IVA AL 10% IN EDILIZIA

 

 

 


L’Iva agevolata al 10% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio diventa permanente. È quanto prevede il disegno di Legge Finanziaria per il 2010 approvata dal Consiglio dei Ministri, che modifica il co. 18 dell’art. 1 della Finanziaria 2008, prevedendo la trasformazione permanente del regime agevolato dell’IVA sulle ristrutturazioni edilizie.

 

Finora il regime agevolato è stato prorogato di anno in anno, da ultimo con la Finanziaria 2008 che l’ha previsto fino a tutto il 2011. L’art. 2, co. 8, della manovra per il 2010 aggiunge agli anni 2010 e 2011 anche gli anni 2012 e successivi.

 

Quando di applica

L’Iva agevolata al 10% si applica agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa, sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di materiali e di beni, purché, questi ultimi, non costituiscano una parte significativa del valore complessivo della prestazione.

Tra i beni c.d."beni significativi" - espressamente individuati dal D.M. 29 dicembre 1999 - rientrano montacarichi, ascensori infissi (sia interni che esterni), caldaie, video-citofoni, apparecchi di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie per bagni e impianti di sicurezza. Su tutti questi beni l’Iva al 10% si applica fino a concorrenza della differenza tra valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.

 

Adempimenti

Per l’applicazione dell’Iva al 10% non è necessario alcun adempimento come, invece, previsto per la detrazione Irpef del 36%. Ad esempio, non si deve inviare alcuna comunicazione al Centro Operativo di Pescara, né è richiesto il pagamento mediante bonifico.

Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%. Si tratta, in particolare, delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione; dell’acquisto di beni (con esclusione di materie prime e semilavorati) forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall'articolo 3, lettere c) e d) del D.P.R. 380/2001 “Testo Unico in materia edilizia”.

 

Proroga anche per il 36%

La Legge Finanziaria per il 2010 prevede anche la proroga fino al 2012 del bonus fiscale del 36% per le spese di ristrutturazione del patrimonio edilizio. La detrazione, riferita all’unità immobiliare, si calcola su un limite massimo di spesa di 48mila euro da dividere in dieci anni. Prorogata anche la detrazione Irpef del 36% relativa agli interventi di ristrutturazione, effettuati su interi fabbricati, eseguiti fra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano all'alienazione o all'assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2013.

 

 

21/10/2009

 

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