deve essere contabilizzata solo quando viene pagato il corrispettivo.

Così le operazioni concorrono alla determinazione del volume di affari nell’anno in cui l’operazione viene effettuata, mentre il versamento dell’imposta viene posticipato al periodo di pagamento.

 

Effetti sul cessionario

In parallelo il differimento del termine di contabilizzazione del debito d’imposta a favore del cedente e del prestatore, si trasforma in un rinvio della detrazione a carico del cessionario e del committente, i quali dovranno attendere il pagamento del corrispettivo per poter recuperare l’imposta.

 

Vantaggi e svantaggi

In un’ottica di aiutare l’impresa dal punto di vista finanziario, i Pro all’introduzione dell’Iva di cassa sono:

·        consente alle imprese che svolgono attività di cessione di beni, di evitare, nelle more del pagamento da parte del cliente, di prefinanziare l’Iva all’Erario, dovendo così anticiparne la provvista;

·        rappresenta un incentivo al pagamento per il cliente, che non può esercitare la detrazione senza aver adempiuto al proprio debito;

·        si pone come una misura di ausilio a fronteggiare le frodi incentrate sull’indebita detrazione dell’Iva.

I Contro sono rappresentati da:

·        la detrazione dell’Iva può essere effettuata solo previo pagamento della fattura; ciò può penalizzare le imprese nella fase iniziale e quelle che effettuano acquisti potendo godere di ampi termini di pagamento;

·        l’incentivo al pagamento della fattura non sussiste in tutti i casi in cui, per condizioni oggettive o soggettive, il cessionario non può detrarre l’Iva o l’operazione è regolata in reverse charge;

·        appesantimento degli oneri contabili a carico degli imprenditori, obbligati alla contemporanea gestione delle due diverse tipologie: una a esigibilità ordinaria e l’altra differita;

·        per i pagamenti frazionati occorre monitorare e conservare la documentazione probatorio circa il momento di effettuazione dell’operazione.

 

Operazioni escluse

Il differimento è applicabile alle sole operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, con esclusione di quelle poste nei confronti dei privati consumatori, per le quali non è possibile differire il debito tributario al momento dell’incasso.

Sono altresì escluse le operazioni rese da soggetti che applicano l’imposta secondo le disposizioni di un regime speciale (regime del margine dei beni usati, operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e quelle soggette a imposta sulla base del meccanismo del reverse charge).

 

Attivazione del nuovo regime

Il nuovo regime è applicato per scelte, su ogni singola operazione e non si estende a tutte le cessioni o prestazioni effettuate dai soggetti interessati al “differimento”, che va indicato specificatamente in fattura.

Se nulla viene indicato in fattura, si applicano le regole ordinarie.

Imposta deve comunque essere versata, anche se il pagamento non è stato effettuato, dopo il decorso di un anno dall’operazione; se oltre il termine dell’anno il cessionario o committente fallisce o è soggetto a procedure esecutive prima di aver effettuato il pagamento, l’esigibilità può essere sospesa anche oltre.

 

Apposita annotazione sulle fatture

Per poter usufruire del beneficio, il cedente o prestatore dovrà indicare espressamente in fattura che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita; in caso contrario si applicheranno le regole ordinarie.

Nella stampa della fatture/parcelle, se il documento risulterà con “Iva ad esigibilità differita”, dovrà essere riportata la seguente dicitura:

IVA AD ESIGIBILITA’ DIFFERITA AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.L. 185/08.

 

Complicazioni contabili

L’opzione per il pagamento differito dell’Iva porta con sé il sorgere di complicazioni non trascurabili sul piano contabile e amministrativo. Innanzitutto dalla contabilità si dovranno gestire due tipologie di fatture: quelle per le quali non si è manifestata la scelta per il nuovo regime, da gestire con le ordinarie regole e quelle ad esigibilità differita che adottano il nuovo “regime di cassa”, che pongono problematiche connesse alla necessità di monitorare e riconciliare periodicamente i saldi.

Riguardo queste ultime, particolare laboriosità risulterà la gestione delle dichiarazioni periodiche (mensili e trimestrali), in occasione delle quali sarà necessario seguire l’esito degli incassi nel periodo di liquidazione.

Analoga attenzione dovrà essere prestata alle fatture ricevute, la cui imposta è detraibile solo previo pagamento.

 

Schema riassuntivo

 

Soggetti

interessati

·         imprese e professionisti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a € 200.000;

·         in caso di inizio attività, imprese e professionisti che prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a € 200.000;

Superamento

limite volume d’affari

·         in caso di superamento del limite di € 200.000 di volume d’affari, il meccanismo dell’Iva per cassa non sarà più applicabile per le operazioni effettuate (fatturate) successivamente al superamento;

·         restano quindi salve le fatture emesse prima del superamento di tale limite con applicazione del meccanismo dell’Iva per cassa;

Operazioni interessate

·         il sistema si applica solo alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi imponibili effettuate nei confronti di soggetti (titolari di partita Iva) che agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni;

Operazioni

escluse

Sono escluse dal meccanismo dell’Iva per cassa le:

·         operazioni poste in essere nei confronti di privati consumatori;

·         operazioni poste in essere nei confronti di imprese individuali e/o professionisti singoli che acquistano beni o servizi nella “sfera privata”;

·         operazioni poste in essere dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’Iva;

·         operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’Iva applicando il cosiddetto sistema dell’inversione contabile (detto comunemente “reverse charge”);

·         operazioni poste in essere nei confronti di enti non commerciali che acquistano beni o servizi da utilizzare nella sola “sfera istituzionale” della loro attività;

Esigibilità rinviata al momento del pagamento

·         l’imposta diviene esigibile (quindi, dovuta) all’atto dell’incasso del corrispettivo: i soggetti che emetteranno le fatture con l’imposta ad esigibilità differita dovranno, quindi, tener presente tale momento per individuare il mese (o il trimestre) con riferimento al quale operare la liquidazione periodica dell’Iva;

·         l’imposta diviene esigibile (quindi, detraibile) all’atto del pagamento del corrispettivo: i soggetti che riceveranno le fatture con l’imposta ad esigibilità differita dovranno, quindi, tener presente tale momento per individuare il mese (o il trimestre) con riferimento al quale operare la liquidazione periodica dell’Iva;

Rilevanza degli acconti

·         in caso di incasso/pagamento parziale del corrispettivo, l’imposta diviene esigibile (dovuta o detratta) nella proporzione esistente fra la somma incassata/pagata e il corrispettivo complessivo dell’operazione;

Rinvio dell’esigibilità non oltre

1 anno

·         l’Iva indicata in fattura diviene in ogni caso esigibile (dovuta e detratta) decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione;

ECCEZIONE: Nel caso in cui prima del decorso del termine annuale il cessionario o il committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive, il limite dell’anno non opera;

Applicazione facoltativa per singola operazione

·         il differimento dell’esigibilità dell’Iva è facoltativo e non obbligatorio;

·         i soggetti interessati potranno scegliere, anche per ciascuna operazione effettuata o per un gruppo di operazioni (come, ad esempio, quelle nei confronti di un determinato cessionario o committente), se adottare o meno tale differimento;

Scelta da esprimere obbligatoriamente in fattura

·         per rendere operativa la scelta del differimento in relazione a ciascuna fattura occorre obbligatoriamente annotare nel documento la seguente dicitura:

operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art.7 decreto legge 185/2008, convertito dalla legge n.2/2009”;

Adempimenti per il cedente o prestatore

·         le fatture emesse devono essere, come quelle ad esigibilità immediata, annotate nel registro di cui all’art.23, DPR n.633/72 entro 15 gg. dalla data di emissione;

·         l’imposta indicata in tali fatture concorre a formare il volume d’affari nel periodo di riferimento, mentre sarà computata nella liquidazione periodica del periodo nel corso del quale viene incassato il corrispettivo;

·         le fatture emesse vanno annotate in via definitiva nei registri Iva con appositi codici, distinte colonne o altre idonee rilevazioni contabili – ai fini del rinvio dell’obbligo del pagamento dell’imposta. Non è impedito ai soggetti interessati, ove lo ritengano vantaggioso, di procedere alla gestione delle fatture di che trattasi mediante la tenuta di appositi registri sezionali;

Adempimenti per l’acquirente o committente

·         le fatture ricevute vanno annotate nei normali registri Iva degli acquisti, sui quali esse dovranno essere distintamente indicate rispetto a quelle ordinarie, appunto perché la detrazione della relativa imposta è subordinata al pagamento del corrispettivo. Nulla vieta che per la gestione delle fatture ad esigibilità differita vengano tenuti specifici registri sezionali ai sensi dell’art.39, DPR n.633/72.

 

Rinvio di approfondimento

Per un maggior approfondimento, previa registrazione, accedendo alla sezione

è possibile scaricare la guida pratica all’adempimento.

 

 

28/04/2009

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

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