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I buoni lavoro, detti anche vaucher, possono essere una alternativa ai piccoli lavori estivi, a carattere occasionale, rimasti finora senza tutele.
Introdotti in Italia per incentivare il lavoro stagionale in particolare nel settore agricolo, un buono lavoro ha un valore nominale di 10 euro, comprensivo delle tasse e dei relativi contributi previdenziali a favore del lavoratore.
Si tratta di quelle prestazioni occasionali non riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario e prive quindi della stabilità. Da una parte la gestione amministrativa estremamente semplice del rapporto, unitamente alla flessibilità di utilizzo e dall’altra la copertura previdenziale e assicurativa unitamente all’esonero fiscale, rappresentano la vera forza dell’istituto, che consente comunque alle parti la garanzia di operare all’interno della legalità.
Cosa si tratta
In particolare, un buono lavoro di 10 euro permette al lavoratore occasionale di incassare una paga netta di 7,50 euro, mentre il restante 25% è così suddiviso: il 13% è la quota dei contributi che viene versata nella gestione separata Inps del lavoratore; il 7% copre l’assicurazione Inail sugli infortuni, mentre il 5% copre i costi di gestione del servizio.
Quando sono attuabili
Sono due i criteri che definiscono i confini delle attività occasionali:
1. OGGETTIVO: in riferimento alla tipologia di attività svolta;
2. SOGGETTIVO: fa riferimento ad alcune categorie di potenziali prestatori dell’attività che in questo caso possono svolgerla a prescindere dalla classificazione della stessa.
Vantaggi
Il datore di lavoro è esonerato dalla comunicazione preventiva telematica al Centro per l’impiego, non deve redigere nè sottoscrivere un contratto di lavoro nè fare alcuna annotazione sul libro unico; inoltre si configura una omnicomprensività tra retribuzione e contribuzione.
Il lavoratore è esonerato da qualsiasi imposizione fiscale diretta, mantiene lo status di disoccupato o inoccupato e fino a 3.000,00 euro di importo percepito è possibile cumulare le prestazioni economiche erogate a sostegno del reddito; inoltre ha tutela previdenziale e assicurativa.
Ambito applicativo
Ricordiamo che, per prestazioni di lavoro accessorio, si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito di:
a) lavori domestici;
b) lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
c) insegnamento privato supplementare;
d) manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà;
e) periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado;
f) attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani di cui alla lettera e), ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all’art.34, co.6, del DPR 26 ottobre 1972, n.633;
g) impresa familiare di cui all'art.230-bis c.c., limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;
h) consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.
Commercio Turismo e Servizi
Con specifico riferimento al commercio, al turismo e ai servizi è prevista la possibilità di utilizzo dei buoni lavoro per l'impresa familiare limitatamente, appunto, al commercio, al turismo e ai servizi.
Il sistema dei buoni lavoro, in questi settori, può tuttavia trovare ampia applicazione, da parte di tutte le tipologie di datori di lavoro e imprese, anche con riferimento ai giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, limitatamente a periodi di vacanza e per qualunque tipologia di attività lavorativa, nonché con riferimento a manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà, ai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, alla consegna porta a porta e alla vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.
Con riferimento ai giovani studenti, per l’individuazione dei “periodi di vacanza”, s’intende:
Ø per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
Ø per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
Ø per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.
Impresa familiare
Limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi, l’impresa familiare può fare ampio ricorso al sistema dei buoni per qualunque tipologia di attività o prestazione, anche di quelle espressamente non contemplate nelle lettere b), d), e), h), nei limiti dei 10.000,00 euro all’anno e secondo il regime contributivo ordinario (è infatti prevista l’applicazione della normale disciplina contributiva e assicurativa dei rapporti di lavoro dipendente unicamente per l’ipotesi della lettera g), ma non quando l’impresa familiare utilizzi, al pari di tutte le altre imprese, i buoni lavoro per le attività o le tipologie contemplate nelle restanti lettere).
Tuttavia, là dove l’impresa familiare non intenda operare nell’ambito generale della lettera g), bensì intenda avvalersi dei buoni lavoro secondo i regimi delle restanti lettere, allora troverà applicazione il normale regime dei buoni lavoro con il relativo regime contributivo e assicurativo agevolato applicabile a tutti i settori e a tutte le tipologie di imprese, comprese ovviamente le imprese familiari del commercio, del turismo e dei servizi, fermo restando il tetto dei 10.000,00 euro annui.
Pertanto, e in via esemplificativa, se l’impresa familiare, indipendentemente dal fatto di operare nel settore del commercio, del turismo o dei servizi o in altri settori produttivi, utilizza, nel limite dei 10mila euro annui e per le sole attività di lavoro accessorio, giovani studenti con meno di 25 anni, troverà applicazione il regime con aliquota contributiva del 13% da versare alla gestione separata e non quello speciale di cui alla lettera g).
In definitiva, la lettera g) ha la funzione di indicare una tipologia agevolata di imprese, quelle familiari del commercio del turismo e del terziario, che, a differenza di tutte le altre imprese e alla sola condizione di applicare il regime contributivo e assicurativo ordinario, possono ampiamente fare ricorso ai buoni a prescindere dalla tipologia di attività e/o dalle caratteristiche soggettive dei lavoratori, ma non certo quella di precludere alle imprese familiari del commercio, del turismo e dei servizi di avvalersi, al pari di tutte le altre imprese, del sistema dei buoni lavoro per le attività/tipologie espressamente e tassativamente indicate nelle altre lettere.
Peraltro, per le imprese familiari operanti nel regime generale di cui alla lettera g), stante la specificità della disciplina prevista e la necessità di realizzare apposite modalità procedurali, in questa prima fase di attuazione, non sono operativi i buoni lavoro a regime ordinario e cioè con la disciplina contributiva e assicurativa dei rapporti di lavoro dipendente. Per tale particolare fattispecie l’Inps si è riservato di fornire le specifiche istruzioni operative, fino all’emanazione delle quali, solo per la suddetta tipologia di impresa familiare, rimane sospesa la possibilità di utilizzare lavoro occasionale di tipo accessorio, salvo i casi in cui la prestazione rientri nelle fattispecie previste nelle lettere b), d), e), h). In tali casi, anche le imprese familiari potranno utilizzare i buoni lavoro sia di tipo cartaceo che telematico.
07/07/2009