COMUNICAZIONE PER I LAVORI USURANTI

 

 

Slitta al 31 luglio il termine per la comunicazione

 

Prorogato al 31 luglio il termine per l’invio alla Direzione Provinciale del Lavoro (D.P.L.) della comunicazione da parte dei datori di lavoro presso i quali si svolgono lavorazioni ripetitive. Rimane, invece, invariato il termine del 30 settembre 2011 per la presentazione della comunicazione riguardante l’esecuzione di lavoro notturno effettuato nell’anno 2010, mediante il modello “LAV-NOT” disponibile sul sito del ministero a partire dal 20 luglio 2011. Ci sarà invece tempo fino al 31 marzo 2012 per le comunicazioni che riguardano il lavoro svolto nell’anno 2011.

 

Il Ministero del lavoro (circ. n. 15/2011) ha altresì individuato il modulo che le aziende dovranno utilizzare per assolvere all’obbligo di comunicazione (modello “LAV-US” disponibile sul sito del Ministero a partire dallo scorso 20 giugno 2011).

 

Individuazione dei lavori usuranti

Le comunicazioni previste dalla circolare n. 15/11 fanno riferimento alle comunicazioni di svolgimento di un processo produttivo in serie caratterizzato dalla “linea catena”. Si tratta di individuare gli addetti che possono avere accesso anticipato al pensionamento, trattandosi di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (attività usuranti appunto).

Sono quei lavoratori che, nell’ambito di un processo produttivo in serie, svolgono lavori caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità.

Le imprese interessate dalla norma in questione sono, esclusivamente, quelle nelle quali sono attualmente svolte attività che soddisfino tutti i seguenti requisiti:

-         1462: prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti;

-         2197: lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti etc;

-         6322: macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;

-         6411: costruzione di autoveicoli e di rimorchi;

-         6581: apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;

-         6582: elettrodomestici;

-         6590: altri strumenti ed apparecchi;

-         8210: confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori etc;

-         8230: confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo;

 

Comunicazione per i LAVORI USURANTI

Tutti i datori di lavoro che hanno l’obbligo di comunicare online l’esecuzione  delle lavorazioni o attività dei loro dipendenti considerate usuranti (e indicate all’articolo 1, comma 1, lettera c del decreto legislativo 21 aprile 2011 , n. 67) potranno farlo attraverso un apposito sistema informativo.

Per procedere all’invio sarà necessario accreditarsi al sistema. Basterà compilare e inviare un modulo con i propri dati. In seguito il Ministero del Lavoro invierà una mail di richiesta di documentazione all’indirizzo indicato nel modulo. Successivamente sarà sufficiente inviare al numero di fax indicato nella mail una copia firmata del documento di identità di chi effettua l’accreditamento (datore di lavoro o soggetto autorizzato) per ricevere le credenziali di accesso.

Accedendo al sistema sarà quindi possibile compilare il modello LAV_US e mantenere un archivio storico con tutti i moduli inviati.

 

Comunicazione per il LAVORO NOTTURNO

A partire dal 20 luglio per i datori di lavoro interessati sarà disponibile online anche il modello LAV_NOT dedicato alle comunicazioni per i lavori notturni. La scadenza per queste comunicazioni è fissata al 30 settembre 2011 per le attività svolte nel 2010 e al 31 marzo 2012 per il 2011.

 

Dati da comunicare

La comunicazione dovrà essere effettuata indicando presso quali unità produttive sono state svolte le lavorazioni. Il modello da utilizzare (LAV-US) è, esclusivamente, quello predisposto dal Ministero del

Lavoro all’interno del proprio sito internet.

I dati richiesti sono:

- denominazione della ditta;

- indirizzo della sede legale;

- codice fiscale e partita Iva;

- matricola Inps;

- CSC (codice statico contributivo) – dato non obbligatorio;

- CA (codice di autorizzazione) – dato non obbligatorio;

- codice cliente Inail;

- altro Ente previdenziale;

- elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività (indirizzo dell’unità produttiva; codice sede Inps; Pat Inail; numero lavoratori);

- documento di identità del soggetto che effettua la comunicazione;

- nominativo che effettua la comunicazione (se diverso dal datore di lavoro);

- codice fiscale di chi effettua la comunicazione (se diverso dal datore di lavoro);

- e-mail.

 

Sanzioni

La sanzione amministrativa, in capo al datore di lavoro, nel caso di inadempimento ad una o entrambe le comunicazioni obbligatorie va da 500,00 a 1.500,00 euro per ciascuna inosservanza.

 

 

08/07/2011

 

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